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Notiziario Marketpress di Giovedì 24 Gennaio 2008
 
   
  UE: DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO PER LA TUTELA DELL´AMBIENTE – DOMANDE RICORRENTI

 
   
  Bruxelles, 24 gennaio 2008 - Perché presentare una disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell´ambiente? Gli aiuti di Stato devono soddisfare determinati criteri ed essere autorizzati dalla Commissione europea. Questa dirama orientamenti e discipline che servono ad aiutare gli Stati membri, indicando in anticipo le misure che saranno ritenute compatibili con il mercato comune, e la cui autorizzazione risulterà quindi accelerata. La tutela dell´ambiente rappresenta un obiettivo importante per l´Unione europea. Il livello di tutela dell´ambiente non è ritenuto abbastanza elevato e occorre quindi fare di più. Ciò dipende tra l´altro dal fatto che le imprese non si fanno pienamente carico dei costi sociali dell´inquinamento. Per rimediare a questa carenza del mercato e promuovere un livello più elevato di tutela dell´ambiente i governi possono emanare norme volte a garantire che le imprese paghino per l´inquinamento che causano (ad esempio mediante tasse o sistemi di scambio dei diritti di emissione), o si conformino a determinate norme ambientali. In certi casi può essere giustificato il ricorso agli aiuti di Stato per incentivare le imprese private a investire maggiormente nella protezione ambientale, o per sgravare alcune imprese da oneri finanziari relativamente elevati, in modo da poter introdurre una politica ambientale generale più restrittiva. La disciplina serve anche a prevenire la concessione di aiuti di Stato non ben mirati o eccessivi, che oltre a distorcere la concorrenza risultano controproducenti per la realizzazione degli obiettivi ambientali. Qual è la connessione tra la disciplina degli aiuti di Stato per la tutela dell´ambiente e il pacchetto sull´energia e il cambiamento climatico? Nel marzo 2007 il Consiglio europeo ha stabilito l´obiettivo di ridurre del 20% le emissioni di gas ad effetto serra e l´obiettivo vincolante di portare al 20% la quota delle energie rinnovabili sul consumo energetico totale dell´Ue entro il 2020. Nel contesto del pacchetto sull´energia e il cambiamento climatico la Commissione sta promuovendo ambiziose misure politiche, relative tra l´altro all´energia rinnovabile e allo scambio di diritti di emissione. Il pacchetto persegue questi obiettivi introducendo meccanismi di mercato intesi a garantire che chi inquina paghi per il danno causato e che vengano promosse tecnologie più compatibili con l´ambiente. La nuova disciplina degli aiuti per la tutela dell´ambiente costituisce una parte importante del pacchetto inteso a fornire agli Stati membri e all´industria adeguati incentivi ad accrescere i loro sforzi per l´ambiente. In primo luogo, salvaguardando una efficace concorrenza, la disciplina degli aiuti per la tutela dell´ambiente promuove gli strumenti di mercato previsti dal pacchetto. Va chiarito che senza un´efficace concorrenza gli obiettivi non saranno raggiunti. Se chi inquina non paga abbastanza e può esimersi dal fare adeguati investimenti ambientali perché percepisce aiuti di Stato, non soltanto la concorrenza risulterà distorta, ma sarà anche più difficile realizzare gli ambiziosi obiettivi ambientali dell´Ue. In secondo luogo la disciplina predispone una serie di misure che integrano e promuovono una migliore tutela ambientale. Possono esserci situazioni in cui gli Stati membri non possono applicare adeguatamente il principio "chi inquina paga". In tali situazioni, gli aiuti di Stato possono costituire un´opzione per rispondere alla inadeguatezza dei mercati a rimediare alle esternalità ambientali negative. Gli aiuti di Stato possono permettere a singole imprese di cambiare comportamento, adottando processi più compatibili con l´ambiente o investendo in tecnologie più "verdi". Gli aiuti di Stato possono anche consentire agli Stati membri di adottare disposizioni o norme che vanno al di là delle norme comunitarie, riducendo gli obblighi insostenibili che gravano su alcune imprese. Ciò può contribuire all´avanzamento in direzione dei traguardi ambientali comunitari. Se gli aiuti sono ben mirati, la disciplina è molto generosa. Per esempio, nella produzione di energie rinnovabili gli Stati membri hanno facoltà di coprire il 100% dei costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese. Quali sono i cambiamenti principali della nuova disciplina per la tutela dell´ambiente rispetto a quella precedente? Ecco i principali cambiamenti della nuova disciplina rispetto a quella del 2001: 1. La nuova disciplina introduce nuove disposizioni, concernenti ad esempio gli aiuti destinati ad un tempestivo adeguamento alle norme, agli studi in materia di ambiente, al teleriscaldamento, alla gestione dei rifiuti e ai regimi di scambi di permessi. 