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Notiziario Marketpress di Lunedì 03 Marzo 2008
 
   
  UE: PROCEDIMENTO DI INFRAZIONE A CARICO DELL’ITALIA IN MATERIA DI STAZIONI DI SERVIZIO (DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI)

 
   
  Bruxelles, 3 marzo 2008 - La Commissione europea ha deciso di deferire l’Italia alla Corte di giustizia a causa delle restrizioni nazionali in materia di apertura di stazioni di servizio. Secondo la Commissione, le disposizioni italiane sono in contrasto con l´articolo 43 del trattato Ce che prevede la libertà di stabilimento all’interno dell’Unione europea. Le norme in questione, imposte a livello sia statale che regionale nel settore della distribuzione di carburanti al dettaglio, impongono una serie di restrizioni che rendono impossibile o per lo meno estremamente difficile l’ingresso sul mercato italiano di nuovi concorrenti provenienti da altri Stati membri dell’Ue. Le norme italiane in materia di apertura di stazioni di servizio sono definite in un quadro legislativo nazionale (il decreto legislativo dell’11 febbraio 1998, n. 32 quale modificato dal decreto legislativo dell’8 settembre 1999, n. 346, la legge del 28 dicembre 1999, n. 496 di conversione del decreto-legge del 29 ottobre 1999, n. 383, la legge del 5 marzo 2001, n. 57 relativa a “l’apertura e la regolazione dei mercati” e il Piano nazionale contenente le linee guida per l´ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti approvato con decreto del 31 ottobre 2001) e sono attuate e completate da una serie di disposizioni adottate a livello regionale. A seguito del parere motivato del giugno 2007, le autorità nazionali avevano promesso iniziative legislative e altri impegni finalizzati a venire incontro a una serie di obiezioni sollevate dalla Commissione. Poiché da allora non è stato però adottato alcun testo legislativo la Commissione ha deciso di passare alla fase successiva del procedimento, pur concedendo all’Italia un termine dilatorio di 4 mesi per verificare le possibilità di rilanciare e attuare concretamente una riforma del settore, prima di procedere all’esecuzione della propria decisione di adire la Corte di giustizia. La Commissione mette in discussione le seguenti tipologie di restrizioni previste dalle varie disposizioni in vigore: a) La condizione che subordina l’apertura di nuove stazioni di servizio al rispetto delle condizioni di programmazione del mercato In alcune regioni la programmazione locale subordina l’apertura di nuove installazioni alla chiusura di un certo numero di quelle già esistenti o alla conformità alle disposizioni del piano regolatore. La Corte di giustizia ha già ritenuto determinati obblighi connessi al rispetto di documenti di programmazione regionale incompatibili con l’esercizio di una libertà fondamentale (cfr. Sentenza del 15. 1. 2002, Commissione/italia in materia di fiere, C-439/99, punto 33). B) Obblighi strutturali imposti alle nuove stazioni di servizio: obblighi di superficie minima e di attività commerciali integrative (“non oil”) La Commissione sottolinea il carattere eccessivamente restrittivo delle condizioni che impongono alle nuove stazioni di servizio una superficie minima (compresa fra 200 e 4 000 metri quadrati) e attività commerciali integrative alla distribuzione di carburanti (“attività non oil”). C) Distanze minime L’imposizione di distanze minime fra stazioni di servizio (comprese fra 200 metri e 10-15 km) condiziona direttamente l’accesso al mercato della distribuzione di carburanti da parte di nuovi operatori e in particolare della grande distribuzione, compresi gli operatori di altri Stati membri che desidererebbero sviluppare anche sul territorio italiano una strategia distributiva basata sul loro modello di stazioni di servizio situate in prossimità dei centri commerciali. Gli obiettivi di tutela della sicurezza stradale, della salute pubblica o dell´ambiente dovrebbero essere perseguiti con mezzi meno restrittivi, in particolare mediante norme specifiche a tali scopi. D) Restrizioni relative agli orari di apertura La Commissione contesta inoltre la condizione relativa alla chiusura preliminare di 7 000 installazioni per consentire deroghe agli orari di apertura (mediante un´estensione dell´orario massimo fino al 50% dell´orario minimo) per la mancanza di un nesso diretto con l´obiettivo di garantire la sicurezza delle installazioni. E) Autocertificazione La legge italiana esige che la domanda di autorizzazione di apertura di una stazione di servizi contenga un´autocertificazione accompagnata da una relazione giurata di un professionista iscritto al registro italiano. L´obbligo di rivolgersi a un professionista iscritto al registro italiano comporta costi aggiuntivi in quanto impedirebbe a imprese di altri Stati membri che desiderano aprire una stazione di servizio in Italia di ricorrere ai prestatori di servizi abituali. È opportuno ricordare che l´Autorità italiana Garante per la Concorrenza e il Mercato (Agcm) ha già formulato numerose critiche riguardo alle norme italiane applicabili in materia di distribuzione di carburanti e in particolare riguardo a talune restrizioni messe in discussione dalla Commissione nel quadro del presente procedimento. Va ricordata in proposito la segnalazione del 20 dicembre 2007, di tenore analogo a quelle del 4 novembre 2004 e del 18 gennaio 2007. .  
   
 

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