Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Dicembre 2007
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: LA RETRIBUZIONE DELLE ORE STRAORDINARIE SECONDO UNA TARIFFA INFERIORE A QUELLA DELLE ORE “NORMALI” PUÒ COSTITUIRE UNA DISCRIMINAZIONE FONDATA SUL SESSO

 
   
  Il 6 dicembre 2007 la Corte di giustizia europea ha pronunciato la sentenza della causa C-300/06 Ursula Voß / Land Berlin affermando che una normativa nazionale, che comporta che i lavoratori a tempo parziale siano retribuiti in misura inferiore rispetto ai lavoratori a tempo pieno per lo stesso numero di ore effettuate, viola il principio della parità delle retribuzioni se danneggia una percentuale notevolmente più elevata di lavoratori di sesso femminile che di lavoratori di sesso maschile e se non è obiettivamente giustificata. In Germania talune categorie di dipendenti pubblici possono beneficiare di una retribuzione delle ore straordinarie in sostituzione di un riposo compensativo. La retribuzione delle ore straordinarie prevista dalla Mvergv (Verordnung über die Gewährung von Mehrarbeitsvergütung für Beamte - regolamento sulla retribuzione delle ore straordinarie effettuate dai dipendenti pubblici - del 13 marzo 1992, come modificato il 3 dicembre 1998) è tuttavia inferiore a quella delle ore di lavoro effettuate nell’ambito dell’orario normale di lavoro. La sig. Ra Voß è una dipendente pubblica impiegata come insegnante dal Land Berlin. In costanza di lavoro a tempo parziale, essa ha effettuato, tra gennaio e maggio 2000, alcune ore di insegnamento straordinarie. La retribuzione da lei percepita per tale periodo era inferiore a quella percepita per lo stesso numero di ore di lavoro da un insegnante occupato a tempo pieno. La sig. Ra Voß ha chiesto invano l’applicazione di una retribuzione equivalente a quella percepita dagli insegnati a tempo pieno. Per poter dirimere la controversia tra la sig. Ra Voß e il Land Berlin, il Bundesverwaltungsgericht chiede alla Corte se il principio della parità delle retribuzioni osti ad una normativa che comporta una retribuzione inferiore per i dipendenti pubblici che lavorano a tempo parziale rispetto a quelli che lavorano a tempo pieno. Nella sentenza pronunciata in data odierna, la Corte ricorda che il principio della parità delle retribuzioni osta non solo ad una discriminazione diretta, ma anche a qualsiasi disparità di trattamento in applicazione di criteri non fondati sul sesso, se essa danneggia una percentuale notevolmente più elevata di lavoratori di sesso femminile che di lavoratori di sesso maschile e non può essere giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso. La Corte constata che la retribuzione inferiore delle ore straordinarie determina una disparità di trattamento a danno degli insegnanti che lavorano a tempo parziale, in quanto ad essi viene applicata una tariffa di retribuzione inferiore per le ore di insegnamento effettuate oltre il loro orario individuale e fino a concorrenza della durata normale di lavoro a tempo pieno. Tale disparità di trattamento potrebbe danneggiare un numero notevolmente più elevato di donne che di uomini. A tale proposito, la Corte ricorda che è compito del giudice del rinvio prendere in considerazione l’insieme dei lavoratori assoggettati alla normativa nazionale di cui trattasi per confermare tale constatazione. Poiché dalla decisione di rinvio non risultano fattori obiettivamente giustificati e estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, la Corte invita il giudice del rinvio a verificare tale aspetto. La Corte conclude che una retribuzione inferiore delle ore effettuate da un dipendente pubblico a tempo parziale oltre il suo orario individuale e fino a concorrenza dell’orario di un dipendente a tempo pieno viola il principio della parità delle retribuzioni tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile, se tale disparità di trattamento danneggia una percentuale notevolmente più elevata di donne che di uomini e non è giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso .  
   
 

<<BACK