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Notiziario Marketpress di Lunedì 14 Aprile 2008
 
   
  LEGGE N. 48/08: PRINCIPALI MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

 
   
  All’articolo 244, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione». All’articolo 247 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente 1-bis: «Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione». All’articolo 248, comma 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «atti, documenti e corrispondenza presso banche» sono sostituite dalle seguenti: «presso banche atti, documenti e corrispondenza nonché dati, informazioni e programmi informatici». All’articolo 254 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l’autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall’imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato»; b) al comma 2, dopo le parole: «senza aprirli» sono inserite le seguenti: «o alterarli». Dopo l’articolo 254 del codice di procedura penale è inserito il seguente: «Art. 254-bis. – (Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni). – 1. L’autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali». All’articolo 256, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «anche in originale se così è ordinato,» sono inserite le seguenti: «nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto,». All’articolo 259, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità giudiziaria». All’articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «con altro mezzo» sono inserite le seguenti: «, anche di carattere elettronico o informatico,»; b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria». All’articolo 352 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi». All’articolo 353 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e l’accertamento del contenuto»; b) al comma 3, primo periodo, le parole: «lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza» sono sostituite dalle seguenti: «lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica,» e dopo le parole: «servizio postale» sono inserite le seguenti: «, telegrafico, telematico o di telecomunicazione». All’articolo 354, comma 2, del codice di procedura penale, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità» .  
   
 

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