Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Giovedì 29 Giugno 2006
 
   
  PROCEDIMENTI D’INFRAZIONE CONTRO ITALIA, AUSTRIA E SPAGNA NEL SETTORE DELLE FARMACIE

 
   
  Bruxelles, 29 giugno 2006 - La Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia a motivo delle restrizioni imposte dalla legislazione nazionale in tema di assunzione di partecipazioni e di proprietà delle farmacie che vendono al dettaglio. Secondo la Commissione, la normativa italiana, come interpretata dalla Corte costituzionale e come modificata nell’aprile 2006, è in contrasto con gli articoli 43 e 56 del trattato Ce riguardanti rispettivamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei capitali nell’Ue. La Commissione ha inoltre deciso di chiedere formalmente all’Austria ed alla Spagna di modificare la loro normativa in materia di stabilimento delle farmacie. Questi richiami della Commissione assumono la forma del c. D. “parere motivato”, seconda tappa della procedura d’infrazione ai sensi dell’articolo 226 del trattato Ce. In mancanza di risposta soddisfacente entro due mesi, la Commissione può adire la Corte di giustizia. Queste tre procedure di infrazione riguardano un complesso di norme nazionali restrittive nel settore dell’apertura e della gestione di farmacie. Alcuni esempi sono: l’incompatibilità tra la distribuzione e la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici; la riserva di proprietà delle farmacie ai farmacisti; l´esclusione di farmacisti di diversa cittadinanza dalle farmacie nuove; la preferenza per farmacisti con esperienza locale; i limiti territoriali e demografici all´impianto di farmacie; il divieto di cumulo di proprietà di più farmacie; le forme giuridiche obbligatorie per le farmacie. Italia: acquisizione di partecipazioni e stabilimento di farmacie che vendono al pubblico La Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia a motivo dell’incompatibilità della normativa italiana sulle farmacie con la libertà di stabilimento (articolo 43 Ce) e con la libera circolazione dei capitali (articolo 56 Ce). La Commissione contesta: a) Il divieto d’acquisizione di partecipazioni da parte di imprese aventi un’attività di distribuzione di medicinali (o legate a società aventi tale attività) in società farmaceutiche private o in farmacie comunali. La regolamentazione italiana come interpretata dalla Corte costituzionale e come recentemente modificata dal decreto 591/2006 del 26 aprile 2006 (articolo 100, paragrafo 2) prevede l’incompatibilità tra l’attività di distribuzione e l’attività di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici. Ciò comporta in particolare il divieto per le imprese attive (o legate a imprese attive) nella distribuzione farmaceutica di assumere partecipazioni in società che gestiscono farmacie comunali nell’ambito del processo di privatizzazione delle farmacie comunali iniziato in Italia negli anni ’90 e che verrebbe compromesso dalle disposizioni di legge che fissano queste incompatibilità. B) La riserva di titolarità di farmacie private ai soli farmacisti o alle sole persone giuridiche composte da farmacisti. La legge italiana vieta alle persone fisiche che non possiedono un diploma di laurea in farmacia o alle persone giuridiche non composte da farmacisti la titolarità di farmacie private che vendono al pubblico. Tale esclusiva impedisce l´acquisto di partecipazioni o lo stabilimento di farmacie che vendono al pubblico a tutti gli operatori (in particolare quelli di altri Stati membri) che non sono in possesso del diploma di farmacista. Siffatte restrizioni possono essere considerate compatibili con il trattato Ce soltanto quando sono giustificate da obiettivi d’interesse generale, necessari e proporzionati al raggiungimento di questi obiettivi. Le autorità italiane giustificano le restrizioni contestate invocando obiettivi di tutela della sanità pubblica; in particolare (riguardo alla prima restrizione) si intenderebbero evitare conflitti di interesse e (riguardo alla seconda restrizione) si intenderebbe realizzare un migliore controllo delle persone che consegnano i medicinali ai pazienti. La Commissione ritiene tuttavia che le restrizioni contestate vadano al di là di ciò che è necessario per raggiungere l’obiettivo di tutela della salute. Da un lato, gli eventuali rischi di conflitti d’interesse possono essere evitati adottando misure diverse dal divieto puro e semplice - per le imprese legate a imprese attive nel settore della distribuzione farmaceutica - di assumere partecipazioni in farmacie che vendono al pubblico. Alla Commissione è stato segnalato che in Italia si verificano numerosi casi d’esercizio dell’attività di distribuzione o di partecipazioni in società di distribuzione farmaceutica da parte di farmacisti titolari di farmacie private. D’altro lato, anche il divieto per chi non la laurea in farmacia o per persone giuridiche non composte da farmacisti di essere