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Notiziario Marketpress di Lunedì 17 Dicembre 2007
 
   
  AEREI, PILOTI E ASSISTENTI DI VOLO CERTIFICATI A LIVELLO EUROPEO

 
   
  Strasburgo, 17 dicembre 2007 - Sulla base di un compromesso con il Consiglio, il Parlamento europeo ha adottato definitivamente un regolamento che stabilisce regole comuni nel settore dell´aviazione per garantire la sicurezza aerea. Fissa in particolare dei requisiti "essenziali" che devono essere rispettati da aeromobili, piloti e personale di bordo, anche sui tempi di volo, e le norme per la loro certificazione. Le norme sono estese ad aerei e personale extra-Ue. I contravventori saranno passibili di multe e penalità finanziarie. Dopo l’entrata in vigore, nel settembre 2002, del regolamento 1592/20021, la Comunità dispone di una competenza esclusiva in materia di aeronavigabilità e di compatibilità ambientale dei prodotti, parti e pertinenze aeronautici. Questi ultimi, come i loro organismi di progettazione, costruzione e manutenzione, debbono ora rispondere a norme uniformi e obbligatorie adottate dalla Commissione. Il regolamento istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea (Aesa) che ha il compito di fornire alla Commissione il know-how tecnico di cui ha bisogno e di assisterla nello svolgimento dei suoi compiti legislativi e regolamentari. L’agenzia istituisce inoltre un sistema di sorveglianza del mercato, allo scopo di controllare l’applicazione della normativa comunitaria, valutarne gli effetti e presentare eventuali suggerimenti in materia. Approvando la relazione Jörg Leichtfried (Pse, At), il Parlamento ha adottato definitivamente la modifica del regolamento volta a raggruppare la normativa vigente "dispersa" in diversi atti, ad estendere le regole comuni di sicurezza alle operazioni di volo, alle licenze dei piloti e alla sicurezza degli aeromobili dei paesi terzi. Intende inoltre rafforzare i controlli e le sanzioni nel caso di mancato rispetto di queste regole e, sulla base dell’esperienza acquisita, migliorare il funzionamento dell’Aesa. La relazione è frutto di un compromesso raggiunto con il Consiglio che, peraltro, aveva già incorporato nella sua posizione comune numerosi emendamenti suggeriti dai deputati in prima lettura. Il regolamento potrà quindi entrare presto in vigore, anche se talune sue misure si applicheranno tra quattro anni. Il regolamento stabilisce i requisiti essenziali che devono essere rispettati in materia di aeronavigabilità da parte degli aeromobili progettati o prodotti da un´organizzazione per la quale l´Agenzia o uno Stato membro assicuri il controllo di sicurezza, o registrati in uno Stato membro, a meno che la sorveglianza regolamentare di sicurezza su di essi sia stata delegata ad un paese terzo ed essi non siano utilizzati da un operatore comunitario, o ancora registrati in un paese terzo e gestiti da operatori per i quali uno Stato membro assicuri la sorveglianza delle operazioni oppure utilizzati per operazioni di volo verso, all´interno o in uscita dalla Comunità da operatori stabiliti o residenti nella Comunità. Il rispetto di tali requisiti deve essere dimostrato da un certificato di omologazione e da un certificato individuale di aeronavigabilità. Sono anche stabiliti i principi per il mutuo riconoscimento di tali certificati, compresi quelli emessi in paesi terzi. Il regolamento introduce ex novo dei requisiti essenziali per i piloti che effettuano attività di volo sugli aeromobili registrati in uno Stato membro o registrati in un paese terzo e gestiti da operatori per i quali uno Stato membro assicuri la sorveglianza delle operazioni oppure utilizzati per operazioni di volo verso, all´interno o in uscita dalla Comunità da operatori stabiliti o residenti nella Comunità. Così come per i dispositivi di simulazione per addestramento, per le persone e le organizzazioni implicati nell’addestramento e in prove, controlli e valutazione medica dei piloti. Una persona può esercitare la funzione di pilota soltanto se è titolare di una licenza e di un certificato medico idonei all´operazione da svolgere. Una persona ottiene una licenza soltanto se soddisfa le regole stabilite per assicurare la conformità ai requisiti essenziali in materia di conoscenze teoriche, abilità pratiche e competenze linguistiche. Anche per il personale di cabina interessato alle operazioni di volo sono introdotti nuovi requisiti essenziali da rispettare. Il personale che effettua operazioni commerciali dev´essere in possesso di un attestato che può essere rilasciato da operatori o centri di addestramento