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Notiziario Marketpress di Mercoledì 05 Marzo 2008
 
   
  FVG, ELEZIONI REGIONALI: ILLUSTRATE NUOVE PROCEDURE

 
   
   Udine, 5 marzo 2008 - La Lr 17/2007 (Determinazione della forma di governo nel Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale) è una "legge statutaria" (prevista cioè dallo Statuto regionale di autonomia) e demanda a una legge regionale ordinaria la definizione del procedimento elettorale. Nasce così la Lr 28/2007 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), con la quale si voterà il 13 e il 14 aprile prossimi. Le novità introdotte da tale normativa e in particolare le incombenze per gli Enti locali sono state presentate oggi nell´Auditorium della Regione a Udine nel corso di un seminario organizzato dall´Associazione nazionale degli ufficiali di stato civile e anagrafe (Anusca) in collaborazione con la Direzione centrale delle Autonomie locali. La nuova legge disciplina le diverse fasi del procedimento elettorale: dalla convocazione dei comizi elettorali alla presentazione e ammissione delle candidature, fino alla votazione, allo scrutinio, all´ attribuzione dei seggi e alla proclamazione degli eletti. Inoltre essa istituisce l´Ufficio centrale regionale, competente al deposito, all´esame e all´ammissione delle candidature a Presidente della Regione e a consigliere regionale (competenze un tempo dei tribunali e della Corte d´appello); reca una nuova disciplina delle autenticazioni previste dalla legge regionale; disciplina compiutamente la propaganda elettorale mediante affissioni e istituisce un nuovo regime delle spese elettorali. Le novità rilevanti per i Comuni riguardano proprio il nuovo regime delle spese elettorali e la nuova disciplina della propaganda elettorale mediante affissioni. Ma mentre la nuova normativa per le spese elettorali non troverà applicazione in questa tornata elettorale per la concomitanza con le elezioni per il rinnovo del Parlamento nazionale, per quanto attiene invece alla propaganda elettorale, essa prevede l´eliminazione della propaganda indiretta (i cosiddetti "fiancheggiatori"). L´affissione sarà consentita ai soli candidati alla carica di Presidente della Regione e alle liste circoscrizionali. È espressamente vietata l´affissione da parte di soggetti che non partecipano direttamente alla competizione elettorale con la propria candidatura. La competenza alla delimitazione e ripartizione degli spazi di propaganda elettorale è del responsabile dell´Ufficio elettorale comunale, che entro due giorni dal ricevimento delle candidature ammesse da parte del Servizio elettorale e comunque entro il 17 marzo, deve delimitare e ripartire gli spazi secondo quanto stabilito dalla legge. Se la disciplina dei divieti e dei permessi riguardanti le varie forme di propaganda è in sostanza invariata rispetto alla precedente, alcune novità riguardano la possibilità di allestire dei "gazebo" per rendere più agevole l´esercizio della propaganda, sui quali è ammessa l´esposizione di materiali di propaganda elettorale. Materiali che possono essere esposti anche nelle vetrine dei comitati elettorali, ma che devono essere rimossi nel giorno antecedente alle votazioni (nel caso specifico: sabato 12 aprile). La competenza all´accertamento, notificazione e irrogazione delle sanzioni amministrative nel caso di violazioni alla disciplina regionale della propaganda elettorale è del comune nel cui territorio sono commesse le violazioni. Al comune spettano anche i proventi derivanti dall´applicazione delle sanzioni. Le quali, previste dalle legge regionale, sono di natura amministrativa pecuniaria e variano, a seconda delle fattispecie, da 200 a 2 mila euro o da 300 a 3 mila euro nel caso di utilizzazione degli spazi destinati ad altre liste o altri candidati. Le prossime elezioni regionali riguardano 219 comuni, per 1379 sezioni e 1 milione e 100 mila elettori; le elezioni provinciali (Provincia di Udine) interessano 137 comuni; quelle comunali 5 comuni in provincia di Udine (Udine, Martignacco, S. Giorgio di Nogaro, Forgaria e Teor) e 3 in quella di Pordenone (Spilimbergo, Zoppola e S. Giorgio della Richinvelda). Mentre per le elezioni per il Parlamento nazionale e per la Provincia il cittadino elettore non può esprimere preferenze, per le elezioni regionali può esprimere due voti: un voto per una lista circoscrizionale, esprimendo eventualmente anche la preferenza per un candidato compreso nella lista circoscrizionale votata; un voto per un candidato alla carica di Presidente della Regione. L´elettore può esprimere un voto a favore di una lista e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, anche non collegato alla lista circoscrizionale votata: è cioè consentito il "voto disgiunto". Il voto espresso solo per la lista circoscrizionale si intende espresso anche a favore del collegato candidato alla carica di Presidente; il voto espresso soltanto per il candidato Presidente non si estende alle collegate liste circoscrizionali. La validità del voto è ammessa ogniqualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell´elettore; il voto è nullo solo quando dalla scheda emerge la volontà di farsi riconoscere; la nullità del voto espresso per il candidato Presidente rende in ogni caso nullo il voto espresso per la lista; se una scheda contiene un voto contestato e non attribuito per il Presidente, anche il voto eventualmente espresso per la lista deve ritenersi contestato e non attribuito. Lo scrutinio relativo alle elezioni regionali inizierà martedì 15 aprile alle ore 14. 00. .  
   
 

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