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Notiziario Marketpress di
Lunedì 03 Dicembre 2007 |
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GIUSTIZIA EUROPEA: L´ITALIA CONDANNATA PER LA MANCATA TRASPOSIZIONE ENTRO IL TERMINE PRESCRITTO DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 29 APRILE 2004, 2004/80/CE, RELATIVA ALL’INDENNIZZO DELLE VITTIME DI REATO
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La Quinta Sezione della Corte di Giustizia europea ha pronunciato la sentenza relativa alla causa C-112/07 Commissione/italia, condannando l´Italia per la mancata trasposizione entro il termine prescritto (1° gennaio 2006) della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/80/Ce, relativa all’indennizzo delle vittime di reato. Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee ha chiesto alla Corte di dichiarare che, non avendo adottando le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva o comunque non avendole comunicato tali disposizioni, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di detta direttiva. Ai sensi dell’art. 18, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 1° gennaio 2006, fatta eccezione per l’art. 12, n. 2, di quest’ultima per il quale tale data era fissata al 1° luglio 2005, e dovevano informarne immediatamente la Commissione. Ritenendo che la direttiva non fosse stata recepita nell’ordinamento giuridico nazionale entro il termine prescritto, la Commissione ha avviato il procedimento per inadempimento previsto dall’art. 226 Cece. Dopo aver diffidato la Repubblica italiana intimandole di presentare le sue osservazioni, in data 28 giugno 2006 la Commissione ha emesso un parere motivato invitando tale Stato membro ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al suddetto parere entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica. Poiché il parere motivato di cui trattasi era rimasto senza risposta ed essa non disponeva di alcun elemento d’informazione che le consentisse di concludere che i provvedimenti necessari per procedere al recepimento della direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale erano stati definitivamente adottati dalla Repubblica italiana, la Commissione ha proposto ricorso. Nel suo controricorso, la Repubblica italiana non ha contestato la fondatezza del ricorso, ma ha osservato, tuttavia, che determinate leggi già vigenti nell’ordinamento giuridico italiano prevedono l’indennizzo delle vittime di atti di terrorismo e della criminalità organizzata nonché delle vittime di richieste estorsive e di usura. Peraltro, tale Stato membro fa valere che l’iter legislativo diretto ad assicurare il recepimento integrale della direttiva nel suo ordinamento giuridico è in via di conclusione. A tale proposito la Corte ha rilevato che, secondo una giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e che la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi. Nel caso di specie, è risultato pacifico che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, tutti i provvedimenti necessari per procedere all’attuazione della direttiva nell’ordinamento giuridico nazionale non erano stati adottati dalla Repubblica italiana. Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che il ricorso proposto dalla Commissione dovesse essere considerato fondato. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ha anche dichiarato che, non avendo adottato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, quindi, la parte soccombente è stata condannata al pagamento delle spese. |
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