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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Dicembre 2007
 
   
  AEM SPA IN MERITO ALLA DECISONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

 
   
   Milano, 10 dicembre 2007 – In data 6 Dicembre è stata depositata la decisione della Corte di Giustizia delle Comunità europee relativamente alla questione interpretativa pregiudiziale sollevata dal Tribunale Amministrativo della Lombardia, nell’ambito di controversie fra varie associazioni di tutela dei consumatori e di piccoli azionisti nonché di azionisti individuali di Aem, circa la compatibilità dell’articolo 2449 del codice civile con l’articolo 56 del Trattato Ue. In particolare, la questione riguardava la legittimità della suddetta disposizione del codice civile alla luce della modifica all’articolo 16 dello Statuto sociale di Aem. Statuto sociale deliberato dall’assemblea straordinaria della Società il 29 aprile 2004, con cui è stato introdotto il diritto del Comune di Milano di nominare direttamente fino a un quarto dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, in aggiunta al diritto di concorrere con gli altri azionisti alla nomina dei restanti amministratori mediante il meccanismo del voto di lista. La Corte ha stabilito che l’art. 2449 del codice civile contrasta con l’Articolo 56 del Trattato Istitutivo della Comunità Europea nella misura in cui attribuisce ad un ente pubblico, nella specie il Comune di Milano, di godere di un potere di controllo sproporzionato rispetto alla sua partecipazione nel capitale di una società per azioni, e ciò con specifico riferimento alle disposizioni dello Statuto di Aem che consentono al Comune di Milano di esprimere la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione disponendo di circa il 34% delle azioni ordinarie della Società. Poiché, in seguito alla fusione con Asm, il Comune di Brescia e il Comune di Milano deterranno complessivamente circa il 55,4% del capitale sociale della società post-fusione (che avrà assunto la denominazione di A2a S. P. A. ), e precisamente per circa il 27,7% ciascuno, la decisione della Corte di Giustizia non produrrà alcun impatto sul nuovo Statuto della Società che entrerà in vigore con effetto dalla data di efficacia della fusione con Asm. Il nuovo Statuto di A2a S. P. A. Prevede che l’art. 2449 del codice civile non sarà applicabile qualora il Comune di Brescia ed il Comune di Milano possiedano complessivamente una partecipazione pari o inferiore al 50% del capitale sociale con diritto di voto. .  
   
 

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