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Notiziario Marketpress di
Lunedì 28 Aprile 2008 |
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PARLAMENTO EUROPEO: UN MEDIATORE PER LE CONTROVERSIE COMMERCIALI TRANSFRONTALIERE
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Strasburgo, 28 aprile 2008 - Il Parlamento ha approvato definitivamente una direttiva che intende promuovere la composizione amichevole delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale incoraggiando il ricorso alla mediazione. La direttiva chiede inoltre agli Stati membri di favorire l´elaborazione di codici volontari di condotta e la formazione dei mediatori per garantire la qualità del loro operato. Dovranno poi assicurare l´esecutività degli accordi raggiunti e la riservatezza dei mediatori. Il Parlamento ha approvato definitivamente una direttiva che intende facilitare l´accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e promuoverne la composizione amichevole incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un´equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario. L´aula ha infatti sottoscritto il compromesso raggiunto dalla relatrice Arlene Mccarthy (Pse, Uk) con il Consiglio che riprende la quasi totalità dei suggerimenti formulati dal Parlamento europeo nel corso della sua prima lettura. Il provvedimento potrà quindi entrare in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, mentre gli Stati membri avranno tre anni per adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per adeguarvisi. Prima di procedere il voto la relatrice ha sottolineato che la direttiva permetterà ai cittadini di avere «un accesso più rapido e meno costoso alla giustizia». In proposito, ha affermato che troppo spesso matrimoni che finiscono male comportano l´avvio di procedure giudiziarie lunghe, costose e penose. In particolare quando si tratta di decisioni sull´affidamento dei figli che, talvolta, sono prese dopo alcuni anni di processo. La direttiva si applica alle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale «tranne per i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinente legge applicabile». In particolare, essa non si estende alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell´esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii). Ai fini della direttiva, per "controversia transfrontaliera" si intende una controversia in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro (ad esclusione della Danimarca) diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia, il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale o l’obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale. Per "mediazione" si intende «un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l´assistenza di un mediatore». Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro e include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. La direttiva chiede agli Stati membri di incoraggiare «in qualsiasi modo da essi ritenuto appropriato» l´elaborazione di codici volontari di condotta da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono servizi di mediazione nonché l´ottemperanza agli stessi codici, così come qualunque altro efficace meccanismo di controllo della qualità riguardante la fornitura di servizi di mediazione. Dovrebbero inoltre promuovere la formazione iniziale e successiva dei mediatori «allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti». Gli Stati membri dovranno assicurare che le parti, o una di esse con l´esplicito consenso delle altre, abbiano la possibilità di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Il contenuto di tale accordo, tuttavia, non potrà essere reso esecutivo qualora risultasse contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se la legge di detto Stato membro non ne prevede l´esecutività. La direttiva precisa che il contenuto dell´accordo potrà essere reso esecutivo in una sentenza, in una decisione o in un atto autentico da un organo giurisdizionale o da un´altra autorità competente in conformità del diritto dello Stato membro in cui è presentata la richiesta. Poiché la mediazione deve avere luogo in modo da rispettare la riservatezza, gli Stati membri dovranno garantire che, a meno che le parti non decidano diversamente, né i mediatori né i soggetti coinvolti nell´amministrazione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale riguardo alle informazioni risultanti da un procedimento di mediazione o connesse con lo stesso. Questo principio, non si applica tuttavia, nei casi in cui ciò sia necessario per «superiori considerazioni di ordine pubblico dello Stato membro interessato» (come assicurare la protezione degli interessi superiori dei minori o per scongiurare un danno all´integrità fisica o psicologica di una persona) oppure nel caso in cui la comunicazione del contenuto dell´accordo risultante dalla mediazione sia necessaria ai fini dell´applicazione o dell´esecuzione di tale accordo. . |
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