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Notiziario Marketpress di Giovedì 29 Giugno 2006
 
   
  GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: CONDOMINIO A PROVA DI PRIVACY

 
   
  Roma, 29 giugno 2009 - Regole chiare per un condominio a prova di privacy. Con un provvedimento generale, il Garante per la protezione dei dati personali ha prescritto ai condomìni, anche per i trattamenti effettuati dall´assemblea e dall´amministratore, le misure necessarie per una corretta gestione dei dati personali. Il provvedimento tiene conto anche delle osservazioni di associazioni di categoria e di singoli condomini che hanno partecipato con numerosi contributi alla consultazione pubblica aperta l´8 febbraio scorso. Le regole per il condominio Queste in sintesi i punti principali del provvedimento. Il condominio, in quanto titolare del trattamento, può trattare solo informazioni personali pertinenti e necessarie per la gestione e l´amministrazione delle parti comuni. Le informazioni possono riguardare sia tutto il condominio (dati relativi a consumi collettivi), sia i singoli partecipanti (dati anagrafici, indirizzi, quote millesimali). I numeri di telefono possono essere trattati solo con il consenso degli interessati, a meno che compaiano già in elenchi telefonici pubblici. Per verificare l´esattezza degli importi dovuti, ciascun condòmino può essere informato, in sede di rendiconto annuale o su richiesta, delle somme dovute dagli altri e di eventuali inadempimenti. É invece vietata la diffusione di dati personali mediante l´affissione di avvisi di mora o di sollecitazioni di pagamento in spazi condominiali aperti al pubblico, in cui è consentita solo l´affissione di avvisi generali (quali convocazioni di assemblea o comunicazioni urgenti). I dati sanitari possono essere trattati solo se indispensabili ai fini dell´amministrazione del condominio (come in caso di danni a persone anche diverse dai condomini, o per particolari deliberazioni, come nel caso dell´abbattimento delle cosiddette "barriere architettoniche"). La comunicazione di dati personali è consentita con il consenso o se ricorrono altri presupposti di legge. La partecipazione all´assemblea condominiale di estranei è consentita con l´assenso dei partecipanti e in casi previsti dalla legge, ad esempio può trattarsi di tecnici o consulenti chiamati ad intervenire su problemi all´ordine del giorno. É possibile videoregistrare l´assemblea solo con il consenso informato dei partecipanti. Per prevenire illecite comunicazioni e diffusioni di dati personali l´amministratore deve adottare idonee misure di sicurezza previste dal Codice della privacy. L´amministratore può esercitare il diritto di accesso ai dati riferiti al condominio nel suo complesso (ad esempio alle informazione relative al consumo globale di energia ed acqua); il singolo condomino può sempre accedere ai dati che lo riguardano, rivolgendosi all´amministratore. "Il provvedimento ha lo scopo di garantire privacy e trasparenza nella vita condominiale" - sottolinea Giuseppe Fortunato, componente dell´Autorità e relatore del provvedimento. "La privacy, correttamente intesa, non è mai un limite per la trasparenza della gestione condominale; la trasparenza correttamente intesa non è mai un lasciapassare per offendere la riservatezza della persona. Per aiutare amministratori e condòmini e favorire una lettura pronta, pratica ed esemplificativa del provvedimento verrà redatto anche un apposito "Vademecum del palazzo", uno strumento operativo per qualunque cittadino. " http://www. Garanteprivacy. It/garante/doc. Jsp?id=1297626 .  
   
 

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