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Notiziario Marketpress di Martedì 20 Novembre 2007
 
   
  TONNO ROSSO: COMPENSARE I PESCATORI NEI PERIODI DI FERMO

 
   
  I pescatori di tonno rosso devono essere compensati finanziariamente durante i periodi di fermo della pesca, che devono valere in tutte le zone senza eccezioni. E’ quanto afferma il Parlamento in merito al recepimento del piano internazionale di ricostituzione degli stock di tonno rosso. I deputati chiedono poi l’elaborazione di piani nazionali di pesca e, accogliendo l’aumento delle taglie minime del pescato, respingono qualsiasi deroga a tale principio. Adottando con 480 voti favorevoli, 41 contrari e 17 astensioni la relazione di Iles Braghetto (Ppe/de, It), il Parlamento accoglie la proposta di recepire il piano di ricostituzione del tonno rosso adottato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell´Atlantico (Iccat) per rispondere alle preoccupazioni degli ambienti scientifici in merito alla critica condizione dello stock dovuta ad un eccesso dello sforzo di pesca. Il piano di ricostituzione - che riguarda l’Atlantico orientale e il Mediterraneo - comprende in particolare la riduzione dei totali ammissibili di cattura (Tac), l’aumento della taglia minima per il tonno rosso, zone e periodi di divieto e misure di controllo e di contrasto alla pesca illegale. Ridurre le catture e definire un piano di pesca - La proposta della Commissione prevede la progressiva riduzione del contingente di cattura (sino al 20% nel 2010 rispetto al 2006). Più in particolare, i Totali ammissibili di cattura (Tac) fissati dall´Iccat in relazione allo stock di tonno rosso nell´Atlantico orientale e nel Mediterraneo sono pari a 28. 500 tonnellate nel 2008, 27. 500 tonnellate nel 2009 e 25. 500 tonnellate nel 2010. Il Parlamento accoglie questa proposta. Tuttavia, osservando che il problema principale della pesca al tonno rosso è rappresentato dalla sovracapacità della flotta rispetto alle quote disponibili, propone che gli Stati membri trasmettano alla Commissione un piano di pesca comprendente il numero di pescherecci e di tonnare per i quali intendono chiedere autorizzazioni di pesca, accompagnato da informazioni sullo sforzo di pesca previsto. Ogni Stato membro, inoltre, deve assicurarsi che il numero di pescherecci e di tonnare compresi nel piano di pesca «sia proporzionale alla quota di tonno rosso di cui dispone il detto Stato membro». Con 62 voti favorevoli, 457 contari e 17 astensioni, l´Aula ha respinto un emendamento dei Verdi/ale che proponeva una drastica riduzione dei Tac (8. 532 tonnellate per ciascun anno). Notando poi che il numero di aziende d´ingrasso dei tonni rossi si è moltiplicato senza che vi fosse necessariamente coerenza con le quote di pesca per tale specie, un emendamento chiede agli Stati membri di stabilire un equilibrio tra la capacità delle sue aziende d´ingrasso e le quote di cui dispone: in mancanza di ciò, risulta impossibile ridurre la pressione esercitata sugli stock, che è poi l´obiettivo del piano di ricostituzione. Divieti di pesca, ma compensazioni finanziarie - I deputati ritengono poi che le deroghe per le zone di pesca contrastano con le indicazioni di tutti gli esperti scientifici e con il parere espresso dalla maggioranza degli Stati membri. Inoltre, non sono giustificate sotto il profilo biologico in quanto è unico lo stock del Mediterraneo e dell’Atlantico. Introducono poi forti distorsioni nel meccanismo competitivo ed inducono ad intensificare la pesca in quelle aree anche da parte della flotta tradizionalmente non interessata. Pertanto un emendamento sopprime la deroga proposta dalla Commissione che consentirebbe - ai grandi pescherecci con palangari pelagici di lunghezza superiore a 24 metri - di operare dal 1° giugno al 31 dicembre nella zona delimitata ad Ovest del meridiano 10° O e a Nord dal parallelo 42°N. La pesca del tonno rosso praticata da pescherecci con reti a circuizione sarebbe vietata nell´Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 