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Notiziario Marketpress di Martedì 19 Febbraio 2008
 
   
  PESCA E ACQUACOLTURA GIUNTA REGIONALE DELL’UMBRIA APPROVA “DDL”

 
   
  Perugia - Unificare in un’unica legge regionale le norme in materia di pesca professionale, di acquicoltura, di pesca sportiva e sugli ecosistemi acquatici, adeguando la normativa agli indirizzi nazionali ed alle più recenti direttive dell’Unione Europea. E’ l’obiettivo che ha portato la Giunta regionale dell’Umbria ad approvare, su proposta dei competenti assessorati all’ambiente ed all’agricoltura, un disegno di legge per la tutela del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca e dell’acquacoltura in Umbria. Alla base della proposta – si afferma nell’atto di accompagnamento - la volontà di conservare e valorizzare la fauna ittica, soprattutto quella autoctona, di salvaguardare gli ecosistemi acquatici, di migliorare la tutela delle acque e di disciplinare oltre alla pesca anche altre forme di fruizione degli ambienti acquatici. Tra gli elementi salienti dell’articolato, l’istituzione di un’unica Commissione consultiva per la pesca e l’acquacoltura, l’affidamento ai Comuni del rilascio delle autorizzazioni all’ittiturismo ed il versamento di una tassa di concessione regionale per la licenza di pesca professionale e pesca sportiva, i cui proventi concorreranno al finanziamento della stessa legge di settore. Sono state inoltre snellite alcune procedure e chiarite le competenze degli enti coinvolti (Regione, Provincia, Asl ed Arpa). Particolare attenzione è stata riposta nelle norme a difesa del patrimonio ittico e dei corsi d’acqua, con specifici riferimenti all’uso dell’ingegneria naturalistica, quale scelta prioritaria nei lavori di manutenzione degli alvei e con uno specifico riferimento al divieto di ampliamento degli impianti di acquacoltura ubicati nel bacino del fiume Nera. Da evidenziare inoltre le possibilità di finanziamento per ricerche in materia di acquacoltura e per la riduzione dell’impatto ambientale. Il disegno di legge, che è stato inviato al Consiglio regionale per la definitiva approvazione, prevede infine una durata del Piano regionale di sei anni, anziché degli attuali tre, per poter contestualmente aggiornare le Carte ittiche dei bacini idrografici dell’Umbria. Andando ad approfondire alcuni dei 54 articoli e degli otto Titoli che compongono la normativa emerge che (art. 7) la Commissione consultiva, che andrà a sostituire le attuali “Consulta per la pesca sportiva” e “Commissione consultiva per la pesca professionale e l’acquacoltura”, sarà costituita da tutti i soggetti in qualche modo coinvolti nella materia, dai servizi regionali, ai rappresentanti dei pescatori di professione, degli acquacoltori, dei pescatori sportivi, al mondo ambientalista e dell’Università. Inoltre il disegno di legge individua nel Piano regionale (art. 8) e nei Programmi delle Province (art. 9) gli strumenti programmatici per sviluppare gli interventi gestionali in materia ittiofaunistica. Spetterà proprio al Piano regionale “per la tutela e la conservazione del patrimonio ittico e per la pesca sportiva” la definizione degli indirizzi e delle politiche di valorizzazione del patrimonio ittico regionale e degli ecosistemi acquatici, in coerenza con le azioni sviluppate per il settore ittiofaunistico. Per perseguire più efficacemente gli obiettivi della legge, la gestione ittica regionale viene organizzata all’interno di “zone ittiche” (art. 12) la cui distribuzione è definita dalla Carta Ittica (art. 11). Viene inoltre riconosciuto ulteriormente il ruolo delle Associazioni piscatorie e di protezione ambientale, (art. 14) disciplinandone la partecipazione alla gestione ittica e prevedendo che possano beneficiare di contributi per progetti di gestione. Sono fissati i principi per la gestione da parte delle Province di tratti di corpi idrici nei quali prevedere forme di gestione particolare: zone di frega (art. 15), zone di protezione (art. 16), zone di tutela temporanea (art. 17), zone a regolamento specifico (art. 18), secondo uno schema già presente nella precedente normativa. Sono previste norme per mitigare l’impatto degli interventi sui corpi idrici, come interruzioni, escavazioni, derivazioni e sbarramenti (artt. 22, 23, 24, 25, 26), con adeguate prescrizioni e protocolli comportamentali, oltre alla definizione di norme regolamentari per lo svolgimento di sport acquatici (art. 27). Viene inoltre prevista la promozione della partecipazione delle Associazioni dei pescatori professionali alla gestione ittica, definito il profilo dei soggetti autorizzati, indicate le tasse regionali e istituito il Registro dei pescatori professionali. L’art. 30 riconosce come attività connesse la pesca turismo e l’ittiturismo, in un ottica di diversificazione produttiva e multifunzionalità delle imprese. L’esercizio della pesca sportiva ed il rilascio delle licenze è l’oggetto del Titolo V nell’ambito del quale è prevista l’abolizione del libretto di licenza di pesca, che è sostituito dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale accompagnata da un documento di identità. La licenza annuale può essere rilasciata anche agli stranieri residenti in Umbria, mentre agli stranieri non residenti viene rilasciata una licenza trimestrale, rinnovabile. L’art. 37 detta i principi per lo svolgimento delle gare di pesca sportiva. In coerenza con gli obiettivi di tutela e valorizzazione degli ecosistemi acquatici, i campi di gara devono essere istituiti nei laghi e nei corsi d’acqua assegnati alla zona a carpa e tinca e del barbo. Alla Giunta regionale competerà di indicare le specie ittiche da immettere nei laghetti comunicanti con altri corpi idrici, al fine di contenere i rischi di trasferimento accidentale in natura di specie ittiche indesiderate e a grave impatto ecologico. L’acquacoltura è trattata in modo specifico nel Titolo Vi relativamente alle attività, autorizzazioni, limitazioni, gli aiuti finanziari e le tipologie di beneficiari. Gli ultimi due tutoli della legge (il Vii e Viii) disciplinano la vigilanza, le sanzioni (i cui proventi sono introitati dalle province mentre quelli derivanti dalle tasse di concessione sono introitati dalla Regione), i risarcimenti per danno ambientale ed al patrimonio ittico e le disposizioni finanziarie, transitorie e finali. .  
   
 

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