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Notiziario Marketpress di Mercoledì 05 Luglio 2006
 
   
  IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO CONFERMA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA ALL´OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE TRA L´AIR FRANCE E LA KLM

 
   
  Bruxelles, 5 luglio 2006 - L´11 febbraio 2004, in virtù del regolamento relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese, la Commissione ha adottato una decisione che dichiarava l´operazione di concentrazione tra l´Air France e la Koninklijke Luchtvaart Maatschappij Nv («Klm») compatibile con il mercato comune, a condizione che fossero rispettati gli impegni proposti dalle parti di tale operazione. La easyJet Airline Co. Ltd («easyJet»), compagnia aerea a basso costo, ha chiesto l´annullamento della decisione al Tribunale di primo grado delle Comunità europee. Il Tribunale ha respinto tutti i motivi dedotti dalla easyJet. - In primo luogo, il Tribunale considera appropriata la definizione del mercato adottata dalla Commissione, secondo cui ogni collegamento tra un punto di origine e un punto di destinazione costituisce un mercato distinto. Peraltro, il Tribunale rileva che la easyJet non ha dimostrato che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione non prendendo in considerazione i mercati esenti da sovrapposizioni tra le attività dell’Air France e della Klm, poiché easyJet non li identifica chiaramente. Conseguentemente, non sono stati dimostrati la creazione o il rafforzamento di una posizione dominante e il concomitante pregiudizio alla concorrenza su tali mercati. In secondo luogo, secondo il Tribunale la easyJet non ha dimostrato che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione omettendo di analizzare il rafforzamento della posizione dominante dell´ente risultante dalla concentrazione sul mercato dell´acquisto di servizi aeroportuali. Inoltre, il Tribunale ritiene che la easyJet non fornisce alcun elemento che dimostri che l´Air France e la Klm potrebbero in qualche modo influenzare Aéroports de Paris, in particolare nell´ambito dell´assegnazione di slot. In terzo luogo, a suo avviso la easyJet non ha addotto elementi probanti che dimostrino l´esistenza di un manifesto errore di valutazione imputabile alla Commissione nel momento in cui questa considera sostituibili gli aeroporti Roissy-charles-de-gaulle e Paris-orly. In quarto luogo, il Tribunale considera che la Commissione non ha commesso un manifesto errore di valutazione per quanto riguarda gli effetti della concentrazione sulla potenziale concorrenza. Alla luce in particolare della centralizzazione delle attività dell’Air France e della Klm su due nodi aeroportuali geograficamente distinti, uno a Parigi e l´altro ad Amsterdam, il Tribunale ritiene che la easyJet non abbia dimostrato che, in mancanza di concentrazione, la Klm sarebbe in grado di esercitare da Parigi una reale pressione concorrenziale nei confronti dell’Air France. In quinto e ultimo luogo, il Tribunale considera che la easyJet non è stata capace di dimostrare che tutte le misure correttive, tra cui figurano in particolare l´impegno dell’Air France e della Klm di cedere per un tempo illimitato diversi slot, non fossero sufficienti al fine di fugare i seri dubbi nutriti dalla Commissione sulla compatibilità dell´operazione con il mercato comune. .  
   
 

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