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Notiziario Marketpress di Mercoledì 05 Marzo 2008
 
   
  DIRITTO DEI CITTADINI UE DI CIRCOLARE E SOGGIORNARE NEGLI STATI MEMBRI

 
   
  Roma, 5 marzo 2008 - É stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 marzo 2008 il Decreto legislativo n. 32 che apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, in attuazione della direttiva 2004/38/Ce relativa al diritto dei cittadini dell’Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Le novità più importanti riguardano la riformulazione dell’articolo 20, circa le “Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno”. Tale diritto può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell´interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all´ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L´esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l´adozione di tali provvedimenti. Per adottare un provvedimento di allontanamento occorre tener conto: della durata del soggiorno in Italia dell´interessato; della sua età; della sua situazione familiare e economica; del suo stato di salute; della sua integrazione nel territorio nazionale; dell´importanza dei suoi legami con il Paese di origine. I cittadini che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni, o sono minorenni, possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, a meno che l´allontanamento sia necessario nell´interesse del minore. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico, individuate dall´Organizzazione mondiale della sanità, ed altre malattie infettive o parassitarie contagiose, purché siano oggetto di disposizioni di protezione applicate ai cittadini italiani. I provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, nonché i provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato sono adottati dal Ministro dell’Interno; negli altri casi, sono adottati dal prefetto del luogo dove residenza o dimora il destinatario. I provvedimenti di allontanamento devono essere motivati, a meno che non esistano motivi riguardanti la sicurezza dello Stato. Se il destinatario del provvedimento di allontanamento rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, è punito (nell´ipotesi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato) con la reclusione fino a due anni; è punito con la reclusione fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il giudice può sostituire la pena della reclusione con la misura dell´allontanamento immediato con divieto di reingresso per un periodo da cinque a dieci anni. L´allontanamento è immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non è definitiva. Il Decreto legislativo n. 32 riformula, infine, anche gli articoli 21: “Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno”, e 22: “Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento”), del precedente decreto legislativo 6 febbraio 2007 .  
   
 

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