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Notiziario Marketpress di Lunedì 03 Marzo 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA RELATIVA AL PARMIGIANO REGGIANO

 
   
  Lo scorso 26 febbraio 2008 la Corte di giustizia ha pronunciato la sentenza relativa alla causa C-132/05 - Commissione delle Comunità europee / Repubblica federale di Germania – affermando che solo i Formaggi recanti la denominazione d’origine protetta (Dop) «Parmigiano Reggiano» possono essere venduti con la denominazione «Parmesan». Poiché la Commissione non ha dimostrato che l’ordinamento tedesco non tutela a sufficienza la Dop «Parmigiano Reggiano», il ricorso per inadempimento contro la Germania è stato respinto. Secondo il regolamento relativo alla tutela comunitaria delle denominazioni d´origine 1, i prodotti registrati come Dop godono di tutela contro qualsiasi «usurpazione, imitazione o evocazione». Le denominazioni generiche non possono invece essere registrate e quelle registrate non possono divenire generiche. Ritenendo che la Germania non tutelasse a sufficienza la Dop «Parmigiano Reggiano», la Commissione ha avviato un procedimento per inadempimento. Essa reputa che il termine «parmesan» sia la traduzione della Dop «Parmigiano Reggiano» e ha richiesto alle autorità tedesche di intervenire d’ufficio per porre fine alla commercializzazione dei prodotti venduti con la denominazione «parmesan» ma non conformi al disciplinare della Dop «Parmigiano Reggiano». La Corte osserva anzitutto che non è solo la forma precisa in cui è registrata una Dop che gode della tutela del diritto comunitario. Essa constata poi che, in considerazione delle somiglianze fonetiche e visive fra le denominazioni in questione e dell’analogo aspetto esterno dei prodotti, l’uso della denominazione «parmesan» dev’essere considerato un’evocazione della Dop «Parmigiano Reggiano», la quale è tutelata dal diritto comunitario contro una situazione del genere. È quindi irrilevante accertare se la denominazione «parmesan» sia la traduzione della Dop «Parmigiano Reggiano». Non avendo dimostrato che la denominazione «parmesan» possiede carattere generico, la Germania non può avvalersi di questa eccezione prevista dal regolamento. Infine, per quanto riguarda l´obbligo della Germania di perseguire i comportamenti che arrecano pregiudizio alle Dop, la Corte ricorda che la mera facoltà di far valere le disposizioni di un regolamento dinanzi ai giudici nazionali non dispensa gli Stati membri dall’adottare le misure interne che permettano di assicurarne la piena e completa applicazione qualora ciò si renda necessario. La Corte constata tuttavia che nell’ordinamento tedesco sono presenti gli strumenti adeguati a garantire la tutela sia degli interessi dei produttori sia di quelli dei consumatori. Contrariamente a quanto allega la Commissione, uno Stato membro non è tenuto ad adottare d’ufficio i provvedimenti necessari per sanzionare, nel suo territorio, le violazioni delle Dop provenienti da un altro Stato membro. La Corte aggiunge che gli organi di controllo cui incombe l’obbligo di assicurare il rispetto delle Dop sono quelli dello Stato membro da cui proviene la Dop medesima. Il controllo sul rispetto del disciplinare della Dop «Parmigiano Reggiano» non compete quindi alle autorità di controllo tedesche. Pertanto, la Corte respinge il ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione contro la Germania.  
   
 

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