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Notiziario Marketpress di Giovedì 12 Giugno 2008
 
   
  PARLAMENTO EUROPEO: ACCESSO AL MERCATO DEI SERVIZI PER GLI AUTOBUS

 
   
  Bruxelles, 12 giugno 2008 - Pronunciandosi sul regolamento che fissa regole comuni di accesso al mercato dei servizi per i bus, il Parlamento europeo propone di esonerare dall´autorizzazione i servizi transfrontalieri nel raggio di 50 km dai confini e di escludere l´orario di lavoro dalle disposizioni nazionali applicabili ai trasportatori che esercitano il cabotaggio. Chiede poi di infliggere sanzioni solo in caso di infrazioni gravi corredandole, se del caso, di pene pecuniarie, e di prevedere una deroga sui periodi di riposo. A seguito dell´approvazione di due relazioni riguardo al trasporto stradale durante la scorsa sessione, l´Aula ha approvato con 587 voti favorevoli, 54 contrari e 6 astensioni la relazione di Mathieu Grosch (Ppe/de, Be) sulla proposta che - rivedendo e consolidando due regolamenti vigenti - fissa regole comuni di accesso al mercato dei servizi per i bus e mira a rafforzare la capacità e la competenza delle autorità nazionali per attribuire o ritirare a un trasportatore la licenza se esso commette delle infrazioni alla legislazione Ue. La proposta prevede poi di rendere più semplice e rapida la procedura di autorizzazione dei servizi regolari di trasporto e introduce una licenza comunitaria più semplice e normalizzata. Il regolamento si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus, nel territorio della Comunità da vettori per conto terzi o per conto proprio che sono stabiliti in uno Stato membro, in cui sono immatricolati i veicoli atti a trasportare più di nove persone, conducente compreso. In caso di un trasporto in partenza da uno Stato membro ed a destinazione di un paese terzo e viceversa, il regolamento si applica per il tragitto effettuato in transito sui territori dell´Ue. Si applica inoltre ai servizi nazionali di trasporto passeggeri effettuati a titolo temporaneo da un operatore non residente per conto terzi. Non si applica, invece, al tragitto effettuato sul territorio dello Stato membro in cui i viaggiatori sono presi a bordo o deposti, fintanto che non sia stato concluso il necessario accordo tra la Comunità ed il paese terzo in questione. Con un emendamento, i deputati precisano inoltre che il regolamento non si deve applicare né ai vettori che hanno accesso soltanto al mercato nazionale di servizi di trasporto con autobus né alle licenze loro rilasciate dagli Stati membri di stabilimento di detti vettori. In forza al regolamento, qualsiasi vettore per conto terzi dovrebbe essere autorizzato ad effettuare servizi regolari, compresi servizi regolari specializzati e servizi occasionali con autobus, «senza discriminazione motivata dalla sua nazionalità o dal suo luogo di stabilimento» purché, tra le altre cose, sia autorizzato nello Stato di stabilimento ad effettuare trasporti a mezzo autobus. Il regolamento, inoltre, subordina il trasporto internazionale di viaggiatori a mezzo autobus a una licenza comunitaria rilasciata - per cinque anni rinnovabili - dalle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento. Per “servizi regolari”, il regolamento intende i servizi «che assicurano il trasporto di viaggiatori con una frequenza e su un itinerario determinato e che possono prendere a bordo e deporre i viaggiatori alle fermate preventivamente stabilite». Per quelli soggetti a autorizzazione, quest´ultima abilita il titolare ad effettuare servizi regolari nel territorio di tutti gli Stati membri su cui si svolge l’itinerario del servizio. L’impresa può utilizzare veicoli di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee e eccezionali. Un emendamento, peraltro, propone di dare facoltà agli Stati membri di dispensare dalla procedura di autorizzazione i servizi regolari transfrontalieri entro il limite di 50 km dalla frontiera. I deputati, d´altra parte, propongono di sopprimere la norma che consente agli Stati membri di sospendere ovvero ritirare l’autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus, dopo