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Notiziario Marketpress di Giovedì 21 Febbraio 2008
 
   
  PRODOTTI SICURI SE C´È IL MARCHIO CE

 
   
  Strasburgo, 21 febbraio 2008 - Il Parlamento dovrà approva oggi un pacchetto legislativo volto ad agevolare la libera circolazione dei prodotti nell´Ue attraverso un rafforzamento del mutuo riconoscimento delle norme tecniche nazionali e della vigilanza del mercato e con la definizione delle responsabilità degli operatori economici, soprattutto degli importatori. Sono poi definite le norme per attestare la conformità dei prodotti alle norme Ue, comprese le sanzioni, anche penali, per un suo uso scorretto del marchio Ce. Ma è prevista una certa flessibilità per le Pmi. Il 21 febbraio l´Aula è chiamata a sottoscrivere l´accordo raggiunto tra i relatori - Christell Schaldemose (Pse, Dk), Alexander Stubb (Ppe/de, Fi) e André Brie (Gue/ngl, De) - con il Consiglio, dando così il via libera definitivo a un pacchetto di misure che ambiscono ad essere applicate - in modo coerente, trasparente e armonizzato, e con strumenti standardizzati - ai prodotti venduti nell´Ue. Il pacchetto intende agevolare la libera circolazione delle merci nell´Ue attraverso un rafforzamento del principio del mutuo riconoscimento delle norme tecniche nazionali e stabilire norme per la sorveglianza del mercato e l´accreditamento dei prodotti. Stabilisce inoltre le norme relative al marchio Ce. Comprende anche l´istituzione di un quadro generale di natura orizzontale da applicare alla futura normativa sull´armonizzazione delle condizioni di commercializzazione dei prodotti (come quella sulla sicurezza dei giocattoli). Definisce inoltre gli obblighi generali per gli operatori economici e una serie di procedure di valutazione della conformità. Un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti La Commissione proponeva di escludere dal campo d´applicazione della decisione sul quadro generale taluni settori già trattati dettagliatamente dalla normativa Ue, come quella su alimenti, mangimi, tabacco, medicinali umani e veterinari. Come richiesto dai deputati, il compromesso respinge un´esclusione "a priori", prevedendo unicamente la possibilità di discostarsi dai principi comuni di riferimento in virtù delle specificità di taluni settori, «fermo restando che tale opzione dovrà essere giustificata». Conformità dei prodotti e marchio Ce Accogliendo una richiesta dei deputati, il compromesso precisa che i prodotti immessi sul mercato comunitario «devono essere conformi a tutta la normativa applicabile». Parimenti, introduce una definizione di "marchio Ce" molto simile a quella suggerita dai deputati, ossia «un marchio che attesta la dichiarazione del fabbricante secondo cui il prodotto è conforme a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione che ne prevede l´apposizione». La decisione dispone quanto necessario per la "valutazione di conformità" e per la "dichiarazione Ce di conformità". Quest´ultima «attesta che è stata dimostrata la conformità» alle pertinenti prescrizioni e, con essa, «il fabbricante si assume la responsabilità» per la conformità del prodotto. Il regolamento sulla vigilanza del mercato, come richiesto dai deputati, dispone che il marchio Ce «è l´unico marchio che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione che ne disciplina l´uso» ed è «la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione di conformità in senso ampio». Il marchio può essere apposto solo dal fabbricante che, così facendo, «accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto». Sanzioni per l´uso scorretto del marchio Ce Il regolamento, che è applicabile a partire dal 1° gennaio 2010, vieta l´apposizione su un prodotto di marchi, segni o iscrizioni suscettibili di indurre in errore i terzi circa il significato e il simbolo grafico del marchio Ce o entrambe le cose. Può, tuttavia, essere apposto ogni altro marchio che non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato del marchio Ce. Possono inoltre essere utilizzati altri marchi ma solo «nella misura in cui contribuiscono a migliorare la protezione dei consumatori e non rientrano nella normativa comunitaria di armonizzazione». Come proposto dai deputati, gli Stati membri dovranno garantire la corretta applicazione delle norme che disciplinano il marchio Ce e procedere legalmente contro il suo uso improprio, prevedendo anche sanzioni, incluse quelle di natura penale, per le infrazioni gravi. Le sanzioni, è precisato, devono essere proporzionate alla gravità dell´infrazione e costituire «un deterrente efficace». Il compromesso accoglie la richiesta dei deputati che chiede alla Commissione di lanciare una campagna di informazione - rivolta soprattutto agli operatori economici, alle organizzazioni dei consumatori e settoriali nonché agli addetti alle vendite - per garantire una maggiore sensibilizzazione dei consumatori in materia di marchio Ce. Maggiori responsabilità sugli importatori La decisione, come suggerito dai deputati, stabilisce che gli operatori economici (fabbricanti, importatori e distributori), in funzione dei loro rispettivi ruoli nella catena di fornitura, «sono responsabili della conformità dei prodotti a tutta la normativa applicabile, in modo da garantire un elevato livello di tutela degli interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione dei consumatori e dell´ambiente e un´equa concorrenza sul mercato comunitario. Essi hanno anche «la responsabilità giuridica di vigilare a che tutte le informazioni che essi forniscono