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Notiziario Marketpress di Lunedì 25 Febbraio 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA IN MATERIA DI IVA

 
   
  Lo scorso 21 febbraio 2008 è stata pronunciata la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di Iva nella C-425/06 Ministero dell’Economia e delle Finanze/part Service Srl, in liquidazione (già Italservice Srl). La Corte si è pronunciata sull´interpretazione della direttiva comunitaria in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sul valore aggiunto. La sesta direttiva prevede che gli Stati membri possano, a determinate condizioni, esonerare dall´Iva alcune prestazioni, tra le quali le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione. Nel 1987, l’Italservice e l’Ifim Leasing Sas, del medesimo gruppo finanziario, avevano partecipato insieme a operazioni di locazione finanziaria aventi ad oggetto autoveicoli. L’ifim aveva concluso con un utilizzatore un contratto per il godimento di un autoveicolo e un’opzione di acquisto del medesimo, in cambio del versamento di canoni di locazione, di una cauzione corrispondente al costo del bene non compreso nei canoni, nonché di una fideiussione illimitata. L’italservice aveva concluso con l’utilizzatore per assicurare il bene contro rischi diversi dalla responsabilità civile e garantiva, attraverso la cauzione e la fideiussione illimitata, l’adempimento degli obblighi assunti da tale utilizzatore nei confronti dell’Ifim. Come contropartita, l’utilizzatore aveva versato in anticipo all’Italservice un importo che comportava una diminuzione del totale dei canoni convenuti tra esso e l’Ifim, fino a ridurre tale totale, nella maggior parte dei casi, a un importo di poco superiore al costo del bene, oltre ad una provvigione dell’1%, corrisposta ad un consulente. L’utilizzatore aveva conferito all’Italservice l’incarico di versare l’importo finanziato alla società di leasing, per proprio conto, a titolo di cauzione prevista per il contratto di godimento. L’italservice aveva conferito all’Ifim l’esecuzione del contratto con l’utilizzatore. Ifim aveva ricevuto dall’Italservice un compenso integrativo a titolo di intermediazione e, in caso d’inadempimento dell’utilizzatore, una somma equivalente a quella promessa dall’Italservice a quest’ultimo a titolo di sconto, condizionato al rispetto dei suoi obblighi di pagamento dei canoni. L’ifim aveva assoggettato ad Iva soltanto i canoni ad essa versati dall’utilizzatore e non quelli versati dall’utilizzatore all’Italservice e da quest’ultima alla società di leasing. Ad esito di verifiche compiute nei confronti dell’Italservice, l’amministrazione finanziaria riteneva che i diversi impegni assunti dalle parti interessate, anche se contenuti in contratti distinti, costituissero nel loro complesso, un negozio unitario. Secondo l’amministrazione finanziaria, il corrispettivo pagato dall’utilizzatore per la locazione finanziaria veniva artificiosamente frazionato per ridurre l’imponibile, mentre il ruolo di concedente il leasing veniva ripartito tra l’Italservice e l’Ifim. Di conseguenza, l’amministrazione finanziaria aveva notificato all’Italservice un avviso di accertamento in rettifica dell’Iva, per l’anno 1987. La Commissione tributaria di primo grado di Modena ha accolto il ricorso di Italservice. Essendo stati respinti tutti i ricorsi di secondo grado, l’amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per Cassazione, che h chiesto alla Corte di Giustizia se gli atti e i comportamenti delle parti, nella loro reciproca connessione, possano essere considerati come abuso del diritto o di forme giuridiche, secondo la giurisprudenza comunitaria. Per l´amministrazione finanziaria il frazionamento dei contratti ha l’effetto di ridurre la base imponibile Iva ad un importo inferiore a quello risultante da un contratto di locazione finanziaria ordinaria, poiché è assoggettata ad imposta la sola concessione del bene in godimento, il cui costo corrisponde praticamente al prezzo di acquisto del bene stesso. Part Service ha sostenuto, invece, l´irricevibilità del ricorso, in quanto le questioni sollevate non avrebbero alcun rapporto con la realtà o con l’oggetto della causa principale, né collegamento con norme o principi comunitari. La Corte stabilisce che la sesta direttiva in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari deve essere interpretata nel senso che l’esistenza di una pratica abusiva può essere riconosciuta qualora il perseguimento di un vantaggio fiscale costituisca lo scopo essenziale dell’operazione o delle operazioni controverse. È compito del giudice del rinvio determinare, alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla presente sentenza, se, ai fini dell’applicazione dell’Iva, operazioni come quelle controverse nella causa principale possano essere considerate rientranti in una pratica abusiva ai sensi della sesta direttiva 77/388. Pertanto, la Corte rinvia gli atti alla Corte di cassazione, che dovrà decidere sulla base dell´interpretazione indicata.  
   
 

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