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Notiziario Marketpress di Lunedì 07 Gennaio 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI

 
   
  Lo scorso 18 dicembre la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha pronunciato la sentenza relativa alla causa C-357/06 Frigerio Luigi & C. Snc in materia di appalti pubblici e limiti in caso di affidamento a società di capitali. La domanda pregiudiziale è stata proposta dal Tar della Lombardia nell´ambito di una controversia tra la Frigerio snc ed il Comune di Triuggio, in merito all´attribuzione di un contratto per la gestione dei servizi di igiene ambientale. Con delibera del 2005, il Consiglio comunale di Triuggio ha affidato all´Azienda Servizi Multisettoriali Lombarda – A. S. M. L. Spa la gestione del servizio d´igiene ambientale nel territorio comunale, per la durata di cinque anni a decorrere dal 1 luglio 2006. Si è inoltre impegnato ad acquistare un pacchetto azionario che consentisse all´amministrazione comunale di divenire socio dell´Asml e di configurare in capo al Comune di Triuggio un potere di indirizzo e controllo sull´azienda stessa analogo a quello esercitato sui propri servizi. La Frigerio, che aveva garantito la gestione del servizio di cui trattasi dal 1996 al 2006, ha impugnato la delibera e ha fatto valere che il Consiglio comunale di Triuggio non era legittimato ad attribuire direttamente l´appalto. Il Comune di Triuggio nonché l´Asml sostengono che il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire della Frigerio, poiché questa essendo costituita nella forma giuridica di una società di persone, non può ambire all´attribuzione dell´appalto controverso. Il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo unico delle leggi sull´ordinamento degli enti locali, disciplina le modalità di aggiudicazione degli appalti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, imponendo limiti alla possibilità di aggiudicazione con riferimento alla natura della società. Il giudice del rinvio chiede se la Direttiva 92/50 osti a disposizioni nazionali che limitino la presentazione delle offerte, in una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico di servizio, agli interessati che rivestano la forma giuridica di una società di capitali. Secondo la Direttiva 92/50, le amministrazioni aggiudicatici non possono respingere i candidati o offerenti che sono autorizzati a fornire il servizio di cui trattasi, soltanto per il fatto che, a norma delle disposizioni vigenti nello Stato membro nel quale è aggiudicato l´appalto, essi avrebbero dovuto essere o persone fisiche o persone giuridiche. Le amministrazioni aggiudicatici non possono neppure scartare i candidati od offerenti che, in base alla normativa dello Stato membro, sono autorizzate a fornire il servizio di cui trattasi, soltanto per il fatto che la forma giuridica non corrisponde ad una categoria specifica di persone giuridiche. La Corte stabilisce che la Direttiva 92/50/Cee, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, è contraria a disposizioni nazionali che impediscono a candidati di presentare offerte soltanto per il fatto di non avere la forma giuridica corrispondente ad una determinata categoria di persone giuridiche, ossia quella della società di capitali.  
   
 

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