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Notiziario Marketpress di Lunedì 03 Dicembre 2007
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LEGITTIMITÀ DEGLI ACCORDI FRA LA REGIONE TOSCANA E LA CONFEDERAZIONE DELLE MISERICORDIE DŽITALIA, LŽASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE PUBBLICHE ASSISTENZE E LA CROCE ROSSA ITALIANA PER LŽAFFIDAMENTO DI SERVIZI DI TRASPORTO SANITARIO, SENZA RICORRERE AD UN APPALTO PUBBLICO

 
   
  La Terza Sezione della Corte di Giustizia europea ha emesso la sentenza relativa alla causa C-119/06 Commissione/italia, respingendo il ricorso con cui la Commissione aveva messo in dubbio la legittimità degli accordi fra la Regione Toscana, da un lato, e la Confederazione delle Misericordie dŽItalia, lŽAssociazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e la Croce Rossa italiana, dallŽaltro, per lŽaffidamento di servizi di trasporto sanitario, senza ricorrere ad un appalto pubblico. La Regione Toscana, le Unità Sanitarie locali e le aziende ospedaliere della Regione avevano concluso accordi con la Confederazione delle Misericordie dŽItalia, con lŽAssociazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze e con la Croce Rossa italiana per lŽaffidamento a tali associazioni di servizi di trasporto sanitario, senza ricorrere ad un appalto pubblico. Tra il 1999 e il 2002, infatti, lŽaffidamento di tale servizio di trasporto sanitario è stato disciplinato da un accordo quadro regionale stipulato lŽ11 ottobre del 1999, prorogato mediante un protocollo dŽintesa fino al 2003. La Commissione Europea, ha proposto nel 2006, un ricorso davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ritenendo che detti servizi rientrino nellŽambito della direttiva 92/50, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. Secondo la Commissione, pertanto, tali servizi di trasporto avrebbero dovuto essere stipulati nella forma di appalti pubblici, a titolo oneroso, e redatti in forma scritta. LŽitalia, invece, ha sostenuto che le associazioni interessate, incaricate delle attività di trasporto sanitario, sono organismi di volontariato che svolgono un ruolo importante in materia di solidarietà e di coesione nella società italiana. Per la loro natura e in virtù della normativa nazionale applicabile, inoltre, tali associazioni non potrebbero realizzare profitti derivanti dalle prestazioni da esse effettuate. Gli eventuali pagamenti per i servizi da esse resi sarebbero limitati ai rimborsi delle spese effettivamente sostenute. Queste associazioni non sarebbero, pertanto, degli operatori commerciali e svolgerebbero la loro attività fuori dal mercato e dellŽambito della concorrenza, di conseguenza non rientrerebbero nellŽambito di applicazione della direttiva sugli appalti pubblici di servizi. La Corte ha preso in esame lŽaccordo quadro del 2004, ritenendo irricevibile, per scadenza del termine fissato nel parere motivato, il ricorso relativo allŽaccordo quadro del 1999 e del protocollo dŽintesa del 2003. La Corte ha analizzato, in via preliminare, se lŽaccordo quadro del 2004 possa presentare le caratteristiche di un appalto pubblico, cioè se sia un contratto a titolo oneroso, stipulato in forma scritta. LŽargomento dellŽassenza di fini di lucro non rileva, in quanto questa non esclude che siffatte associazioni esercitino unŽattività economica in concorrenza con altri operatori e costituiscano imprese ai sensi del Trattato relative alla concorrenza. La Corte ha fornito unŽinterpretazione estensiva della nozione di appalto pubblico che include gli accordi quadro, per evitare che gli operatori eludano gli obblighi fissati dalle direttive in materia di appalti pubblici. In concreto, i pagamenti previsti dalle pubbliche autorità interessate superano il semplice rimborso delle spese sostenute e pertanto lŽaccordo quadro del 2004 deve considerarsi un contratto a titolo oneroso. Ma la direttiva 92/50 si applica soltanto agli appalti pubblici di servizi il cui valore è uguale o superiore a taluni importi precisati da tale disposizione. La Commissione non ha prodotto alcuna prova relativa al valore degli appalti specifici, pertanto non è dimostrato che la soglia dŽapplicazione della direttiva 92/50 sia raggiunta, né che lŽappalto presentasse una rilevanza sotto il profilo della libera circolazione dei servizi (ex art. 49 Ce), né che essi presentassero un interesse per altre imprese degli Stati membri, eventualmente leso dalla mancanza di informazioni adeguate. Per tali motivi, la Corte ha il ricorso della Commissione è respinto .  
   
 

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