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Notiziario Marketpress di Giovedì 13 Dicembre 2007
 
   
  IN VIGORE IL DECRETO LEGISLATIVO 193, NUOVE REGOLE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE APPROVATO LO SCORSO 6 NOVEMBRE IL DECRETO CHE ATTUA LA DIRETTIVA 2004/41/CE E LE NUOVE SANZIONI

 
   
  Milano - La sala delle Colonne di Palazzo Giureconsulti lo scorso 30 novembre ha ospitato il convegno “La tutela della salute come valore di impresa”. Il coordinatore scientifico dell’incontro professor Maurizio Podico, biologo, docente presso l’Università degli studi di Parma e componente del Comitato Scientifico Tifq, interpellato sulla recente approvazione del decreto legislativo 193 che attua la direttiva 2004/41/Ce sottolinea: “Spero che in breve tempo il legislatore emetta circolari chiarificatrici, in modo da conoscere con certezza come dovrà comportarsi colui che fino al 6 novembre deteneva l’autorizzazione sanitaria e ora si trova a fronteggiare il nuovo istituto della Dia, la Dichiarazione di Inizio Attività, senza aver modificato la propria impresa alimentare. Ritengo, inoltre, che il decreto legislativo 193 sancisca la fine del regime transitorio del vecchio “Command and Control” che fissava rigidi e specifici requisiti operativi indiscutibili e obbligatori. Con la nuova norma si intravede da una parte una maggior elasticità abbinata ad una maggior responsabilità nella gestione, consapevole e qualificata, da parte degli imprenditori”. Uno dei punti salienti del decreto legislativo 193 risiede nell’abrogazione dell’istituto dell’autorizzazione sanitaria. In passato, chiunque avesse voluto aprire una attività legata al settore agro-alimentare era tenuto a ottenere la conformità della struttura tramite il consenso favorevole della Asl. Ovvero, avrebbe dovuto richiedere una “lettura critica” di ambienti e tecnologie per poi ottenere una “attestazione” che confermava inequivocabilmente la conformità ai dettati d’igiene. Con il nuovo decreto questa prassi è decaduta in quanto formalizza l’abolizione dell’art. 2 della legge 283 del 1962. Dal 6 novembre infatti il legislatore richiede agli operatori del settore di emettere una “Dichiarazione di Inizio Attività”, Dia, dove si affermi che la struttura, gli ambienti e le tecnologie siano a norma. In questo modo, i controlli da parte delle autorità preposte non sono più obbligatori, anche se idealmente potrebbero esserci in qualunque momento. Quindi, appare evidente la volontà del legislatore di incrementare pesantemente la responsabilità dell’imprenditore. Lo scenario giurisprudenziale in cui il decreto legislativo 193 si inserisce è quello occupato in precedenza dal regolamento della Comunità Europea numero 852 del 2004. A questo regolamento il legislatore italiano ha aggiunto alcune linee guida applicative introducendo il concetto della Dichiarazione di Inizio Attività. In secondo luogo il decreto 193 va operativamente a sanzionare coloro che non effettuano le Dia o coloro che, non dovendo, non provvedono ad aggiornarla. La legge 852 e il decreto legislativo 193 sono disposizioni normative la cui modalità di applicazione necessiterà, nella parte di reale applicazione, di tempi lunghi per il loro completo recepimento. Riccardo Giambelli, direttore del Tifq (l’Istituto per la qualità igienica delle tecnologie alimentari) ente promosso da Assofoodtec, durante l’assise ha parlato della “Attestazione igienica delle attrezzature dei materiali come un importante supporto per le imprese alimentari”. Un intervento, quello di Giambelli, che ha preso il via sull’onda lunga della recente approvazione del decreto legislativo 193 del 6 novembre 2007, che attua la direttiva 2004/41/Ce relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore. Il decreto legislativo 193 elimina le norme, o parti di esse, ancora esistenti relative a direttive europee già abrogate da precedenti regolamenti o decreti e fissa l’immediata erogazione di sanzioni amministrative (sino a 9000 euro per ogni non conformità) agli operatori di aziende agro-alimentari la cui condotta non risulta essere conforme ai principi di igiene. Durante l’incontro, il direttore del Tifq ha parlato dei settori di interesse del suo ente: le tecnologie alimentari delle attrezzature e dei processi, le tecnologie usate per il confezionamento e l’imballaggio dei cibi e gli impianti usati per la conduzione dell’acqua destinata al consumo alimentare. In merito a questo parametro i materiali e gli oggetti che trasportano gli alimenti o i liquidi non devono in alcun modo trasferire agli stessi sostanze che potrebbero costituire un pericolo per la salute umana, oltre a non modificarne la composizione chimico-fisica e a rispettarne le caratteristiche organolettiche. Nel suo intervento, Giambelli ha ricordato inoltre il concetto di igienicità, inteso come un nuovo strumento per le imprese. Uno strumento in grado di assicurare che gli alimenti e l’acqua destinata al consumo umano siano stati processati all’interno di impianti e da apparecchiature conformi e igienicamente idonee. Cioè detengano requisiti peculiari come la rintracciabilità, la conformità normativa e la qualificazione igienico-sanitaria dei materiali e dei componenti utilizzati in contatto con i cibi. Giambelli ha quindi sostenuto l’importanza della creazione di un “sistema di qualità igienica”, recepito come elemento qualificante per l’intera filiera agro-alimentare e presupposto che tuteli la competitività di questo settore in Italia e all’estero. Per conseguire gli obiettivi preposti, Tifq opera attraverso la verifica della applicazione normativa e attraverso strumenti propri quali “Linee guida” o “Manuali di buona prassi igienica” e “Regolamenti settoriali”. Vengono anche stilate specifiche check list di controllo, prima di rilasciare l’omologazione di conformità normativa e il rilascio formale del Marchio di conformità Igienica Tifq per le tecnologie alimentari dei processi, per le attrezzature e le tecnologie dell’acqua potabile. Il Tifq ha colto questa importante occasione divulgativa per presentare la proposta che possa maggiormente tutelare la competitività di prodotti conformi alle normative e tutelare le aziende che hanno ottenuto una verifica di parte terza. Il Tifq propone quindi la costituzione di un albo dedicato alle imprese verificate da una terza parte. Albo che comprenda le aziende detentrici della totale conformità ai requisiti posti dalle normative, oltre a dare garanzia del mantenimento nel tempo della conformità e della attestazione. .  
   
 

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