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Notiziario Marketpress di Venerdì 23 Novembre 2007
 
   
  LA SICUREZZA SULLE PISTE DA SCI: LO STATO DETTA NUOVE NORME MA MOLTE SONO GIÀ APPLICATE IN TRENTINO POLIZZE ASSICURATIVE, CONTROLLO E SORVEGLIANZA, OBBLIGO DEL CASCO, SANZIONI E FUORIPISTA

 
   
   Il Trentino, ancora una volta, fa un passo in più nella campo della sicurezza sulle piste da sci. Lo fa sul piano legislativo e delle norme, ma anche con un’azione di sensibilizzazione ed educazione che in questi ultimi anni ha cercato con forza di sviluppare una cultura dello sci e della frequentazione delle piste innevate (“Sciare è bello, meglio se in sicurezza”) orientata a diffondere l’adozione, da parte di tutti, di comportamenti non a rischio. Per quanto riguarda le novità relative al “pianeta neve” per la prossima stagione invernale 2007 – 2008 oltre ai nuovi impianti e piste per le quali è previsto il collaudo nei prossimi giorni, vi sono da segnalare alcune, importanti, disposizioni legislative. Le innovazioni hanno riguardato l’entrata in vigore di alcune disposizioni di modifica al regolamento di esecuzione della Legge provinciale 7/87 per il recepimento della legge provinciale 14 dicembre 2005, n. 18 (“Modificazioni della L. P. 21 aprile 1987 n. 7 in materia di sicurezza e di assicurazione ai fini della responsabilità civile verso terzi” (la cosiddetta legge Carli). Oltre ad una serie di modifiche puntuali alle disposizioni vigenti, le principali novità contenute nel provvedimento sono quelle legate al recepimento della “legge Carli”. In sostanza, dalla prossima stagione invernale il gestore della pista sarà tenuto a mettere a disposizione degli utenti, presso i punti vendita degli skipass, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o a cose, fornendo le necessarie informazioni al pubblico presso le biglietterie e presso le principali stazioni di valle degli impianti. L’obbligo previsto dalla legge non riguarda la stipula diretta del contratto da parte del gestore per conto degli utenti, bensì l’impegno di dotarsi di un prodotto assicurativo da mettere a disposizione - all’atto dell’acquisto del titolo di transito - per coprire la responsabilità civile dello sciatore per danni eventualmente provocati a terzi. Sempre in fase di recepimento della cosiddetta legge Carli, si è stabilito che le funzioni di controllo sull’osservanza delle disposizioni concernenti il comportamento degli utenti delle piste da sci siano svolte anche dal titolare dell’autorizzazione all’esercizio delle piste da sci o da personale, in possesso della qualifica di “addetto alla sorveglianza” riconosciuta con le modalità previste dall’articolo 55, comma 3, della medesima legge. Per il conseguimento del riconoscimento della qualifica di “addetto alla sorveglianza“ al personale indicato dal titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista sarà richiesta la partecipazione ad un momento formativo secondo le modalità che stabilirà il Servizio turismo. Le funzioni di controllo sull’osservanza delle disposizioni previste dall’articolo 30 ter del regolamento spettanti agli addetti alla sorveglianza comporteranno lo svolgimento delle seguenti attività: a) richiamo verbale nei confronti dello sciatore che violi per la prima volta le norme di comportamento dello sciatore; b) sospensione temporanea della validità del titolo di transito nei casi più gravi e reiterati di violazione dell’articolo 30 ter del presente regolamento; c) segnalazione ai soggetti a cui spetta l’accertamento delle violazioni ai sensi dell’articolo 55, comma 2, della legge provinciale in materia. Il numero minimo di addetti incaricati delle funzioni di controllo è così stabilito: un’unità per le piste da sci di cui è titolare un unico soggetto con lunghezza cumulativa superiore a 20. 000 metri; due unità per le piste con lunghezza superiore; almeno due unità per le aree sciabili di cui è titolare un unico soggetto, nelle quali siano presenti cinque piste classificate come “pista difficile”. Da evidenziare infine che il recente disegno di legge del Governo n. 182 del 30 ottobre 2007 di modifica alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali ha fatto proprie molte delle disposizioni già previste dalla legislazione provinciale. Di seguito è riportata una breve sintesi delle principali novità introdotte dal disegno di legge governativo, con alcune considerazioni rispetto alla legislazione provinciale vigente. 