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Notiziario Marketpress di Lunedì 28 Gennaio 2008
 
   
  PRIVACY: GLI SPAMMER RISCHIANO IL RISARCIMENTO DANNI

 
   
  A richiesta di un lettore confermiamo che il Garante della Privacy con provvedimento del 4 ottobre 2007 ha affermato che il destinatario di fax, e-mail, sms e mms indesiderati si può rivolgere al giudice civile e chiedere un risarcimento per la lesione dei propri diritti. L´autorità ha vietato l´uso illecito di dati personali a fini di marketing ad un’azienda che, in modo sistematico, inviava materiale pubblicitario e comunicazioni commerciali senza il consenso dei destinatari. L´azienda raggiunta dal provvedimento di divieto non potrà più utilizzare i dati personali in suo possesso. Numerose irregolarità erano infatti emerse nel corso degli accertamenti, svolti a seguito di alcune segnalazioni nelle quali si lamentava l´invio di fax indesiderati per promuovere prodotti e servizi per conto di altre aziende. Nel definire il procedimento il Garante ha ribadito nuovamente che inviare fax commerciali, senza aver prima ottenuto il consenso informato dei destinatari, comporta un trattamento illecito. Non solo: lo spam può causare danni al destinatario. Nel caso di invio via fax, tale danno può consistere, tra l´altro, nella perdita di tempo, nell´uso indebito della carta e del toner, nel disturbo provocato dalla comunicazione indesiderata che tiene occupato l´apparecchio. Il Garante ha affermato che " … resta impregiudicata la facoltà per gli interessati di agire in sede civile in relazione alla condotta invasiva accertata, ai sensi dell´art. 15 del Codice, secondo il quale chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, ai sensi dell´art. 2050 c. C. …". L´azienda si era giustificata asserendo di inviare fax commerciali solo a soggetti economici i cui numeri sarebbero reperibili sugli elenchi categorici (es. Pagine gialle, Pagine utili). Il Garante ha replicato che, anche nel caso si utilizzino tali elenchi, non vi è possibilità di un invio senza consenso quando le comunicazioni commerciali sono effettuate con particolari modalità (via fax, posta elettronica, sms o mms o chiamate vocali mediante operatore automatico). "Le comunicazioni non desiderate, siano esse quelle effettuate via telefono, fax, o quelle elettroniche via sms, mms, e-mail - ha affermato il Garante - rappresentano oggi le forme più invasive di disturbo nella vita quotidiana di utenti e consumatori. È un fenomeno che va combattuto per liberare le reti di comunicazione da chi le ingolfa solo per proprio profitto. In questa battaglia di civiltà il Garante ha proceduto ad ispezioni tramite Guardia di Finanza, ha denunciato alla magistratura i responsabili, ha comminato notevoli sanzioni e su questa strada proseguirà nella difesa dei cittadini in maniera sempre più incisiva. " .  
   
 

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