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Notiziario Marketpress di
Martedì 04 Luglio 2006 |
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LA COMMISSIONE EUROPEA PROCEDE NEI CONFRONTI DELL’ITALIA PER LE RIPETUTE VIOLAZIONI DELLA LEGISLAZIONE AMBIENTALE
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Bruxelles, 4 luglio 2006 La Commissione europea ha deciso di procedere nei confronti dell´Italia per quattro infrazioni della normativa comunitaria riguardante la tutela della salute umana e dell´ambiente. Tre casi si riferiscono all’inadeguata gestione dei rischi che i rifiuti presentano; nel quarto caso, invece, le autorità italiane non hanno preso in esame la necessità di realizzare valutazioni d´impatto ambientale per due nuovi tratti stradali a Milano. In due casi la Commissione intende deferire l´Italia alla Corte di giustizia europea, mentre negli altri due è in procinto di inviare un parere motivato (seconda fase del procedimento di infrazione) per informare l’Italia che, se il problema delle infrazioni non verrà risolto al più presto, sarà adita la Corte di giustizia. Stavros Dimas, Commissario europeo all’Ambiente, ha dichiarato "Se non sono gestiti in condizioni di sicurezza, i rifiuti possono costituire una minaccia reale per le persone e per l´ambiente. Mi auguro che l´Italia intervenga rapidamente per risolvere i problemi riscontrati. È inoltre importante procedere a una valutazione adeguata dei progetti di infrastrutture in modo da evitare o ridurre al minimo le ripercussioni negative sull´ambiente. " Normativa sulle discariche - La Commissione deferisce l´Italia alla Corte di giustizia europea per mancata conformità alla direttiva comunitaria del 1999 relativa alle discariche di rifiuti, che stabilisce le norme applicabili alle discariche di rifiuti nell’intento di tutelare la salute umana e l´ambiente. Queste disposizioni sono finalizzate a ridurre al minimo i rischi e gli inconvenienti per l´ambiente prodotti dalle discariche, come i cattivi odori, l´inquinamento delle acque e del suolo e le emissioni di metano, potente gas serra che si forma in seguito alla decomposizione di materia organica. Pur fissando norme rigorose per le discariche nuove, la direttiva consente la messa a norma delle discariche esistenti nell’arco di otto anni in base ad un “piano di riassetto” che deve essere predisposto per ciascuna di esse. La direttiva avrebbe dovuto essere recepita nell’ordinamento nazionale entro il 16 luglio 2001, ma in Italia le misure di recepimento sono entrate in vigore solo il 27 marzo 2003. La denuncia della Commissione riguarda il fatto che, mentre la direttiva definisce le discariche esistenti come quelle in attività il 16 luglio 2001 o prima di questa data, la legislazione italiana sposta questo termine al 27 marzo 2003. Ciò significa che le discariche italiane autorizzate tra queste due date non sono state obbligate a rispettare le norme più rigorose previste dalla direttiva per le discariche nuove, come avrebbe dovuto essere. Al contrario, queste avranno tempo fino al luglio 2009 per soddisfare le disposizioni applicabili alle discariche esistenti. Questo trattamento che assimila le discariche nuove a quelle esistenti costituisce una violazione della direttiva. Le autorità italiane non sono state in grado di indicare alla Commissione il numero delle discariche interessate. In risposta al parere motivato della Commissione trasmesso nel dicembre scorso (cfr. Ip/05/1645), l´Italia ha attribuito il ritardo nel recepimento della direttiva alla Commissione, sostenendo che esso è dovuto al fatto che la Commissione stessa non ha adottato a tempo debito una decisione riguardante i "criteri di ammissione" applicabili a ciascuna categoria di rifiuti destinati alla discarica. La Commissione respinge questa argomentazione perché l´obbligo di recepire la direttiva, che incombe agli Stati membri, non dipende dalla definizione di criteri di ammissione a livello comunitario. Inoltre, la direttiva dispone che in mancanza di criteri di ammissione comunitari, gli Stati membri sono tenuti ad applicare criteri nazionali. Discariche di Manfredonia - La Commissione è in procinto di inviare all´Italia un parere motivato per non aver rispettato la sentenza della Corte di giustizia europea del novembre 2004 concernente diverse discariche di rifiuti ubicate sull´ex sito dell’Enichem e due discariche di rifiuti solidi urbani. Tutti i siti si trovano in prossimità della città costiera di Manfredonia, in Puglia. La Corte ha ritenuto che lo stato delle discariche costituisse una violazione della direttiva quadro Ue sui rifiuti che stabilisce le definizioni e le prescrizioni di base per la gestione dei rifiuti ai fini della tutela della salute umana e dell´ambiente. Le autorità italiane hanno riconosciuto il rischio costituito dallo stoccaggio e dallo smaltimento dei rifiuti in discarica nel sito Enichem e sono in corso lavori di risanamento. Le autorità hanno anche ammesso che le discariche urbane rimangono una grave fonte d´inquinamento. Tuttavia, dalla risposta dell´Italia alla diffida della Commissione del dicembre scorso (cfr. Ip/05/1645), risulta che le operazioni di bonifica dei siti urbani non sono ancora cominciate, il che implica il persistere di un rischio per