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Notiziario Marketpress di Lunedì 07 Aprile 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: DISTACCO DEI LAVORATORI

 
   
  Con la sentenza del 3 aprile 2008, pronunciata nella causa C-346/06, Dirk Rüffert / Land Niedersachsen, la Corte di giustizia ha affermato che la direttiva comunitaria relativa al distacco dei lavoratori può ostare al fatto che un appalto pubblico sia subordinato al rispetto delle retribuzioni di un contratto collettivo vigente nel luogo dell’esecuzione della prestazione. La tariffa salariale fissata da un contratto collettivo che non sia stato dichiarato di applicazione generale, quando invece nello Stato membro è presente un tale sistema, non può essere imposta, da un provvedimento legislativo di detto Stato membro applicabile ai pubblici appalti, ai prestatori di servizi transnazionali che distacchino lavoratori nel territorio di tale Stato membro. La legge del Land Bassa Sassonia (Land Niedersachsen) sull’aggiudicazione degli appalti pubblici prevede che gli appalti per lavori siano assegnati solo alle imprese che si impegnino per iscritto a corrispondere ai loro dipendenti una retribuzione non inferiore a quella minima prevista dal contratto collettivo vigente. L’aggiudicatario è tenuto ad imporre detto obbligo anche ai subappaltatori e a controllarne il rispetto. L’inosservanza di siffatto obbligo è sanzionata con il pagamento di una penale convenzionale. L’impresa Objekt und Bauregie, in base a dette disposizioni, si è impegnata a corrispondere ai lavoratori impiegati nel cantiere dell’istituto penitenziario di Göttingen-rosdorf i salari previsti dal contratto collettivo «Settore edilizio» applicabile nel settore. Orbene, è stato accertato che un’impresa polacca, subappaltatrice della Objekt und Bauregie, ha versato ai suoi 53 operai impegnati nel cantiere solo il 46,57% del salario minimo previsto, circostanza constatata da un decreto penale di condanna nei confronti del responsabile principale dell’impresa polacca. Essendo stato risolto il contratto d’appalto in seguito alle indagini penali, il Land Bassa Sassonia ed il curatore fallimentare della Objekt und Bauregie controvertono sul punto se detta impresa sia tenuta a pagare una penale convenzionale di Eur 84. 934,31 (pari all’1% dell’ammontare dell’appalto) per violazione dell’obbligo relativo alle retribuzioni. L’oberlandesgericht Celle (Corte d’appello di Celle) è chiamato a pronunciarsi sulla controversia in appello. Nutrendo dei dubbi sulla legittimità delle disposizioni che stabiliscono una penale convenzionale, tale organo giurisdizionale chiede alla Corte di giustizia di dichiarare se la libera prestazione dei servizi si opponga ad un obbligo legale in forza del quale l’aggiudicatario di un appalto pubblico di lavori deve impegnarsi a corrispondere ai propri dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo vigente. Nella sentenza odierna la Corte ha dichiarato l’incompatibilità delle disposizioni in questione con la direttiva comunitaria relativa al distacco dei lavoratori. Essa rileva che la tariffa salariale prevista dal contratto collettivo «Settore edilizio» non è stata fissata secondo una delle modalità previste dalla direttiva in parola. Benché, infatti, in Germania viga un sistema secondo il quale i contratti collettivi possono essere dichiarati di applicazione generale, il contratto collettivo di cui trattasi non risulta esserlo stato. Peraltro, l’effetto vincolante del contratto collettivo «Settore edilizio» si estende solamente ad una parte del settore edilizio, poiché, da un lato, la normativa pertinente si applica unicamente agli appalti pubblici, e non anche agli appalti privati, e, dall’altro, il suddetto contratto collettivo non è stato dichiarato di applicazione generale. Di conseguenza, la legislazione del Land non rispetta le disposizioni della direttiva comunitaria relativa al distacco dei lavoratori che prevedono, a certe condizioni, che gli Stati membri, nell’ambito di una prestazione di servizi transnazionale, hanno il diritto di imporre tariffe minime salariali alle imprese stabilite in altri Stati membri. La Corte ha inoltre aggiunto che siffatta interpretazione della direttiva è confermata da una lettura della stessa alla luce del principio della libera prestazione dei servizi. Più specificamente, essa ritiene che la restrizione alla libera prestazione dei servizi derivante dall’obbligo di corrispondere ai dipendenti la retribuzione prevista dal contratto collettivo vigente non sia giustificata, nel caso di specie, dall’obiettivo di tutela dei lavoratori. Non è stato infatti dimostrato che la tutela derivante da una tale tariffa salariale, che, del resto, è superiore alla tariffa minima salariale applicabile in forza della normativa tedesca relativa al distacco dei lavoratori, sia necessaria ad un lavoratore del settore dell’edilizia solamente qualora quest’ultimo sia occupato nel contesto di un appalto di lavori pubblici e non quando lavori nell’ambito di un appalto privato .  
   
 

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