approvati. Per quanto riguarda la limitazione dei tempi di volo, l´Agenzia dovrà rilasciare le specifiche di certificazione applicabili per assicurare l´osservanza dei requisiti essenziali e, se del caso, delle norme di attuazione correlate (che inizialmente devono includere le disposizioni concrete del regolamento 3922/1991). Ma uno Stato membro può approvare schemi individuali dei tempi di volo che si discostano da queste specifiche di certificazione. In tal caso, deve notificare senza indugio all´Agenzia, alla Commissione e agli Stati membri che intende concedere l´approvazione per tale regime individuale. L´agenzia entro un mese dovrà valutare lo schema individuale sulla base di criteri medici e scientifici e potrà proporre delle modifiche, prima che lo Stato membro conceda l´approvazione. Se lo Stato membro non concorda con le conclusioni dell´Agenzia, quest´ultima dovrà deferire la decisione alla Commissione. Secondo i nuovi requisiti essenziali fissati dal regolamento, la prevenzione dell´affaticamento dev´essere gestita tramite un sistema di turni. Per un volo, o una serie di voli, tale sistema di turni deve prendere in considerazione tempi di volo, turni di volo, periodi di servizio e periodi di riposo adattati. Le limitazioni stabilite nell´ambito del sistema di turni devono tenere conto di tutti i fattori pertinenti che contribuiscono all´affaticamento, quali, in particolare, «il numero di tratte, i passaggi di fuso orario, la privazione di sonno, il turbamento dei cicli circadiali, i turni di notte, la posizione, i turni di servizio accumulati in determinati periodi, la condivisione dei compiti assegnati fra i membri dell´equipaggio, nonché la previsione di equipaggi più numerosi». Gli Stati membri, la Commissione e l´Agenzia dovranno cooperare al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni del regolamento e delle relative norme di attuazione da parte di qualsiasi prodotto, persona o organizzazione che rientra nel campo d´applicazione. Gli Stati membri, oltre ad assicurare la sorveglianza dei certificati che hanno emesso, dovranno svolgere indagini, comprese ispezioni a terra, e prendere ogni provvedimento, fra cui il fermo operativo di un aeromobile, atto a impedire il perdurare di una violazione. L´agenzia dovrà inoltre eseguire ispezioni per verificare l´applicazione, da parte delle autorità nazionali competenti, del regolamento e delle relative norme di attuazione e comunicarne l´esito alla Commissione. Potrà eseguire indagini concernenti le imprese e valutare l´impatto dell´attuazione delle disposizioni previste. I negoziati hanno portato a un accordo per quanto riguarda le norme in materia di multe. Un emendamento di compromesso prevede infatti che, su richiesta dell´Agenzia, la Commissione può imporre multe alle persone e alle imprese che abbiano violato intenzionalmente o per negligenza le disposizioni prescritte. Può anche imporre penalità di mora alle persone e alle imprese per obbligarle al rispetto delle norme. Queste multe e le penalità di mora dovranno essere dissuasive e proporzionate «sia alla gravità del caso sia alla capacità economica» di chi ha commesso l´infrazione, «tenendo in particolare conto la misura in cui la sicurezza è stata compromessa». L´importo delle penalità di mora non potrà superare il 4% del reddito o del turnover attuale, né il 2,5% del reddito o del turnover medio giornaliero. Spetterà alla Commissione adottare la regolamentazione dettagliata per l´attuazione di queste disposizioni e, in particolare, i criteri dettagliati per fissare gli importi, le procedure di inchiesta, e le norme procedurali per la presa di decisione. E´ anche precisato che la Corte di giustizia ha giurisdizione «illimitata» per esaminare le decisioni mediante le quali la Commissione ha fissato una multa o una penalità di mora e che, comunque, «non sono di natura penale». Può quindi cancellare, ridurre o aumentare la multa o la penalità di mora imposte. Per quanto riguarda l´emendamento orale che il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura volto ad aumentare a 600 kg (dagli attuali 472) la categoria degli aeromobili che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento, il compromesso prevede di chiedere all´Aesa di effettuare uno studio sull´utilità della misura in questione. Inoltre, riguardo alla definizione di "aeromobile complesso", si è convenuto di aumentare il numero di passeggeri al di sotto del quale l´aeromobile è definito complesso, da 9 a 19 per gli aerei e da 5 a 9 per gli elicotteri. .  
   
 

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