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Notiziario Marketpress di Lunedì 03 Dicembre 2007
 
   
  GENITORI SEPARATI: QUANDO NON ARRIVA L’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEI FIGLI CI PENSERÀ LA PROVINCIA L’ENTE PUBBLICO ANTICIPA LA SOMMA E POI SI RIVALE SUL GENITORE INADEMPIENTE

 
   
  Trento, 3 dicembre 2007 -Nei casi di separazione tra coniugi con figli affidati ad uno dei genitori sarà la Provincia che anticiperà al genitore al quale i figli sono stati affidati l’assegno di mantenimento eventualmente non corrisposto, totalmente o in parte, dal genitore tenuto alla sua corresponsione. All’anticipazione dell’assegno – nella misura pari alla somma stabilita dal titolo giudiziale e comunque non superiore alla quota mensile di 290 euro per un minore (adeguata secondo la scala di equivalenza se i figli sono più d’uno) - avranno diritto le famiglie residenti a più basso reddito (la soglia Icef stabilita è 0,19) con minori appartenenti al medesimo nucleo familiare. E’ quanto prevede il regolamento di esecuzione dell’articolo 28 bis della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 “Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento” - articolo che ha previsto appunto l’anticipazione dell’assegno di mantenimento dei figli di genitori separati/divorziati ad iniziale carico dell’ente pubblico - approvato stamane in via preliminare dalla Giunta provinciale con un conchiuso portato all’esame del governo provinciale dall’assessore alle politiche sociali Marta Dalmaso. L’approvazione definitiva dopo il parere del Consiglio delle Autonomie locali. Un’indagine sulle famiglie monoparentali in Trentino svolta nel 2004-2005 dalla Fondazione Censis per conto dell’Assessorato provinciale alle Pari opportunità, ha messo in evidenza come tali famiglie vivano più spesso, in conseguenza di separazioni/divorzi, situazioni di difficoltà economica nel far fronte alle spese connesse all’accudimento dei figli quando il genitore solo è la donna (più del 90 per cento dei casi). Una situazione di particolare difficoltà si manifesta nel momento in cui il genitore separato o divorziato, al quale vengono affidati i figli minori, non riesce ad ottenere l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice a carico dell’altro genitore. Numerose, anche in Trentino, sono le denunce per insolvenza dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento (violazione dell’articolo 570 del Codice penale): nel 2005 (ultimo dato disponibile) sono stati 91 i procedimenti definiti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Trento. Analogamente a quanto già avviene in provincia di Bolzano e in Sardegna (uniche realtà nazionali) e, in Europa, in Germania, Austria e Svizzera, anche la Provincia autonoma di Trento ha inteso dare una risposta alle difficoltà che le famiglie monogenitoriali incontrano in questi casi. La strada individuata è appunto l’anticipazione, a carico dell’Amministrazione provinciale, al genitore creditore dell’assegno di mantenimento non versato. Sarà poi l’ente pubblico stesso a rivalersi sul genitore debitore recuperando la somma. Una misura che vuole avere, innanzitutto, un effetto deterrente. Nel regolamento è per altro prevista l’attivazione, ove possibile, di un intervento di mediazione dei servizi sociali territoriali – ai quali sarà affidata l’erogazione del nuovo servizio - fra il genitore che richiede l’anticipazione dell’assegno alla Provincia e quello tenuto alla sua corresponsione, allo scopo di individuare eventuali altre soluzioni alternative all’erogazione dell’assegno in base alle problematiche riscontrate. .  
   
 

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