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Notiziario Marketpress di Lunedì 07 Gennaio 2008
 
   
  WELFARE: APPROVATO

 
   
  Con 162 voti favorevoli il Senato ha definitivamente approvato la Legge 24 dicembre 2007 n. 247 sulla riforma del Welfare, consultabile sul sito del Parlamento Italiano. Ecco in sintesi i contenuti del provvedimento. Dal 1° gennaio 2008 risulta cancellato lo scalone Maroni: è possibile andare in pensione con 58 anni di età e 35 anni di contributi, dagli attuali 57 anni e 35 di contributi necessari per la pensione di anzianità. Salta dunque lo scalone introdotto dalla legge Maroni del 2004, che avrebbe innalzato bruscamente l´età a 60 anni dal primo gennaio prossimo. Dal primo luglio 2009 si passerà al sistema misto di età e quote: per lasciare il lavoro si dovrà raggiungere quota 95 (sommando età anagrafica e contributi versati), ma con almeno 59 anni di età. Dal gennaio 2011 sarà necessario arrivare a quota 96 con almeno 60 anni di età, mentre dal primo gennaio 2013 si passerà a quota 97, con età minima a 61 anni. I lavoratori autonomi continueranno ad andare in pensione un anno dopo i dipendenti, partendo da 59 anni nel 2008 fino a 62 con quota 98 dal 2013. Chi avrà maturato 40 anni di contributi potrà lasciare il lavoro con quattro finestre annuali, invece delle due previste dalla Maroni. La revisione dello scalone costa in 10 anni 10 miliardi circa, di cui 2,8 miliardi vanno al pensionamento anticipato dei lavoratori con mansioni usuranti. Il taglio dei coefficienti di trasformazione - una sorta di moltiplicatore che contribuisce a determinare l´assegno previdenziale - è stato rinviato al 2010, ma sarà triennale e automatico e non decennale come prevedeva la legge Dini. Una apposita commissione è incaricata di decidere i nuovi parametri sui quali tagliare i coefficienti. Di fatto ridurre i coefficienti significa tagliare l´assegno pensionistico. I lavoratori impegnati in mansioni usuranti continueranno ad andare in pensione con 57 anni di età e 35 di contributi. È prevista una delega al governo per l´individuazione della platea di aventi diritto. Per la definizione dei lavori notturni valgono le 80 notti del Decreto legislativo n. 66/03 come parametro di riferimento. I contratti a termine avranno una durata massima di 36 mesi con un solo rinnovo, presso la direzione provinciale del lavoro, alla presenza di un rappresentante sindacale fra le sigle maggiormente rappresentative. Spetterà alle parti sociali stabilire con avvisi comuni la durata del nuovo contratto. Abrogato il contratto nazionale del lavoro a chiamata, noto come job on call, con l´eccezione dei settori turismo, ristorazione e spettacolo. Abolito anche lo staff leasing, non previsto nel testo originariamente licenziato in Consiglio dei ministri. . .  
   
 

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