la salute umana e per l´ambiente. La Commissione è quindi arrivata alla conclusione che l´Italia non ha adottato le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte. Se la risposta dell´Italia al parere motivato non dovesse essere soddisfacente, la Commissione potrebbe deferire nuovamente il caso alla Corte di giustizia e chiederle di imporre all´Italia una sanzione pecuniaria. Definizione di rifiuto - La Commissione ha deciso di deferire l´Italia dinanzi alla Corte di giustizia europea a causa della definizione restrittiva di “rifiuto” introdotta nella normativa nazionale. Una legge adottata nel dicembre 2004 stabilisce che alcuni tipi di rifiuti non sono più considerati tali in Italia, pur rientrando nella definizione di “rifiuto” ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti dell’Ue introdotta per tutelare la salute umana e l´ambiente. Si tratta, in particolare, dei rottami metallici, di altri rifiuti utilizzati nell’industria siderurgica e metallurgica e dei combustibili da rifiuto di elevata qualità (cioè i combustibili ottenuti a partire dai rifiuti). Grazie a questa legge, ad esempio, i rifiuti urbani utilizzati come combustibili nei forni per cemento o nelle centrali elettriche sfuggono alle disposizioni delle normative comunitarie che disciplinano i rifiuti e l´incenerimento dei rifiuti. Ne risulta un rischio potenziale per l´ambiente e per la salute umana dovuto alle emissioni incontrollate di sostanze tossiche come le diossine. Dall’invio del parere motivato della Commissione nel dicembre 2005 (Ip/05/1645), l´Italia non ha ancora conformato la sua normativa alla legislazione dell´Ue. Al contrario, il decreto legislativo adottato n° 152 del 3 aprile 2006 ha riconfermato tale normativa ed è per questo che la Commissione ha ora deciso di deferire il caso alla Corte di giustizia. Valutazione dell’impatto ambientale - La Commissione è in procinto di inviare all´Italia un parere motivato per non avere preso in considerazione l’eventuale necessità di procedere ad una valutazione d’impatto ambientale (Via) per la costruzione di due nuovi tratti stradali a scorrimento veloce a nord di Milano. La valutazione d’impatto serve a determinare in anticipo le ripercussioni ambientali di un progetto, cosicché le autorità possano tenerne conto al momento di decidere se autorizzare il progetto o se adottare misure specifiche per attenuarne l’impatto ambientale. La Commissione ritiene che l´Italia stia violando la direttiva comunitaria sulla Via perché non ha esaminato gli effetti cumulativi dei due tratti stradali. La direttiva impone la Via per alcuni tipi di progetti, mentre per altri chiede agli Stati membri di realizzare un esame per determinare l’eventuale necessità di una Via. Questo esame deve in particolare tenere conto degli effetti cumulativi di singoli progetti. In risposta alle prime diffide della Commissione riguardanti i singoli tratti, che risalgono all´aprile 2004 e al marzo 2005, le autorità italiane si sono dichiarate pronte a realizzare uno “studio” assimilabile al tipo di valutazione richiesto, ma nulla risulta essere stato fatto. La Commissione ha pertanto deciso di inviare all´Italia un parere motivato per la ripetuta violazione della direttiva. La Commissione sta procedendo anche nei riguardi di altri Stati membri per vari inadempimenti nell´applicazione nazionale della direttiva sulla Via. Informazioni dettagliate in materia figurano in un comunicato stampa a parte (Ip/06/905). Nei confronti dell´Italia e di diversi altri Stati membri è stato avviato un procedimento anche per la caccia agli uccelli selvatici (vedere Ip/06/879) Iter procedurale - L´articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato membro che non adempie ai propri obblighi. Se constata che la disciplina comunitaria è stata violata e che sussistono i presupposti per avviare un procedimento di infrazione, la Commissione trasmette allo Stato membro interessato una lettera di “costituzione in mora” (o lettera di diffida), in cui intima alle autorità del paese di presentare le proprie osservazioni entro un termine stabilito, solitamente fissato a due mesi. Sulla scorta della risposta o in assenza di una risposta dallo Stato membro in questione, la Commissione può decidere di trasmettere allo Stato un “parere motivato” in cui illustra in modo chiaro e univoco i motivi per cui ritiene che sussista una violazione del diritto comunitario e lo sollecita a conformarsi entro un determinato termine (di solito due mesi). Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se nella sua sentenza la Corte di giustizia accerta che il trattato è stato violato, lo Stato membro inadempiente è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al diritto comunitario. L’articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere contro uno Stato membro che non si sia conformato ad una precedente sentenza della Corte di giustizia. Lo stesso articolo consente inoltre alla Commissione di chiedere alla Corte di irrogare sanzioni pecuniarie allo Stato membro interessato. Per le statistiche sugli inadempimenti in generale, si rimanda al seguente sito: http://europa. Eu. Int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en. Htm#infractions . |
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