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Notiziario Marketpress di Lunedì 17 Marzo 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: AIUTI DESTINATI AD INCENTIVARE LE ATTIVITÀ AGRICOLE

 
   
  E’ stata pronunciata lo scorso 13 marzo la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito alla causa C-78/07, Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Enna, Assessorato all’Agricoltura e Foreste della Regione Sicilia, Regione Sicilia contro Domenico Valvo. Al fine di assicurare il proseguimento dell’attività agricola ed il mantenimento di un livello minimo di popolazione o la conservazione dell’ambiente naturale in talune zone svantaggiate, gli Stati membri possono istituire aiuti destinati ad incentivare le attività agricole e a migliorare il reddito degli agricoltori di tali zone. Il regolamento n. 2328/91, relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie (come modificato dal regolamento n. 3669/93 e dal regolamento n. 950/97) prevede il versamento di un’indennità compensativa nelle regioni agricole svantaggiate. Gli Stati membri possono concedere un’indennità compensativa annua stabilita in funzione degli svantaggi naturali permanenti. L’indennità è assegnata agli imprenditori agricoli che coltivano almeno 3 ettari di superficie agricola utilizzata (Sau) e che si impegnano a proseguire un’attività agricola per almeno un quinquennio a decorrere dal primo pagamento dell’indennità compensativa. Nella regione italiana del Mezzogiorno, comprese le isole, la Sau minima è di 2 ettari. Le spese relative all’indennità compensativa non danno luogo ad alcun cofinanziamento del Fondo [europeo agricolo di orientamento e di garanzia] se l’imprenditore percepisce una pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata. Oltre questi limiti e condizioni, l’indennità è vietata. Le disposizioni comunitarie sono state recepite nella normativa vigente nella Regione Sicilia dal programma operativo plurifondo (Pop 2) del 1996. I beneficiari sono gli imprenditori agricoli che coltivino almeno due ettari di superficie agricola utilizzata, s’impegnino a proseguire la loro attività agricola per almeno un quinquennio e non percepiscano una pensione di vecchiaia o una pensione di vecchiaia anticipata. Il sig. Valvo si è dimesso dal suo impiego in banca all’età di 44 anni per dedicarsi all’attività di imprenditore agricolo. Successivamente alle sue dimissioni egli ha beneficiato del trattamento previdenziale di anzianità erogato dal fondo pensioni del suo ex datore di lavoro. Egli ha chiesto un’indennità compensativa per gli anni 1994-1998 e l’ha ottenuta per gli anni 1994 e 1995, ma gli è stata rifiutata per i tre anni successivi. L’ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Enna ha respinto la sua domanda adducendo che il sig. Valvo percepiva una prestazione di vecchiaia anticipata. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha accolto la domanda di Valvo di annullare la decisione di rifiuto dell’Ispettorato Provinciale. Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana adito in secondo grado, chiede alla Corte di giustizia se l’indennità compensativa possa essere esclusa nei confronti di un imprenditore che percepisca anche una pensione e in particolare una pensione di anzianità. Il governo italiano e la Commissione ritengono entrambi che i regolamenti conferiscano agli Stati membri la facoltà di versare un’indennità compensativa ad un agricoltore che riceve, peraltro, una pensione di vecchiaia o un altro trattamento previdenziale. La Corte ricorda che gli Stati membri dispongono della facoltà di concedere un’indennità compensativa. Peraltro essi possono a prevedere condizioni complementari o limitative per la concessione di tale indennità. Il legislatore comunitario ha dunque conferito a questi ultimi un potere discrezionale in tale ambito. I regolamenti contengono disposizioni specifiche relative alla riscossione di una pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata. Qualora percepisca una tale pensione, l’imprenditore agricolo è esonerato dal suo impegno di proseguire per cinque anni l’attività agricola. In aggiunta, non è allora possibile alcun cofinanziamento comunitario dell’indennità compensativa. Dette disposizioni riguardano solo le conseguenze di una tale riscossione tanto per l’imprenditore agricolo quanto per la Comunità europea. Gli Stati membri hanno la facoltà di concedere o di non concedere un’indennità compensativa nel caso in cui l’imprenditore agricolo percepisca una pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata. Tale considerazione vale altresì qualora detto imprenditore agricolo usufruisca di altri trattamenti previdenziali. Si evince dalla normativa nazionale che l’indennità compensativa non viene concessa se l’imprenditore agricolo riceve una pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata. Per contro, non pare che tale esclusione si estenda al caso della pensione di anzianità. Non compete alla Corte pronunciarsi sulla portata delle disposizioni nazionali. E’ il giudice del rinvio che dovrà verificare se il legislatore nazionale abbia escluso la concessione della medesima non soltanto in caso di riscossione di una pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata, ma anche in caso di riscossione di una pensione di anzianità. Per quanto concerne invece i regolamenti comunitari, questi conferiscono agli Stati membri la facoltà di concedere un’indennità compensativa e consentono a uno Stato membro di rifiutare il pagamento di una siffatta indennità in caso di riscossione, da parte di tale imprenditore agricolo, di una pensione e, in particolare, di una pensione di anzianità.  
   
 

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