in relazione ai loro prodotti siano accurate, complete e conformi alle norme comunitarie applicabili». Per assicurare che i prodotti provenienti dai paesi terzi siano conformi a tutti i requisiti comunitari, una particolare attenzione è attribuita agli importatori. Il compromesso, seguendo le indicazioni dei deputati, ne precisa pertanto responsabilità e obblighi. Gli importatori, ad esempio, sono obbligati a immettere sul mercato «solo prodotti conformi». Devono anche assicurare - e non solo verificare, come proposto dalla Commissione - che il fabbricante abbia eseguito l´appropriata procedura di valutazione di conformità dei prodotti e preparato la documentazione tecnica. Spetta loro inoltre assicurare che sul prodotto siano apposti i marchi di conformità prescritti. Se un importatore ha motivo di credere che un prodotto non è conforme, è precisato che egli non può immetterlo sul mercato fino a quando non sia stato reso conforme. Se un prodotto presenta un rischio, inoltre, l´importatore deve informarne il fabbricante e l´autorità di vigilanza del mercato. Qualora un importatore ritenesse che un prodotto da lui immesso sul mercato non è conforme, deve immediatamente prendere misure correttive e, se ciò fosse impossibile, deve ritirarlo dal mercato. Gli importatori, come i fabbricanti, che immettono sul mercato prodotti non conformi ai requisiti comunitari armonizzati sono responsabili dei danni causati (in forza alla direttiva 85/374 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi). Come richiesto dai deputati, in tutti i casi in cui risulti opportuno per la tutela della salute e per la sicurezza dei consumatori, «gli importatori eseguono prove a campione dei prodotti commercializzati, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di un tale monitoraggio». Devono inoltre assicurare che il prodotto sia accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza «fornite in una lingua ufficiale facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utenti finali, come deciso dallo Stato membro interessato». Un importatore o distributore che rende disponile sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale, «è soggetto agli obblighi del fabbricante». Per garantire la tracciabilità di un prodotto lungo la filiera, tutti gli operatori economici devono essere in grado di notificare, su richiesta, alle autorità di vigilanza da chi lo hanno ottenuto e a chi lo hanno fornito. Tale capacità deve essere assicurata per un periodo di tempo «proporzionato al ciclo di vita del prodotto». No a deroghe generali, ma flessibilità per le Pmi La decisione, come richiesto dai deputati, riconosce che la normativa comunitaria «deve tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese produttrici in relazione agli oneri amministrativi». Tuttavia, esclude eccezioni e deroghe generali per tali imprese, poiché ciò complicherebbe la situazione giuridica che le autorità di vigilanza del mercato nazionali dovrebbero sorvegliare. D´altra parte, precisa che la legislazione Ue dovrebbe far sì che la situazione delle Pmi «venga considerata nell´ambito delle norme per la scelta e l´attuazione delle procedure più idonee in materia di valutazione della conformità e degli obblighi imposti agli organismi di valutazione della conformità, affinché operino in modo proporzionato rispetto alle dimensioni delle imprese e alla limitata natura seriale o non seriale della produzione in questione». Puntualizza inoltre che la decisione lascia libero il legislatore di usare la «necessaria flessibilità» per trattare tali situazioni «senza dover creare inutili soluzioni speciali e improprie soluzioni di ripiego per le Pmi e senza compromettere l´interesse pubblico». Agevolare la libera circolazione dei prodotti all´interno dell´Ue L´obiettivo dell´ultimo regolamento, applicabile dal prossimo autunno, è rafforzare il funzionamento del mercato interno, «migliorando la libera circolazione dei prodotti». Stabilisce quindi le norme e le procedure cui devono attenersi le autorità competenti di uno Stato membro quando assumono o si propongono di assumere una decisione che ostacoli la libera circolazione di un prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro. Prevede inoltre l´istituzione di punti di contatto per i prodotti negli Stati membri per contribuire alla libera circolazione. Il reciproco riconoscimento si applica ai prodotti che non sono soggetti a misure di armonizzazione a livello comunitario e che possono quindi scontrarsi a ostacoli di natura tecnica definiti a livello nazionale, come ad esempio norme diverse riguardo ai sistemi di illuminazione delle biciclette o relative a test obbligatori da effettuare sui vestiti per bambini. Conformemente al principio del mutuo riconoscimento, invece, uno Stato membro non può vietare la vendita sul suo territorio di prodotti che siano legalmente commercializzati in un altro Stato membro, anche se sono stati fabbricati secondo norme tecniche diverse da quelle cui devono ottemperare i prodotti nazionali. Le uniche deroghe a tale principio sono costituite dalle restrizioni giustificate dai motivi enunciati dal trattato (art. 30) o basate su esigenze imperative di interesse generale e proporzionate all’obiettivo perseguito. Il regolamento inverte l´onere della prova imponendo agli Stati membri il compito di motivare gli ostacoli alla libera circolazione e prevede una serie di garanzie per le imprese che intendono vendere i propri prodotti in un altro Stato membro. .  
   
 

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