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Notiziario Marketpress di Lunedì 07 Aprile 2008
 
   
  AMBIENTE: LA COMMISSIONE EUROPE DEFERISCE LŽITALIA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA PER LA MANCATA ADOZIONE DI PIANI DI EMERGENZA IN CASO DI INCIDENTI GRAVI E CHIUDE UN PROCEDIMENTO RIGUARDANTE LA RETE "NATURA"

 
   
   Bruxelles, 7 aprile 2008 - La Commissione europea si appresta a deferire lŽItalia alla Corte di giustizia europea per il mancato completamento dei piani di emergenza in caso di incidenti rilevanti in impianti in cui sono presenti sostanze pericolose. Essa ha inoltre deciso di chiudere un procedimento contro lŽItalia riguardante la designazione di siti naturali protetti, in considerazione dei progressi significativi conseguiti nel 2007. Il commissario per lŽambiente Stavros Dimas ha dichiarato: "Le autorità italiane devono predisporre piani di emergenza intesi a proteggere i cittadini e lŽambiente dalle conseguenze di gravi incidenti industriali. È assolutamente indispensabile che gli impianti in cui vengono trattati materiali pericolosi dispongano di piani di emergenza in caso di incidenti. Le conseguenze di incidenti di questo tipo vanno evitate con ogni mezzo possibile. " Richiesta di pronuncia della Corte sui piani di emergenza intesi a far fronte ad incidenti gravi La Commissione si appresta a deferire lŽItalia alla Corte di giustizia europea per la mancata osservanza della normativa europea sul controllo delle conseguenze derivanti da incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose[1]. La direttiva, nota anche come direttiva Seveso Ii, impone agli Stati membri di predisporre piani di emergenza per le zone circostanti impianti industriali in cui vengono depositati o manipolati ingenti quantitativi di sostanze pericolose. Secondo il disposto della direttiva, le autorità degli Stati membri erano tenute a elaborare piani di emergenza per gli impianti suddetti entro il 3 febbraio 2002. NellŽottobre 2007 la Commissione ha inviato allŽItalia unŽultima lettera di richiamo che segnalava la mancanza dei necessari piani di emergenza in oltre il 20% degli impianti in cui venivano depositate o manipolate sostanze pericolose. Nelle due risposte trasmesse nel dicembre 2007, lŽItalia ha riconosciuto tale carenza e si è impegnata a elaborare i piani mancanti. Tuttavia lŽItalia non si è ancora conformata al disposto della direttiva e non vi sono elementi per ritenere che le carenze attuali saranno colmate entro breve. Ritenendo inaccettabile tale situazione, la Commissione ha deciso di deferire lŽItalia alla Corte di giustizia. Chiusura del procedimento relativo alle zone di protezione speciale A fronte dei progressi compiuti nel 2007 nella designazione di zone di protezione speciale, la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento intentato al riguardo contro lŽItalia. Nel 2003 la Corte di giustizia europea ha dichiarato che lŽItalia era venuta meno allŽobbligo di classificare numerose aree come zone di protezione speciale per la tutela di specie di uccelli e di altre specie migratorie ai sensi della direttiva "Uccelli selvatici". La rete di protezione presentava particolari lacune in Sicilia, Sardegna, Lombardia e Calabria (cfr. Ip/05/56). LŽitalia ha designato gli ultimi siti mancanti, raggiungendo un numero soddisfacente di zone di protezione speciale nelle varie regioni. La Commissione ritiene pertanto che essa si sia conformata alla sentenza della Corte di giustizia europea e può quindi chiudere il procedimento. Procedura giuridica LŽarticolo 226 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire nei confronti degli Stati membri che non adempiono ai loro obblighi. Se ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto comunitario tale da legittimare lŽapertura di un procedimento di infrazione, la Commissione invia allo Stato membro interessato una diffida o "lettera di costituzione in mora" (primo avvertimento scritto), invitandolo a presentare le sue osservazioni entro un termine ben preciso, in genere di due mesi. Alla luce della risposta dello Stato membro, o in assenza di risposta, la Commissione può decidere di formulare un "parere motivato" (secondo e ultimo avvertimento scritto), nel quale espone chiaramente e in via definitiva i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una violazione del diritto comunitario e invita lo Stato membro a adempiere entro un termine ben preciso, in genere di due mesi. Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Se la Corte di giustizia accerta che il trattato è stato violato, lo Stato membro inadempiente è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al diritto comunitario. LŽarticolo 228 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di procedere nei confronti di uno Stato membro che non si sia conformato a una precedente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, ancora una volta attraverso lŽinvio di un primo avvertimento scritto (lettera di costituzione in mora) e di un secondo e ultimo avvertimento scritto (parere motivato). Sempre a norma dellŽarticolo 228, la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere una sanzione pecuniaria allo Stato membro interessato. Per le sentenze della Corte di giustizia: http://curia. Eu. Int/en/content/juris/index. Htm .  
   
 

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