Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 03 Marzo 2008
 
   
  ASSEGNI BANCARI: NOVITÀ

 
   
  Dal prossimo 30 aprile 200 entrano in vigore le novità previste in materia di assegni dal Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007. I libretti di assegni bancari saranno rilasciati dalle banche già muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente potrà comunque richiedere, per iscritto, il rilascio di carnet di assegni bancari in forma libera (cioè senza la clausola "non trasferibile"). Per ciascun modulo di assegno bancario richiesto in forma libera sarà dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro (un libretto di assegni "liberi" verrà pertanto a costare 15 euro). Gli assegni bancari emessi per importi pari o superiori a 5. 000 euro dovranno recare obbligatoriamente l´indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (ricordiamo che sino al 30/04/2008 tale obbligo resta valido sia per gli assegni bancari che per gli assegni circolari di importo superiore a 12. 500 euro). Gli assegni bancari e postali emessi all´ordine dello stesso traente (come quelli a favore "mio proprio", "me medesimo" o altra dicitura analoga) potranno essere girati unicamente per l´incasso a una banca o a Poste Italiane S. P. A. E non potranno pertanto essere girati a terzi. Gli assegni circolari saranno emessi dalle banche con la clausola di non trasferibilità. Il cliente potrà comunque richiedere, per iscritto, il rilascio di assegni circolari di importo inferiore a 5. 000 euro in forma libera (cioè senza la clausola "non trasferibile"). Per ciascun modulo di assegno circolare richiesto in forma libera sarà dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Le girate su assegni bancari o circolari emessi senza la clausola "non trasferibile" (assegni emessi quindi per importi inferiori a 5. 000 euro su modulo non contenente la formula "non trasferibile") dovranno recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. .  
   
 

<<BACK