Pubblicità | ARCHIVIO | FRASI IMPORTANTI | PICCOLO VOCABOLARIO
 













MARKETPRESS
  Notiziario
  Archivio
  Archivio Storico
  Visite a Marketpress
  Frasi importanti
  Piccolo vocabolario
  Programmi sul web








  LOGIN


Username
 
Password
 
     
   


 
Notiziario Marketpress di Lunedì 19 Maggio 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: SENTENZA SULLA CACCIA

 
   
  Nella causa C-503/06, Commissione / Italia, la Corte di Giustizia ha esaminato e ritenuto illegittime le deroghe della Regione Liguria al regime di protezione degli uccelli. La direttiva 79/409 ha lo scopo di garantire la protezione, la gestione e la regolazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo. Essa prevede anche la possibilità d talune deroghe per fini quali  ad es. La salute, la sicurezza pubblica, la sicurezza aerea, la prevenzione dei danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, la protezione della flora e della fauna. Fra le specie protette figura il fringuello mentre fra le specie cacciabili non è menzionato lo storno. Per la legislazione della Regione Liguria (Legge regionale n. 34/01) queste due specie sono cacciabili per un prelievo massimo stagionale pari a 150 unità per cacciatore per quanto riguarda lo storno e a 100 unità per cacciatore per quanto riguarda il fringuello. La Commissione ha messo in mora l´Italia nell´aprile 2006 ed ha introdotto un ricorso dinanzi alla CGCE impugnando la Legge regionale n. 36/06 (regime di deroghe alla direttiva). Con ordinanza 19 dicembre 2006, il presidente della Corte ha disposto la sospensione dell’applicazione della Legge regionale n. 36/06. La Commissione fa valere che la Legge regionale n. 34/01 identifica le specie cacciabili in maniera generale ed astratta, senza limiti di tempo, e che l’elenco delle specie non è sottoposto a revisione annuale obbligatoria ed è all’origine di provvedimenti esecutivi non conformi alla direttiva, quali le delibere della Giunta Regionale della Regione. La Legge regionale n. 35/06, che sostituisce la Legge regionale n. 34/01 a decorrere dal 1° novembre 2006, instaura un quadro generale per la concessione di deroghe che appare conforme alla normativa comunitaria, ma la Legge regionale n. 36/06, adottata lo stesso giorno, autorizza le deroghe in modo contrario alla direttiva per la stagione venatoria 2006/2007 per quanto riguarda la specie storno. La Repubblica italiana, nel contro ricorso presentato alla Corte, si limita a trasmettere gli argomenti della Regione Liguria riproducendoli testualmente, ma senza farli propri. Essa non chiede il rigetto del ricorso della Commissione e neppure alla condanna di quest’ultima alle spese. Al contrario, condivide l’analisi della Commissione ha proposto, dinanzi alla Corte costituzionale, un ricorso sulla costituzionalità della Legge regionale n. 34/01 sulle stesse basi del presente ricorso per inadempimento. A seguito dell’adozione e dell’applicazione, da parte della Regione Liguria, di una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabilite all’art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, secondo la Corte, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di quest’ultima.  
   
 

<<BACK