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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Dicembre 2007
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: DISPOSIZIONE NAZIONALE IN VIRTÙ DELLA QUALE LO STATUTO DI UNA SOCIETÀ PER AZIONI PUÒ CONFERIRE ALLO STATO O AD UN ENTE PUBBLICO CHE HANNO PARTECIPAZIONI NEL CAPITALE DI QUEST’ULTIMA IL DIRITTO DI NOMINARE DIRETTAMENTE UNO O PIÙ MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 
   
  Nelle cause riunite C-463/04 e C-464/04 Federconsumatori e a. / Comune di Milano e a. , la Corte, con sentenza del 6 dicembre 2007, nel prendere in esame l’art. 56 Ce, ha dichiarato che la normativa italiana, che consente ad un ente pubblico di nominare direttamente dei membri del consiglio di amministrazione, è idonea a dissuadere gli investitori di altri Stati membri. Pertanto il privilegio riservato agli enti pubblici di esercitare in una società per azioni un controllo sproporzionato rispetto alla loro partecipazione è contrario al diritto comunitario. L’art. 56 Ce deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una disposizione nazionale, quale l’art. 2449 del codice civile italiano, secondo cui lo statuto di una società per azioni può conferire allo Stato o ad un ente pubblico che hanno partecipazioni nel capitale di tale società la facoltà di nominare direttamente uno o più amministratori, la quale, di per sé o, come nelle cause principali, in combinato con una disposizione, quale l’art. 4 del Decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, in seguito a modifiche, nella Legge 30 luglio 1994, n. 474, come modificata dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, che conferisce allo Stato o all’ente pubblico in parola il diritto di partecipare all’elezione mediante voto di lista degli amministratori non direttamente nominati da esso stesso, è tale da consentire a detto Stato o a detto ente di godere di un potere di controllo sproporzionato rispetto alla sua partecipazione nel capitale di detta società.  
   
 

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