2. Gli aiuti sono divenuti molto più intensi. La loro intensità, per le grandi imprese, è cresciuta dal 30-40% al 50-60%. Per le piccole imprese l´intensità è aumentata dal 50-60% al 70-80%. Inoltre, se un investimento volto a migliorare l´adeguamento alle norme comunitarie o il livello di tutela ambientale in assenza di norme comporta un´ecoinnovazione, può essere concesso un ulteriore aiuto del 10%. È stata anche introdotta la possibilità di concedere il 100% in seguito a una gara d´appalto. A differenza di quanto previsto dalla disciplina del 2001 non viene più erogato un aiuto aggiuntivo per le regioni assistite o per gli impianti ad energia rinnovabile che soddisfano tutte le esigenze di un´intera comunità. 3. In materia di agevolazioni fiscali, la disciplina mantiene la possibilità di concedere incondizionatamente deroghe a lungo termine alla tassazione ambientale, purché le imprese interessate paghino almeno il minimo comunitario. Le deroghe a lungo termine rimangono possibili anche se le imprese non pagano il minimo comunitario, ma gli Stati membri devono dimostrare che esse sono necessarie e proporzionate. Talvolta i beneficiari di cospicue agevolazioni o addirittura di esenzioni totali sono importanti inquinatori. La Commissione ritiene che tali deroghe possano giustificarsi in certe condizioni, ma gli Stati membri dovrebbero dimostrarne la necessità. 4. La disciplina è suddivisa in una valutazione tipo e una valutazione dettagliata. Per consentire un esame più approfondito dei casi con un forte potenziale di distorsione della concorrenza è stato introdotto un metodo di valutazione dettagliata degli aiuti di grande entità concessi a singole imprese. I regimi che prevedono esenzioni e agevolazioni fiscali saranno esaminati solo a livello del regime stesso, per cui le singole imprese non saranno oggetto di una valutazione dettagliata. 5. Vi è un´importante relazione tra la nuova disciplina e la futura esenzione generale per categoria che la Commissione adotterà prima della pausa estiva. L´esenzione per categoria solleverà gli Stati membri dall´obbligo di notificare alla Commissione determinati aiuti, riducendo quindi l´onere amministrativo. È previsto che in futuro alcuni tipi di aiuto ambientale, al di sotto di un determinato importo, non dovranno essere notificati alla Commissione. È inoltre previsto che nel quadro dell´esenzione per categoria l´entità degli aiuti possa essere calcolata con un metodo semplificato. Perché l´ammontare degli aiuti è basato sui costi di investimento ambientale e non sui costi complessivi di investimento? L´ammontare degli aiuti è basato sugli investimenti aggiuntivi necessari per realizzare un livello di tutela ambientale comparabile, per esempio, a quello di un impianto conforme a norme obbligatorie o, qualora non vi siano norme, a un metodo di produzione meno compatibile con l´ambiente. Se così non fosse, qualsiasi investimento che accresce il livello di tutela dell´ambiente potrebbe beneficiare dell´aiuto, anche se detto investimento non è più dispendioso rispetto all´investimento alternativo. Inoltre verrebbero concessi degli aiuti per accrescere la capacità o la produttività. Dovrebbero essere autorizzati solo gli aiuti di Stato che producono benefici ambientali aggiuntivi. Se gli aiuti vengono concessi secondo l´approccio basato sul costo aggiuntivo aumentano le probabilità che gli aiuti contribuiscano ad accrescere il livello di protezione ambientale. Se gli aiuti agli investimenti coprono solo i costi ambientali aggiuntivi, perché la loro intensità non è del 100%? L´intensità degli aiuti agli investimenti non è di regola pari al 100% degli investimenti aggiuntivi perché, in primo luogo, il calcolo dei costi aggiuntivi non è accurato; ad esempio i vantaggi operativi non sono considerati per l´intera vita dell´impianto. In secondo luogo, un´immagine più ambientalista può avere per l´impresa un valore commerciale, o addirittura essere necessaria per la sua sopravvivenza. Pertanto per stimolare l´investimento non è necessario coprire per intero i costi ambientali aggiuntivi stimati. Tuttavia, se gli aiuti di Stato sono collegati a una gara d´appalto, la loro intensità può arrivare al 100%. Inoltre, in aggiunta agli aiuti all´investimento, può