1º luglio al 31 dicembre, quella praticata da tonniere con lenze a canna dal 15 novembre al 15 maggio e la pesca con pescherecci da traino pelagici sarebbe vietata dal 15 novembre al 15 maggio. Gli Stati membri dovranno inoltre adottare opportuni provvedimenti per vietare l´utilizzo di aeroplani o elicotteri per la ricerca del tonno rosso nella zona della convenzione. Un emendamento, d’altra parte, chiede che delle compensazioni finanziarie a carico del Fondo europeo per la pesca siano erogate ai pescatori (personale imbarcato ed armatori) nei periodi di fermo pesca. Taglie minime più elevate e uguali per tutti - La proposta della Commissione porta da 10 a 30 kg la taglia minima per il tonno rosso nell´Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Con deroghe (8 kg) per la pesca nel Golfo di Biscaglia (dove già vige una deroga: 6,4 kg in luogo di 10) e per le catture in Adriatico destinate all’allevamento in gabbia. I deputati, come per il fermo pesca, sopprimono queste deroghe. Ribadiscono infatti che sono in contrasto con le indicazioni di tutti gli esperti scientifici e con il parere espresso dalla maggioranza degli Stati membri, non sono giustificate sotto il profilo biologico e riducono l’efficacia dei controlli. Pesca ricreativa e sportiva - In base alla proposta della Commissione, nell´ambito della pesca ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per bordata di pesca. Gli Stati membri saranno inoltre tenuti a prendere gli opportuni provvedimenti per regolamentare la pesca sportiva, in particolare mediante autorizzazioni di pesca. I tonni catturati nell’ambito della pesca ricreativa e sportiva non potranno essere commercializzati, salvo per fini caritativi. Gli Stati membri dovranno contabilizzare i tonni così pescati e adottare i necessari provvedimenti per garantire, per quanto possibile, il rilascio dei tonni rossi catturati vivi nell´ambito della pesca ricreativa. Sanzioni - La proposta chiede agli Stati membri di adottare misure di esecuzione nei confronti delle navi battenti la loro bandiera di cui sia stata accertata, in conformità della legislazione nazionale, la mancata conformità alle disposizioni del regolamento, in particolare per quanto riguarda i periodo di divieto di pesca, la taglia minima, la registrazione delle navi e le dichiarazioni di cattura. Tali misure possono comprendere, a seconda della gravità dell´infrazione, ammende, il sequestro di attrezzi e catture illegali, il sequestro della nave, la sospensione o la revoca dell´autorizzazione di pesca e la riduzione o la soppressione dei contingenti di pesca. Background - La Commissione ha deciso il 19 settembre di chiudere la pesca del tonno rosso nell´Atlantico orientale e nel Mediterraneo per il 2007. Secondo le dichiarazioni di cattura ricevute fino ad allora dagli Stati membri, il contingente di tonno rosso di 16. 779,5 tonnellate assegnato all´Ue per il 2007 si era esaurito. Questa decisione riguardava Cipro, Grecia, Malta, Portogallo e Spagna, in quanto Italia e Francia, gli altri due Stati membri interessati, avevano chiuso le loro attività di pesca, rispettivamente, in luglio e in agosto. Contingente (in tonnellate) per Stato membro: Cipro 154,68; Francia 5. 493,65; Grecia 287,23; Italia 4. 336,31; Malta 355,59; Portogallo 523,88; Spagna 5. 568, 21; Altri 60; Ce 16. 779,55; Tac globale Iccat 29. 500. Pochi giorni dopo aver preso questa decisione, la Commissione europea ha avviato procedure d´infrazione nei confronti dei sette Stati membri che praticano la pesca del tonno rosso nell´Atlantico orientale e nel Mediterraneo. Lettere di costituzione in mora sono state inviate a Cipro, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna per il mancato rispetto dell´obbligo di inviare alla Commissione i dati relativi alle catture. Nel caso della Francia e dell´Italia la procedura d´infrazione riguarda anche carenze nel controllo di questa attività di pesca. .  
   
 

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