un preavviso di 6 mesi, qualora comprometta gravemente la vitalità di un servizio comparabile gestito in base a un contratto che fissa un obbligo di servizio pubblico sulle tratte dirette interessate. Ritengono infatti che, dopo aver rilasciato l´autorizzazione di cinque anni, il suo ritiro potrebbe avere conseguenze negative per l´impresa che basa la sua attività e i suoi investimenti sull´autorizzazione stessa. Salvo in caso di forza maggiore, il regolamento impone all’impresa che gestisce un servizio regolare di adottare, sino alla scadenza dell’autorizzazione, tutte le misure necessarie per garantire un servizio di trasporto che risponda alle norme di continuità, regolarità e capacità, nonché alle altre condizioni fissate dall’autorità competente. L’impresa di trasporto è tenuta, inoltre, a pubblicare l’itinerario su cui si effettua il servizio, le fermate, gli orari, le tariffe e le altre condizioni di esercizio. I servizi di trasporto di cabotaggio - In forza alla proposta della Commissione, qualsiasi vettore che svolga l’attività di trasporto di viaggiatori su strada per conto terzi, titolare di una licenza comunitaria è autorizzato a effettuare i trasporti di cabotaggio. Questi sono ammessi per i servizi regolari specializzati, purché siano contemplati da un contratto stipulato tra l’organizzazione e il vettore nonché per i servizi occasionali. Sono ammessi anche per i servizi regolari eseguiti da un vettore non residente nello Stato membro ospitante durante un servizio regolare internazionale, ad eccezione dei servizi di trasporto che soddisfano le esigenze di un centro o di un agglomerato urbano e quelle del trasporto fra detto centro o agglomerato e le periferie. Il regolamento precisa peraltro che i trasporti di cabotaggio non possono essere eseguiti «indipendentemente» dal servizio internazionale. Inoltre, approvando un emendamento proposto dal Pse, l´Aula ha inserito un nuovo articolo che, in caso di «grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionale» in una determinata zona geografica «dovuta al cabotaggio», attribuisce agli Stati membri la facoltà di deferire la questione alla Commissione «ai fini dell´adozione di misure di salvaguardia». In questo caso, lo Stato membro in questione deve fornire alla Commissione le informazioni necessarie, comunicandole le misure che intende adottare per quanto riguarda i vettori residenti. La "grave perturbazione" è tale se si registra un «grave e durevole» eccesso dell´offerta rispetto alla domanda «che implica una minaccia alla stabilità finanziaria e alla sopravvivenza di un numero cospicuo di vettori che effettuano servizi di trasporto passeggeri». La Commissione dovrà quindi esaminare la situazione e decidere se siano o meno necessarie le misure di salvaguardia, adottandole in caso affermativo per un periodo non superiore a sei mesi. Tale questione, inoltre, può anche essere deferita al Consiglio che, a maggioranza qualificata, può anche adottare una decisione diversa. I trasporti di cabotaggio sono soggetti alle disposizioni in vigore nello Stato membro ospitante (fatta salva l’applicazione della normativa comunitaria) per quanto riguarda le condizioni che disciplinano il contratto di trasporto, i pesi e le dimensioni dei veicoli stradali, le disposizioni relative al trasporto di talune categorie di viaggiatori come scolari, bambini e persone con ridotte capacità motorie, nonché l´Iva sui servizi di trasporto. La proposta della Commissione include in questa lista anche l´orario di lavoro, i tempi di guida e i periodi di riposo. Un emendamento, invece, sopprime il riferimento all´orario di lavoro. I deputati ritengono infatti che, poiché gli Stati membri hanno disposizioni divergenti, è impossibile rispettare le norme in materia quando si viaggia attraverso diversi paesi. Chiedono inoltre di includere la questione del distacco dei lavoratori. Le sanzioni in caso di infrazioni - La proposta della Commissione prevede che, «in caso di un´infrazione grave o di infrazioni minori e ripetute» alle normative comunitarie in materia di trasporti su strada commesse