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Notiziario Marketpress di Lunedì 17 Marzo 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: IL PAGAMENTO DI UNA PENSIONE DI VECCHIAIA A SFOLLATI DI NAZIONALITÀ O DI ORIGINE TEDESCA NON PUÒ ESSERE RIFIUTATO IN RAGIONE DELLA LORO RESIDENZA IN UN ALTRO STATO MEMBRO

 
   
  La Corte di giustizia con la sentenza pronunciata nelle cause riunite C-396/05, C-419/05 e C-450/05 -Habelt, Möser, Wachter / Deutsche Rentenversicherung Bund – ha dichiarato incompatibile con la libera circolazione delle persone l’autorizzazione concessa alla Germania di subordinare il computo di periodi contributivi maturati al di fuori del territorio della Repubblica federale alla condizione che il beneficiario vi risieda. Il regolamento comunitario n. 1408/71 prevede norme di coordinamento in materia previdenziale al fine di assicurare a coloro che si spostano all’interno della Comunità il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti. Esso fissa il principio secondo cui il fatto che il beneficiario risieda nel territorio di uno Stato membro non incide sulle pensioni di vecchiaia acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro. Sussistono, tuttavia, eccezioni a tale principio. Con riguardo alla Germania, il regolamento consente, ai fini del pagamento delle prestazioni di vecchiaia, di subordinare il computo dei periodi contributivi maturati al di fuori del territorio della Repubblica federale alla condizione che il beneficiario sia residente in Germania. Sul fondamento di tale eccezione, il Rentenversicherung Bund (ente pensionistico federale) ha rifiutato di tener conto di due tipi di periodi contributivi. I periodi contributivi maturati nel territorio dei Sudeti (1939-1945) e in Pomerania (1937-1945) (cause C-396/05 e C-419/05) Le sig. Re Doris Habelt e Martha Möser, due cittadine tedesche residenti, rispettivamente, in Belgio e nel Regno Unito, hanno chiesto al Sozialgericht Berlin di annullare il diniego di prendere in considerazione, ai fini del pagamento delle loro pensioni di vecchiaia, i periodi contributivi maturati su tali territori a quali si applicava, all’epoca, la normativa previdenziale del Reich tedesco. Al fine di poter decidere in ordine a tali ricorsi, il Sozialgericht ha chiesto alla Corte se sia compatibile con il diritto comunitario la facoltà, prevista dal regolamento n. 1408/71, di escludere dal pagamento delle pensioni di vecchiaia i periodi contributivi maturati sul territorio in cui era applicabile al normativa del Reich. Nella sentenza odierna, la Corte respinge, anzitutto, l’argomento secondo cui le prestazioni di vecchiaia per periodi contributivi maturati tra il 1937 ed il 1945 devono essere ritenute quali prestazioni a favore delle vittime della guerra o delle sue conseguenze e sono, pertanto, escluse dalla sfera di applicazione del regolamento. La Corte rileva che la situazione delle sig. Re Habelt e Möser rientra effettivamente nella sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71. La pensione loro dovuta costituisce la contropartita dei contributi che esse hanno versato agli enti previdenziali del Reich, poi della Repubblica federale. Il diniego delle autorità tedesche di prendere in considerazione, ai fini del calcolo delle prestazioni di vecchiaia da pagare ai beneficiari non residenti in Germania, i contributi versati tra il 1937 ed il 1945 costituisce un ostacolo al loro diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione. In mancanza di una giustificazione obiettiva di tale ostacolo, la Corte conclude che la disposizione che consente di subordinare il computo, ai fini del pagamento delle prestazioni di vecchiaia, di periodi contributivi maturati al di fuori del territorio della Repubblica federale alla condizione che il beneficiario sia residente di Germania, è incompatibile con la libertà di circolazione delle persone. Le pensioni dovute per periodi contributivi maturati in uno Stato terzo da sfollati (causa C-450/05). La Rentenversicherung ha parimenti rifiutato di versare una pensione di vecchiaia per periodi contributivi maturati in Romania tra il 1953 ed il 1970 dal sig. Peter Wachter, cittadino austriaco residente in Austria che gode in Germania dello status di sfollato (espatriato) 1. Prima del 1994, le pensioni dovute per periodi contributivi maturati all’estero potevano essere percepite in Austria, in forza di una Convenzione tra Germania e Austria. Tuttavia, a seguito dell’applicazione all’Austria del regolamento n. 1408/71, è ormai consentito versare tali pensioni ai soli beneficiari residenti in Germania. Avendo il sig. Wachter compiuto l’età di 63 anni, che dà diritto alla pensione di vecchiaia, solo nel 1999, il versamento della pensione in Austria gli è stato negato. Il Landessozialgericht Berlin-brandenburg, giudice in appello del ricorso presentato dal sig. Wachter, ha chiesto alla Corte se le disposizioni controverse del regolamento n. 1408/71 siano compatibili con il diritto alla libera circolazione garantito dal Trattato. La Corte rileva che il diritto comunitario si applica alla situazione del sig. Wachter, che invoca il beneficio di una pensione di vecchiaia in forza della normativa di uno Stato membro (Germania) diverso da quello in cui risiede (Austria). Se è pur vero che, all’epoca dei fatti di causa, gli enti previdenziali ai quali il sig. Wachter ha versato contributi appartenevano ad uno Stato terzo (Romania), tali contributi sono stati riconosciuti, tuttavia, ai fini del conseguimento di una pensione tedesca. Ciò premesso, la perdita del diritto a prestazioni di vecchiaia a seguito all’entrata in vigore, in Austria, delle disposizioni del regolamento n. 1408/71, viola la libertà di circolazione dei lavoratori. La Corte conclude che le disposizioni che - ai fini del pagamento delle prestazioni di vecchiaia- consentono di prendere in considerazione periodi contributivi maturati in Romania tra il 1953 e il 1970, solo alla condizione che il beneficiario sia residente in Germania, sono incompatibili con la libera circolazione delle persone.  
   
 

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