essere concesso un aiuto operativo alla produzione di energia rinnovabile e alla cogenerazione per coprire l´intera differenza tra il costo di produzione dell´energia e il suo prezzo di mercato. Gli aiuti possono anche coprire un normale rendimento del capitale; in tal modo viene coperto il 100% dei costi. Qual è l´investimento di riferimento? L´investimento di riferimento è quello che sarebbe stato fatto senza gli aiuti di Stato. Si tratta di un investimento tecnicamente comparabile, che produce un livello minore di tutela dell´ambiente (corrispondente alle norme comunitarie obbligatorie, qualora esistano) e che verrebbe verosimilmente effettuato in assenza dell´aiuto. Per l´energia rinnovabile l´investimento di riferimento è spesso una centrale a gas con la stessa capacità di produzione, per la cogenerazione si prende spesso a riferimento un impianto dedicato unicamente alla produzione prevalente (calore o elettricità) nell´impianto di cogenerazione. Tuttavia la scelta dell´investimento di riferimento dipende dal tipo di produzione e dal mercato e anche lo stesso investimento di riferimento può cambiare nel tempo. Non è pertanto utile definire più dettagliatamente nella disciplina l´investimento di riferimento. Gli aiuti possono essere concessi se un´impresa va oltre una norma comunitaria, ma cos´è una norma comunitaria? Nella legislazione dell´Ue figura un certo numero di norme che stabiliscono i livelli da raggiungere in termini ambientali. Viene considerato una norma comunitaria anche l´obbligo, previsto dalla direttiva 96/61/Ce del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell´inquinamento, di applicare le migliori tecniche disponibili che risultano dalle più recenti informazioni pertinenti pubblicate dalla Commissione. Vengono considerate norme solo quelle imposte direttamente alle singole imprese dalla legislazione comunitaria. Gli obblighi che incombono agli Stati membri non sono considerati come norme nella presente disciplina. Quando si sottopone un caso alla valutazione dettagliata? Gli aiuti di grande entità comportano un rischio maggiore di distorsione della concorrenza e degli scambi, e sono quindi soggetti a una valutazione dettagliata. Pertanto gli aiuti di grande entità concessi a singoli beneficiari devono essere notificati uno per uno alla Commissione, anche se sono stati concessi conformemente a un regime già approvato dalla Commissione stessa. Per gli aiuti operativi alla capacità di produzione di energia vengono utilizzate delle soglie per indicare gli aiuti di grande entità. I seguenti aiuti devono essere notificati individualmente alla Commissione: vi. Aiuti all´investimento: quando l´ammontare dell´aiuto concesso ad un´unica impresa è superiore a 7,5 milioni di euro vii. Aiuto operativo al risparmio energetico: quando l´ammontare dell´aiuto concesso è superiore a 5 milioni di euro per impresa per cinque anni viii. Aiuto operativo alla produzione di elettricità da fonte rinnovabile e/o alla produzione combinata di calore da fonte rinnovabile quando l´aiuto è concesso a centrali per la produzione di elettricità da fonte rinnovabile in siti in cui la relativa capacità di generazione è superiore a 125 Mw ix. Aiuto operativo alla produzione di biocarburanti: quando l´aiuto è concesso a impianti di produzione di biocarburanti in siti in cui la relativa produzione è superiore a 150 000 tonnellate all´anno x. Aiuto operativo alla cogenerazione: quando l´aiuto è concesso ad un impianto di cogenerazione la cui capacità è superiore a 200 Mw. L´aiuto alla produzione di calore mediante cogenerazione sarà valutato nel contesto della notifica basata sulla capacità di generazione di elettricità. Ovviamente la valutazione dettagliata non implica che il previsto aiuto di Stato sarà vietato, ma solo che la Commissione verificherà attentamente se l´aiuto in questione sia necessario e se esso contribuisca effettivamente alla tutela dell´ambiente senza creare indebite distorsioni della concorrenza. Come può la mia impresa ottenere un aiuto ambientale? La presente disciplina definisce le norme che gli Stati membri devono rispettare nel concedere aiuti di Stato. Pertanto le imprese, se vogliono migliorare il livello di tutela dell´ambiente e necessitano a tal fine di aiuto, devono mettersi in contatto con l´autorità del proprio Stato preposta all´erogazione degli aiuti ambientali. Il testo completo delle disposizioni è disponibile all´indirizzo seguente: http://ec. Europa. Eu/comm/competition/state_aid/reform/reform. Cfm .  
   
 

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