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Notiziario Marketpress di Lunedì 17 Dicembre 2007
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: AZIONE DIRETTA CONTRO L´ASSICURATORE

 
   
  La Corte di Giustizia europea con la sentenza pronunciata lo scorso 14 dicembre nella causa C-463/06, Fbto Schadeverzekeringen N. V. / Jack Odenbreit ha affermato che la vittima di un incidente stradale può esperire un´azione diretta nei confronti dell´assicuratore del responsabile dinanzi al tribunale del luogo in cui è domiciliata. Il diritto comunitario assoggetta tale azione ai soli requisiti che l´assicuratore sia domiciliato in uno Stato membro dell´Unione europea e che il diritto nazionale preveda la possibilità di un´azione diretta. Il sig. Odenbreit, domiciliato in Germania, è stato vittima di un incidente automobilistico verificatosi nei Paesi Bassi. Dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio, ha proposto un’azione diretta nei confronti della società di assicurazione del responsabile, la Fbto Schadeverzekeringen Nv. Orbene, detto giudice si è dichiarato incompetente a conoscere la controversia tra l´attore e l´assicuratore domiciliato nei Paesi Bassi ed ha, pertanto, respinto la domanda. Avverso la decisione in appello a favore della vittima, l´assicuratore ha interposto ricorso dinanzi al Bundesgerichtshof, che ha sollevato dinanzi alla Corte di giustizia la questione se il regolamento comunitario relativo alla competenza giurisdizionale (Regolamento del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) consente alla persona lesa di proporre un´azione diretta contro l´assicuratore dinanzi al giudice del luogo in cui è domiciliata. La Corte risponde in senso affermativo, interpretando il regolamento nel senso che riconosce alle vittime di un incidente stradale la possibilità di citare l’assicuratore dinanzi al giudice del luogo in cui esse sono domiciliate. La Corte rileva che la maggiore tutela accordata dalle disposizioni del regolamento alle parti considerate deboli nelle controversie in materia assicurativa deve essere estesa alle vittime di un incidente. Peraltro, il regolamento ha rafforzato tale tutela rispetto a quella prevista dalla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Un´interpretazione siffatta trova conferma nel disposto della direttiva in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che fa riferimento, nei suoi ‘considerando’, al diritto della persona lesa di agire in giudizio nei confronti dell’assicuratore dinanzi al giudice del luogo in cui è domiciliata. Di conseguenza, la Corte afferma che la persona lesa può proporre un’azione diretta contro l’assicuratore dinanzi al giudice del luogo dello Stato membro in cui è domiciliata, qualora una siffatta azione diretta sia consentita e l’assicuratore sia domiciliato nel territorio di uno Stato membro .  
   
 

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