titolari di una farmacia va al di là di ciò che è necessario per garantire la tutela della sanità pubblica, poiché sarebbe sufficiente esigere la presenza di un farmacista per consegnare i medicinali ai pazienti e gestire gli stock. La legislazione italiana, d’altronde, prevedendo che membri non farmacisti della famiglia di un farmacista deceduto possano essere titolari della sua farmacia, per periodi che vanno fino a dieci anni, riconosce che il requisito della qualificazione professionale non è assolutamente indispensabile e prioritario ai fini della proprietà di una farmacia. Spagna: norme di pianificazione territoriale e divieto di cumulo di farmacie La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Spagna a motivo delle restrizioni imposte dalla normativa sullo stabilimento delle farmacie. - Norme di pianificazione territoriale Le farmacie che vendono al dettaglio sono soggette a norme di programmazione sanitaria fissate in funzione della popolazione (modulo minimo tra 2 800 e 4 000 abitanti) e della distanza (minimo 250 metri) tra i punti vendita di farmaci, salvo la possibilità di definire moduli di popolazione inferiori nelle zone rurali, turistiche, di montagna o altre. Questo sistema di limitazione del numero di farmacie risulta sproporzionato o controproducente rispetto all’obiettivo del buon approvvigionamento di medicinali del territorio interessato: un’alternativa più adeguata consisterebbe, ad esempio, nel prevedere che nessun punto di vendita supplementare possa essere aperto in una zona ad alta intensità di farmacie finché nella zona senza farmacie non ne sia stata aperta almeno una. Questo è del resto confermato dall´esperienza di alcune Comunità autonome (come la Navarra) che prevedono l´autorizzazione allo stabilimento di farmacie sotto la soglia di una farmacia per 2 800 abitanti. - Criteri utilizzati nelle procedure di concessione delle autorizzazioni amministrative Nell’ambito delle procedure d’attribuzione delle autorizzazioni delle farmacie alcune Comunità autonome (ad esempio Valenza) accordano la precedenza ai farmacisti che dispongono di un´esperienza professionale nella stessa comunità. Tali criteri hanno effetti discriminatori. - Norme interne di proprietà Secondo la legislazione spagnola, solo i farmacisti possono essere proprietari e titolari di una farmacia che vende al pubblico. È inoltre vietato ad uno stesso farmacista essere titolare o cotitolare di più di una farmacia allo stesso tempo. Si tratta anche in questo caso di restrizioni eccessive rispetto all’esigenza legittima di garantire che le relazioni tra i pazienti e la farmacia siano affidate esclusivamente a professionisti qualificati in farmacia. Il perseguimento di tale obiettivo non esige infatti restrizioni in materia di proprietà o di cumulo di proprietà delle farmacie. Austria: clausola di discriminazione nazionale ed altre restrizioni in materia d´apertura delle farmacie La Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all’Austria a causa dell’incompatibilità delle restrizioni imposte dalla normativa sulle farmacie con la libertà di stabilimento garantita dall’articolo 43 del trattato Ce. Le restrizioni contestate sono in particolare le seguenti: - discriminazione in base alla nazionalità ai fini del conseguimento dell’autorizzazione all’esercizio di una farmacia (i cittadini non austriaci non sono autorizzati a gestire una farmacia aperta da meno di tre anni); - divieto di aprire una farmacia in comuni nei quali non esiste uno studio medico; tale divieto non può essere giustificato da un obiettivo di garanzia della sanità pubblica e d´approvvigionamento di medicinali); - limitazioni del numero di farmacie in funzione degli abitanti e della distanza minima tra le farmacie (si vedano al riguardo le considerazioni che precedono in merito all’assenza di proporzionalità di queste restrizioni quantitative); - limitazioni nella scelta della forma giuridica di una farmacia come il divieto, ad esempio, per le società di capitali di essere titolari di farmacia. È da notare che la qualità ed il controllo del servizio offerto da una farmacia dovrebbero essere garantiti da mezzi di controllo e forme di responsabilità professionale piuttosto che attraverso una tipologia delle forme giuridiche ammissibili per una farmacia (e questo è in linea con le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia nella decisione del 21 aprile 2005 nella causa C-140/03 che riguarda restrizioni simili relative ai negozi di ottica in Grecia); - divieto di esercizio di più di una farmacia, che impedisce ad ogni persona fisica o giuridica di avere più di un luogo di stabilimento nella Comunità, contrariamente alla giurisprudenza della Corte di giustizia. Le ultime informazioni sulle procedure d’infrazione che riguardano gli Stati membri sono disponibili all’indirizzo seguente: http://ec. Europa. Eu/community_law/eulaw/index_en. Htm .  
   
 

<<BACK