1. Possibilità di sperimentare sistemi elettronici di controllo, per garantire una maggiore efficacia della vigilanza e fornire dati statistici sulle piste o i tratti di pista a più alta frequenza di infortuni. Per quanto riguarda la Provincia di Trento, su questo tema sta partendo un progetto sperimentale in accordo con Algorab, Funivie Alpe Cermis e Trentino sviluppo. 2. Obbligo del casco per tutte le competizioni di sci alpino, già previsto dall’articolo 30 ter del regolamento di esecuzione della legge provinciale 7/87. 3. Gli sciatori, acquistando lo skipass, potranno stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per i danni provocati a persone o cose La possibilità di stipulare polizze assicurative deve essere adeguatamente pubblicizzata dai gestori delle piste. Anche questa è una disposizione già in vigore in Trentino. 4. Rafforzato l’obbligo di informazione e segnalazione sulla classificazione delle piste e sui pericoli. Obblighi già presenti e monitorati da anni nella nostra provincia, da ultimo con il progetto Snowfriend. 5. Sanzioni più severe per chi non usa il casco. L’obbligo viene previsto anche per le competizioni con estensione delle sanzioni anche al mancato utilizzo del casco in allenamenti agonistici e snowpark. Anche in questo caso si tratta di un principio già previsto dall’art. 30 ter del regolamento di esecuzione della L. P. 7/87. 6. Durante la stagione sciistica, le Regioni stabiliscono le regole per l’utilizzo dei mezzi meccanici fuori dalle piste da sci, stabilendo criteri e limiti che garantiscano la sicurezza e la tutela dell’ambiente montano. Si veda, a questo proposito, la legislazione già in vigore sul transito fuori strada dei veicoli a motore. 7. Tra le novità relative alle regole di comportamento, va segnalato l’obbligo di tenere una velocità moderata in relazione alla capacità tecnica, alle condizioni della pista, al tempo e all’affollamento. Un principio già previsto, pure questo, dall’art. 30 ter del regolamento di esecuzione della L. P. 7/87. 8. Per l’attività di vigilanza e soccorso i gestori potranno stipulare convenzioni con le forze di polizia. 9. Le Regioni e le Province autonome istituiscono specifiche figure in convenzione con i gestori a cui affidare compiti di soccorso e di vigilanza con possibilità anche di applicare sanzioni. 10. Determinazione di un contingente minimo del personale che esercita l’attività di vigilanza (disposizione già in vigore in Provincia di Trento). 11. Uniformità delle sanzioni sull’intero territorio nazionale. 12. Potenziamento delle sanzioni: possibilità di ritirare lo ski-pass per le violazioni più gravi o in caso di reiterazione, disposizione già in vigore in Provincia di Trento che viene ulteriormente rafforzata dalla previsione di una legge dello Stato. Esistono poi una serie di ulteriori disposizioni, non previste nella legislazione provinciale, sulle quali si renderà opportuna in futuro una riflessione per un’eventuale adozione (quando il disegno di legge diverrà legge) anche in Trentino: 13. Maggiore sicurezza negli snow-park: l’idoneità tecnica di tali aree è verificata da un responsabile. 14. Possibilità per i gestori di lasciare intere piste o singoli tratti non battuti (pratica diffusa all’estero) in modo da ampliare l’offerta turistica e, al contempo, contenere la velocità con effetto indiretto di riduzione del numero degli infortuni 15. Obbligo di individuare, «in prossimità dell’area sciabile, tenuto conto della conformazione dei luoghi», aree di atterraggio destinate agli elicotteri per il soccorso. Per gli sciatori poco esperti una specifica regola di condotta preclude l’accesso alle piste difficili. 16. Possibilità di segnalare i percorsi fuoripista maggiormente praticati. 17. Estensione delle campagne informative per l’esercizio del fuoripista e dello sci-alpinismo in massima sicurezza. 18. Obbligo per i gestori di esporre i bollettini valanghe. 19. Generalizzazione dell’obbligo di utilizzo dell’Arva. .  
   
 

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