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Notiziario Marketpress di Lunedì 10 Marzo 2008
 
   
  DISCIPLINA DEL SISTEMA REGIONALE VALDOSATANO DI EMERGENZA E URGENZA SANITARIA

 
   
  Aosta, 10 marzo 2008 - L’assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali, in merito all’approvazione della nuova disciplina del sistema regionale di emergenza e urgenza sanitaria, sottolinea come l’elaborazione di questa legge sia stata il frutto del lavoro dell’Assessorato stesso in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti (rappresentanti degli operatori tecnici e sanitari, medici, volontari, Azienda Usl e Croce rossa italiana), ritenuta l’opportunità di ridefinire i requisiti organizzativi e funzionali della rete dell’emergenza sanitaria regionale. Questa nuova disciplina garantisce la corretta gestione tecnico-organizzativa del sistema di emergenza e urgenza sanitaria, assicurando adeguati livelli di assistenza fin dal primo intervento, e i necessari collegamenti regionali ed extraregionali, come peraltro previsto dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2006-2008, e dalla recente evoluzione legislativa in materia. Il sistema di emergenza regionale è quindi concepito come un’unica entità operativa fra componente territoriale e ospedaliera, con la previsione dell’identificazione di soluzioni contrattuali professionali che garantiscano stabilità al sistema, mediante la razionalizzazione dell’impiego delle figure sanitarie, tecniche e di volontariato, per modulare la risposta in maniera efficiente ed efficace in relazione alla tipologia degli interventi richiesti. Con questa legge sono stati definiti in maniera puntuale tutti gli aspetti caratterizzanti l’organizzazione del sistema dell’emergenza-urgenza sanitaria (attività di allarme, soccorso ecc. ) e la disciplina delle modalità di trasporto sanitario non urgente di feriti e di infermi mediante l’utilizzo di mezzi idonei, riconoscendo alla Centrale Operativa 118 della Valle d’Aosta, non solo il ruolo di allarme e coordinamento dell’emergenza, ma anche quello di coordinamento di tutta la movimentazione delle ambulanze per trasporti non urgenti, ottimizzando al massimo le risorse in una realtà piccola come quella valdostana. Per queste ragioni è risultato indispensabile, e quindi previsto nell’articolato, il raccordo tra gli operatori, assicurato da un’unica centrale operativa denominata Valle d’Aosta Soccorso 118, con i compiti principali stabiliti e prevedendo un’integrazione e collegamento con tutti i soggetti che possono essere coinvolti sia nella fase di emergenza sia in quella di trasporto non urgente. In particolare, per il sistema di allarme sanitario è prevista un’unica rete di tele-radiocomunicazioni garantita su tutto il territorio regionale, con la previsione, in fase di attuazione della legge, di un necessario collegamento della rete con quelle delle altre Regioni. Elemento caratterizzante del modello organizzativo della rete di soccorso territoriale regionale è la risposta integrata tecnico-sanitaria bimodale, particolarmente adatta alla realtà orografica della Valle d’Aosta, che si caratterizza per l’invio immediato sul posto della risorsa più idonea (non necessariamente sanitaria, ma opportunamente addestrata) per assicurare un primo tempestivo intervento a sostegno delle funzioni vitali (livello di base). Nella fase successiva, se la situazione lo richiede, è previsto l’invio di una risorsa sanitaria, utilizzando un’ambulanza di soccorso avanzato, o l’automedica, oppure l’elicottero del servizio di elisoccorso (livello avanzato). Questo sistema comporta la necessaria collaborazione tra le risorse del servizio sanitario regionale, le associazioni di volontariato del soccorso iscritte al registro regionale del volontariato, la Croce rossa italiana (Cri) e altri enti privati autorizzati, nonché un corretto impiego dei medici di continuità assistenziale, e un’adeguata rotazione del personale tra territorio e ospedale al fine di integrare compiutamente tutto il personale che opera nel sistema dell’emergenza. Altro elemento forte della legge è la definizione dei centri traumatologici quali centri in cui operano specialisti in ortopedia e traumatologia e personale infermieristico per il trattamento di traumi che non richiedono necessariamente il ricovero in strutture ospedaliere. Si tratta di un livello aggiuntivo di assistenza, garantito sia agli utenti residenti sia ai non residenti, con la previsione di tariffe distinte. Questi centri, nel rappresentare un primo filtro territoriale rispetto agli accessi in Pronto Soccorso, sono dislocati in maniera strategica per rispondere al meglio alla domanda assistenziale. Va poi sottolineato come questa sia la prima legge regionale che delinea compiutamente la figura degli operatori tecnici specializzati, gli ambulanzieri. Nell’allegato alla legge regionale, infatti, sono definiti i ruoli e i compiti degli operatori tecnici specializzati che operano nel Seus e che svolgono non solo l’attività di autisti, ma anche di soccorritori, di operatori tecnici di centrale e formatori nelle attività di formazione e aggiornamento del personale soccorritore. Al fine di stabilire i tempi e le modalità dell’organizzazione operativa di quanto stabilito da questa nuova norma regionale, seguirà la definizione di opportuni modelli organizzativi da parte dell’Azienda Usl, con il coinvolgimento di tutti gli operatori del settore, come enunciato nell’ordine del giorno approvato dal Consiglio. .  
   
 

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