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Notiziario Marketpress di Lunedì 25 Febbraio 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA IN MATERIA DI LICENZE NELLE TELECOMUNICAZIONI

 
   
  Il 21 febbraio 2008 è stata pronunciata, nella causa C-296/06 Telecom Italia spa/Ministero dell´Economia e delle Finanze, Ministero delle Comunicazioni, la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di licenze nelle telecomunicazioni. La Corte di giustizia prende in esame la direttiva comunitaria relativa alla disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazioni. Questa prevede che gli Stati membri richiedano alle imprese concessionarie dei servizi di telecomunicazioni solo i costi amministrativi connessi al rilascio, alla gestione, al controllo e, secondo il caso, all’attuazione del relativo sistema di autorizzazione generale o all’esecuzione delle relative licenze individuali. La Telecom Italia, ex titolare di un diritto esclusivo di concessione sui servizi di telecomunicazione pubblica in Italia, ha proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio contro il mantenimento, per l’anno 1998, del canone annuo previsto dal codice postale, il cui importo è ammontato a Eur 385 milioni circa. Telecom ha sostenuto che l’apertura del mercato delle telecomunicazioni alla concorrenza a partire dal 1° gennaio 1998 ha comportato l’abolizione dei diritti esclusivi in tale settore. A partire da tale data, i soli oneri pecuniari applicabili alle imprese di telecomunicazione per le loro licenze individuali sarebbero dovuti essere quelli previsti dalla normativa comunitaria. Il Tar Lazio ha deciso di sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale volta a stabilire se la normativa italiana in materia di servizi pubblici di telecomunicazione sia compatibile con la disciplina comunitaria. La Telecom Italia e la Commissione delle Comunità europee hanno sostenuto che il pagamento di tale canone per il periodo di un anno a decorrere dalla data ultima prevista per la trasposizione della direttiva comunitaria nel diritto nazionale sia contrario alla disciplina comunitaria in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali. Il governo italiano, da parte sua, ha sostenuto che gli obblighi risultanti dalle autorizzazioni esistenti a partire dalla data di entrata in vigore delle direttiva possono essere mantenuti fino al 31 dicembre 1998. Lo stesso governo ha aggiunto che la Repubblica italiana si è avvalsa della facoltà, contemplata dalla direttiva comunitaria di mantenere in vigore taluni obblighi per un periodo di un anno. Il versamento del canone imposto all’ex titolare del diritto esclusivo rientrerebbe, pertanto, nell’ambito di tali obblighi e sarebbe quindi conforme a detta direttiva. Per la Corte, tale obbligo di pagamento del canone per il periodo di un anno successivo alla trasposizione della direttiva nel diritto nazionale è contrario al diritto comunitario. Lo Stato membro in virtù di tale direttiva non può, infatti, esigere da un operatore, già titolare di un diritto esclusivo sui servizi di telecomunicazioni pubbliche, divenuto titolare di un’autorizzazione generale, il pagamento di un onere pecuniario come il canone di cui trattasi nella causa principale, corrispondente all’importo precedentemente previsto come corrispettivo per il detto diritto esclusivo.  
   
 

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