Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 03 Marzo 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DELLA LAVORATRICE IN FASE AVANZATA DI FECONDAZIONE IN VITRO

 
   
  La Corte di giustizia ha pronunciato lo scorso 26 febbraio 2008 la sentenza nella causa C-506/06 - Sabine Mayr / Bäckerei und Konditorei Gerhard Flöckner Ohg – affermando che un licenziamento fondato essenzialmente sul fatto che una lavoratrice si trovi in una fase avanzata di un trattamento di fecondazione in vitro è contrario al principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne. Il giudice del rinvio deve verificare se il licenziamento sia in realtà basato essenzialmente sul fatto che la lavoratrice si sottopone a tale trattamento. Ad una cameriera di una Bäckerei und Konditorei a Salisburgo, l’8 marzo 2005, nell´ambito di un tentativo di fecondazione in vitro e a seguito di un trattamento ormonale di circa un mese e mezzo, veniva praticato un prelievo follicolare. Il suo medico curante le prescriveva un congedo per malattia dall’8 al 13 marzo 2005. Il 10 marzo 2005, nel corso di una telefonata, l’azienda comunicava alla lavoratrice che era licenziata, con effetto dal 26 marzo 2005. Con lettera in pari data, la lavoratrice comunicava che, nell’ambito di un trattamento di fecondazione artificiale, per il 13 marzo 2005 era programmato il trasferimento nel suo utero degli ovuli fecondati. Alla data della comunicazione del licenziamento, gli ovuli erano già stati fecondati con gli spermatozoi del partner e quindi sussistevano già ovuli fecondati in vitro. Il 13 marzo 2005, vale a dire tre giorni dopo che era stata informata del suo licenziamento, due ovuli fecondati venivano impiantati nell’utero della lavoratrice, che reclamava il pagamento dello stipendio e della quota corrispondente della sua retribuzione annuale affermando che, successivamente alla fecondazione in vitro dei suoi ovuli, trovava applicazione nei suoi confronti la tutela contro il licenziamento prevista dalla legislazione austriaca. Poiché la controversia verte in sostanza sulla questione se trovi applicazione nei confronti della lavoratrice, alla data del suo licenziamento, la tutela contro il licenziamento prevista per le lavoratrici gestanti, l´Oberster Gerichtshof ha chiesto se, in base alla direttiva relativa alla sicurezza e alla salute delle lavoratrici gestanti, una donna possa essere considerata in stato di gravidanza prima che i suoi ovuli fecondati siano stati trasferiti nel suo utero. Nella sentenza, la Corte dichiara che, nel rispetto del principio della certezza del diritto, la tutela contro il licenziamento istituita dalla direttiva relativa alla sicurezza e alla salute delle lavoratrici gestanti non può essere estesa al caso in cui, alla data della comunicazione del licenziamento, il trasferimento degli ovuli fecondati in vitro nell´utero della lavoratrice non sia ancora avvenuto. Infatti, se una siffatta ipotesi fosse ammessa, il beneficio della tutela potrebbe essere concesso anche qualora il trasferimento degli ovuli fecondati nell´utero, per un qualsivoglia motivo, sia rimandato per diversi anni o addirittura si sia definitivamente rinunciato a tale trasferimento. Tuttavia, una lavoratrice che si sottoponga ad un trattamento di fecondazione in vitro può far valere la tutela contro la discriminazione fondata sul sesso riconosciuta dalla direttiva relativa alla parità di trattamento fra gli uomini e le donne. Al riguardo la Corte rileva che interventi come quello a cui si è sottoposta la lavoratrice riguardano direttamente soltanto le donne. Il licenziamento di una lavoratrice essenzialmente a causa del fatto che essa si sottopone ad un prelievo follicolare e al trasferimento degli ovuli fecondati in vitro nel suo utero costituisce pertanto una discriminazione diretta fondata sul sesso. Il licenziamento di una lavoratrice in una situazione come quella in esame sarebbe peraltro in contrasto con la finalità di tutela perseguita dalla direttiva relativa alla parità di trattamento fra gli uomini e le donne. L´oberster Gerichtshof dovrà ora verificare se il licenziamento si sia basato essenzialmente sul fatto che essa si era sottoposta al trattamento di fecondazione in vitro.  
   
 

<<BACK