Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Dicembre 2007
 
   
  PRIVACY: NO ALLA VOCE "PIGNORAMENTO" SUL CEDOLINO DELLA PENSIONE

 
   
  Il Garante della Privacy ha affermato che non si può utilizzare la dicitura "pignoramento" sul cedolino della pensione, ma occorre usare formule generiche o codici identificativi più rispettosi della riservatezza della persona. Il Garante ha così accolto il ricorso di un pensionato, invalido civile, che si è opposto all´uso da parte dell´ente previdenziale della dicitura "pignoramento" sul cedolino della pensione per indicare una trattenuta che gli veniva operata. L´interessato ha chiesto la sostituzione con espressioni più generiche, tali da non consentire a terzi di venire immediatamente a conoscenza di delicati aspetti della propria sfera privata. Ciò, anche in considerazione del fatto che i cedolini della pensione, essendo spesso presentati per permettere acquisti con agevolazioni fiscali o per richiedere mutui e finanziamenti, possono circolare tra più persone. Dal canto suo l´istituto di previdenza ha fatto presente che il cedolino della pensione riportava genericamente l´esistenza di una trattenuta per pignoramento senza indicare però la causa (ad esempio per alimenti, tasse o altro); riteneva poi tale riferimento congruo, consentendo proprio ai terzi di valutare la reale situazione patrimoniale e la porzione disponibile della pensione. L´istituto si è reso comunque disponibile a utilizzare un´altra formula priva della parola "pignoramento". Nell´accogliere il ricorso, il Garante ha richiamato il rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza: pur ritenendo lecito l´uso di dati necessari a documentare le diverse voci relative alle competenze e alle trattenute in modo tale da consentire al pensionato di verificare l´esattezza della retribuzione, l´Autorità ha affermato che le finalità di documentazione e di trasparenza possono essere perseguite con metodi che, pur permettendo di individuare l´esistenza della ritenuta, non la descriva nel dettaglio: ad esempio, mediante l´utilizzo di diciture meno specifiche ("trattenute presso terzi", "recupero obbligatorio") oppure di codici identificativi. All´ente che dovrà dare conferma all´Autorità dell´avvenuto adempimento sono state imputate le spese del procedimento.  
   
 

<<BACK