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Notiziario Marketpress di Lunedì 26 Novembre 2007
 
   
  PROPRIETÀ INDUSTRIALE: CONTENUTI DEL DECRETO MINISTERIALE SULLA RICERCA DI ANTERIORITÀ PER LE DOMANDE DI BREVETTO NAZIONALI

 
   
  L’art. 1 del Decreto ministeriale 3 ottobre 2007 individua l’Ufficio europeo dei brevetti (Epo) quale autorità competente ad effettuare la ricerca di anteriorità relativamente alla domande di brevetto per invenzione industriale depositate presso l’Uibm e rinvia alla Convenzione stipulata tra quest’ultimo e l’Organizzazione europea dei brevetti per la definizione delle modalità di svolgimento di detta ricerca. Gli ulteriori aspetti operativi (termini e modalità) per l’entrata in vigore dei diritti per la ricerca di anteriorità saranno dettati da un emanando decreto ministeriale, ai sensi dell’art. 226 Codice Pi. In regime di piena operatività del nuovo istituto (presumibilmente mese di luglio 2008), le imprese richiedenti un brevetto per invenzione industriale potranno ottenere, senza oneri aggiuntivi e contestualmente al deposito della domanda, un affidabile esame preventivo sulla novità e sulla originalità della stessa invenzione (rispetto a conoscenze, identiche o simili, già a disposizione del pubblico) effettuato dall’Epo. Per quanto riguarda la tempistica, l’Epo avrà a disposizione 9 mesi di tempo per il rilascio dell’esame di novità, a decorrere dalla data del deposito. L’art. 2 del decreto ministeriale detta l’obbligo per le università e le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca (nonché per le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali) di indicare il proprio codice fiscale nella domanda di deposito dei brevetti per invenzione e per modello di utilità. L’acquisizione di tali dati consentirà di rendere operativa nei loro confronti la misura dell’esonero dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione ex art. 2, Dm 2 aprile 2007. Allo stesso modo, nel caso in cui i soggetti pubblici indicati siano di nazionalità straniera, l’esenzione dal pagamento è garantita dalla previsione dell’obbligo di specificare sulla domanda di deposito la condizione per la quale deve essere concesso il beneficio. L’art. 3 del Decreto ministeriale 3 ottobre 2007 interviene in materia di decadenza del diritto di proprietà industriale, per coordinare le disposizioni del Codice Pi (artt. 230, comma 3, e 238) con la disciplina transitoria introdotta dal Dm 2 aprile 2007 in relazione al pagamento dei diritti per il mantenimento in vita dei titoli, secondo la quale il relativo termine di corresponsione decorre dalle scadenze maturate a partire dal 1° gennaio 2007. Il comma 1 del citato art. 3, in combinato disposto con l’art. 230, comma 3 del Codice Pi, stabilisce, quindi, che il ritardo superiore a sei mesi del pagamento della quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale e del secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità e per la registrazione di disegno o modello comporta la decadenza ex tunc del diritto, vale a dire a partire dalla data del deposito della relativa domanda. Analogamente, il comma 2 della stessa norma prevede che la mancata o tardiva presentazione dell’istanza di proroga relativa al secondo quinquennio dei disegni o modelli, ex art. 238 del Codice Pi, comporta la decadenza della privativa - ex tunc - con decorrenza dalla data di deposito della relativa domanda. Infine, l’art. 4 del Dm 3 ottobre 2007, in attuazione dell’art. 223, comma 4, Codice Pi, autorizza l’Uibm a stipulare apposite convenzioni con la società Poste italiane al fine di mettere a disposizione dell´utenza sistemi che permettano il pagamento dei diritti anche in via telematica, nonché di ottenere i rendiconti relativi a tali pagamenti tempestivamente e nel formato utile alla loro gestione.  
   
 

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