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Notiziario Marketpress di Lunedì 17 Dicembre 2007
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: OPERATORI DI VIGILANZA, LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

 
   
  Lo scorso 14 dicembre la Corte di Giustizia europea ha pronunciato la sentenza relativa alla causa C-465/05 Commissione / Italia, affermando che i requisiti previsti dal Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza italiano per l´esercizio della professione di guardia di vigilanza privata contrastano con i principi comunitari sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi. La Commissione delle Comunità europee ritiene che la Repubblica italiana, richiedendo per l´attività di vigilanza privata una serie di requisiti imprescindibili, ponga dei limiti alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi all´interno della Comunità europea. In particolare, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 prevede che: 1) l’attività di guardia particolare possa essere esercitata solo dietro prestazione di un giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana; 2) è necessario il rilascio di un’autorizzazione del Prefetto; 3) l´autorizzazione ha una validità territoriale limitata ed il suo rilascio è subordinato alla considerazione del numero e dell’importanza dell´ impresa già operante nel medesimo territorio; 4) l´ impresa di vigilanza privata deve avere una sede operativa in ogni provincia in cui esercita la propria attività; 5) il personale deve essere individualmente autorizzato ad esercitare attività di vigilanza; 6) l´ impresa debba utilizzare un numero minimo o massimo di personale per essere autorizzate; 7) l´ impresa di vigilanza privata debba versare una cauzione presso la locale Cassa depositi e prestiti; 8) i prezzi per i servizi di vigilanza privata sono fissati con autorizzazione del Prefetto, nell’ambito di un determinato margine d’oscillazione. Secondo la Commissione, questi requisiti si pongono in netto contrasto con gli articoli 43 e 49 del Trattato Ce, che disciplinano la libertà di stabilimento dei cittadini europei negli Stati membri e la libera prestazione dei servizi all´interno della Comunità. Con lettera di costituzione in mora del 5 aprile 2002, la Commissione ha intimato alla Repubblica italiana di presentare le proprie osservazioni sulla compatibilità della normativa nazionale di cui trattasi con libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento. In seguito alle risposte fornite dalla Repubblica italiana il 6 giugno 2002, la Commissione ha inviato all´Italia un parere motivato, invitandola ad adottare le misure necessarie per conformarsi a tale parere. La Commissione, non soddisfatta delle risposte fornite dalla Repubblica italiana, ha deciso di proporre il presente ricorso. Per la Repubblica italiana, gli obblighi previsti per l´esercizio della professione di guardia giurata sono giustificati dalla rilevanza pubblica della professione esercitata, perché che dette attività di vigilanza forniscono, per loro natura, un contributo rilevante alla sicurezza pubblica (v. Ad esempio la vigilanza armata presso istituti di credito e la scorta di furgoni per il trasporto valori). La Corte stabilisce che i requisiti previsti dal Testo Unico delle leggi di Pubblica sicurezza italiano per l´esercizio della professione di guardia di vigilanza privata si pongono in contrasto con gli articoli 43 e 49 del trattato Ce, non essendo giustificate da ragioni di ordine pubblico e configurando, al contrario, un ostacolo per gli operatori non stabiliti in Italia .  
   
 

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