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Notiziario Marketpress di Lunedì 26 Novembre 2007
 
   
  MUTUI: ABI APPROVA LE PROCEDURE PER LA PORTABILITÀ 15 GIORNI AL MASSIMO PER LA RISPOSTA DALLE BANCHE. SEMPLIFICATE ANCHE LE OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE: IN 10 GIORNI L’ESITO DELLA RICHIESTA.

 
   
  Roma,  26 novembre 2007 - Il Comitato esecutivo dell’Abi ha approvato il 21 dicembre a Milano le procedure semplificate per la portabilità del mutuo. Lo ha annunciato il Presidente dell’Abi, Corrado Faissola, ricordando però che “la delicata questione dei costi rientra nelle materie di esclusiva competenza delle banche, nel rispetto delle regole di concorrenza e in linea con quanto previsto dalla legislazione vigente”. Per Faissola si tratta ‘’di un insieme di decisioni che sottolineano la sensibilità del sistema bancario nei confronti dei consumatori e nel contempo sottolinea la contrarietà dell’Associazione ad interventi dirigistici”. L’abi, nel pieno rispetto di norme che impediscono l’uniformita’ delle condizioni rivolte alla clientela e sottolineando che l’Associazione non può imporre nulla, in quanto i costi fanno parte delle tematiche concorrenziali, ritiene che una strada per rispondere alle sollecitazioni dei consumatori possa essere quella dell’assunzione volontaria, da parte della banca subentrante, degli eventuali costi e delle penali, se dovute, relative alle estinzioni anticipate; prassi, peraltro, già adottata da alcune banche. La procedura per la portabilità Gli obiettivi alla base dello schema di procedura approvato dall’Associazione Bancaria Italiana e dal Consiglio Nazionale del Notariato, e presentata alle Associazioni dei consumatori, sono: favorire l’effettiva operatività della portabilità, soddisfare criteri di economicità, certezza dei tempi e semplificazione amministrativa. La procedura prevede una notevole semplificazione per il cliente comprendendo in un “atto unico”: il contratto di mutuo tra la nuova banca e il cliente, la quietanza di pagamento rilasciata dalla banca originaria, il consenso alla surroga e l’annotazione della surroga stessa a margine dell’ipoteca originariamente iscritta. L’operazione potrà essere realizzata sia nella forma della scrittura privata autenticata che nella forma dell’atto pubblico e prevede l’intervento del notaio, quale pubblico ufficiale, che autentica le sottoscrizioni o redige l’atto pubblico. Questa nuova procedura garantirà ai clienti tempi certi per la fase di comunicazione del debito residuo attraverso un sistema di colloquio interbancario entro un massimo di 15 giorni. Al tempo stesso, la procedura dà una completa informazione e una piena certezza alla clientela, fissando 5 fasi precise: l’avvio della procedura da parte del cliente presso la nuova banca, la richiesta alla banca originaria dell’importo del debito residuo del cliente, l’analisi della fattibilità dell’operazione da parte della nuova banca, la comunicazione alla nuova banca dell’importo del debito residuo, la stipula del nuovo contratto di mutuo, l’annotazione della surroga dell’ipoteca in conservatoria. La procedura per la rinegoziazione Il Comitato esecutivo dell’Abi ha approvato anche uno schema di procedura per la rinegoziazione dei mutui che introduce notevoli semplificazioni. Per modificare alcune delle condizioni del precedente mutuo (riduzione del tasso di interesse; modifica del tasso con passaggio da un tasso variabile a fisso o a misto, o viceversa; prolungamento della durata) sarà necessario un unico documento sottoscritto dalla banca e dal mutuatario, che di norma non richiede l’intervento del notaio, e contenente le nuove condizioni concordate. Anche in questo caso vengono garantiti tempi certi per la comunicazione al cliente sull’esito della richiesta di rinegoziazione entro 10 giorni lavorativi. La nuova procedura consentirà rapidità e piena informazione stabilendo 4 fasi: l’avvio della procedura di rinegoziazione con la richiesta del cliente, l’analisi da parte della banca della fattibilità dell’operazione, la risposta della banca alla richiesta di rinegoziazione, l’atto di rinegoziazione. .  
   
 

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