L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 7 dicembre 2007, n. 357/E in risposta ad un interpello, ritiene che “le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici non siano da assoggettare a tassazione essendo sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell’azienda”. L’agenzia delle Entrate ha ribadito che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro e che il citato principio generale di tassazione è derogato solamente da alcune specifiche ipotesi espressamente previste dalla normativa tra cui rientrano i rimborsi di spese di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente.