La Legge n. 47/48 prevede, per i quotidiani e la stampa periodica, l´obbligo di iscrizione nell´apposito registro del tribunale del "luogo della pubblicazione", con l´indicazione del direttore responsabile, che deve essere un giornalista iscritto in un albo dell´ordine professionale. Successivamente la Legge n. 223/90 ha esteso le regole previste per il direttore responsabile alla radio e alla televisione. Da tale momento le regole non valgono più solo per la stampa cartacea, ma anche per l´informazione "senza carta". La Legge n. 62/01 ha introdotto nel sistema giuridico nazionale il concetto di "prodotto editoriale", meglio definito come "testata editoriale telematica”dal Decreto legislativo n. 70/03. Ma forse non bisognerebbe più fare riferimento al supporto informativo. Forse è ora di introdurre un distinguo tra chi si limita a dare informazioni ed è soggetto al rispetto della legge civile e penale e chi, invece, come giornalista dipendente di un’impresa editoriale o come giornalista professionista free lance fa per professione informazione ed è soggetto non solo al rispetto della legge civile e penale ma anche a specifiche regole deontologiche.