o accertate in qualsiasi Stato membro, in particolare per quanto riguarda le norme applicabili ai veicoli, ai tempi di guida e ai periodi di riposo dei conducenti, le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento del vettore che ha commesso l´infrazione devono emettere una diffida e possono in particolare imporre delle sanzioni amministrative, come il ritiro della licenza comunitaria. Nel caso del cabotaggio, la sanzione può consistere nel divieto temporaneo di effettuare tale servizio nello Stato membro ospitante. Un emendamento cancella il riferimento alle infrazioni minori e ripetute e chiede di inserire la possibilità di infliggere pene pecuniarie. I deputati osservano infatti che le infrazioni sono al momento interpretate e trattate in modo diverse dagli Stati membri e ritengono che la sanzione pecuniaria possa essere più efficace. Inoltre, le autorità competenti degli Stati membri devono vietare ai vettori di effettuare sul loro territorio trasporti internazionali di viaggiatori qualora siano incorsi «ripetutamente in gravi infrazioni nei confronti della normativa comunitaria in materia di trasporti su strada». Un emendamento aggiunge che, per poter imporre tale divieto, deve essere stata adottata «una decisione finale dopo che sono state adite tutte le vie legali di riesame disponibili per l´operatore». I deputati intendono così garantire un trattamento corretto degli operatori. Gli Stati membri devono poi provvedere affinché le infrazioni delle normative comunitarie in materia di trasporti su strada, commesse da vettori stabiliti nel loro territorio che hanno dato luogo a una sanzione, così come le sanzioni adottate, siano registrate nel registro nazionale delle imprese di trasporto stradale. Periodi di riposo - Al fine di incoraggiare i servizi di trasporto con pullman, «soprattutto per i turisti a basso reddito» e per «promuovere il turismo delle regioni», il Parlamento ha approvato (con 591 voti favorevoli e 18 contrari) un emendamento sostenuto da Ppe/de, Pse e Alde, che introduce una deroga alla regola dei 12 giorni per viaggi di andata e ritorno in pullman stabilita dal regolamento relativo all´armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada. In forza a questa deroga, il conducente che effettua un servizio di trasporto internazionale occasionale - principalmente caratterizzato dal fatto di trasportare gruppi costituiti su richiesta di un committente o del vettore stesso - può rinviare il suo periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutive al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare. Fermo restando l´obbligo di rispettare il periodo di riposo quotidiano. L´emendamento precisa peraltro che questa possibilità è offerta purché il servizio di trasporto internazionale occasionale comprenda almeno un periodo di 24 ore in uno Stato membro o in un paese terzo diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio e purché il tempo di riposo settimanale dopo il ricorso alla deroga sia almeno un periodo di riposo settimanale regolare di 45 ore. Inoltre, occorre che un riposo compensativo di 24 ore sia preso in blocco prima della fine della terza settimana che fa seguito al ricorso alla deroga. Nel caso in cui la guida abbia luogo durante tutto il periodo fra le 22. 00 e le 6. 00, occorre che vi siano due conducenti a bordo del veicolo o che il periodo di guida sia ridotto a tre ore. Infine, l´emendamento stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2014, il ricorso a tale deroga è possibile solo quando si utilizzano veicoli dotati di un´apparecchiatura di registrazione. Non è escluso che il Consiglio dei Ministri - che si riunirà il prossimo 13 giugno - possa approvare tutti i suggerimenti del Parlamento, permettendo così la chiusura della procedura e l´adozione definitiva del regolamento. In questo caso, dovrebbe valere l´emendamento adottato dall´Aula secondo il quale il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell´Ue e sarà applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2009. .  
   
 

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