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Notiziario Marketpress di Giovedì 12 Giugno 2008
 
   
  AIUTI DI STATO: LA COMMISSIONE EUROPEA AVVIA UN´INCHIESTA APPROFONDITA SUL PRESTITO DI 300 MILIONI DI EURO CONCESSO DALLO STATO ITALIANO AD ALITALIA

 
   
  Bruxelles, 12 giugno 2008 - La Commissione europea ha deciso di aprire un´inchiesta approfondita per verificare la compatibilità del prestito concesso dallo Stato italiano ad Alitalia con le regole comunitarie in materia di aiuti di Stato. In questa fase la Commissione ritiene che tale prestito, che la compagnia aerea italiana ha la facoltà di imputare in conto capitale, potrebbe costituire un aiuto incompatibile con il mercato comune. L´inchiesta consentirà a tutte le parti interessate di presentare le proprie osservazioni. Con decreto-legge del 22 aprile 2008 le autorità italiane hanno concesso ad Alitalia un prestito di 300 milioni di euro per consentirle di far fronte alla situazione nella quale si trova. Con un secondo decreto-legge del 27 maggio 2008 esse hanno concesso ad Alitalia la facoltà di imputare l´importo del prestito in conto capitale. Tale facoltà è volta a consentire alla compagnia di preservare il valore del proprio capitale per scongiurare l´apertura di una procedura concorsuale e permetterne l´eventuale privatizzazione. In questa fase la Commissione considera che tale misura a favore di Alitalia potrebbe costituire un aiuto di Stato incompatibile con le regole comunitarie in vigore e potrebbe pertanto conferirle un vantaggio ingiustificato nei confronti dei suoi concorrenti. In linea di massima lo Stato italiano non può più concedere aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione ad Alitalia, poiché quest´ultima ne ha già beneficiato. L´apertura di questa procedura deve consentire alla Commissione di analizzare in modo approfondito la natura esatta di questa misura e le condizioni della sua concessione ad Alitalia, per determinare se si tratti di un aiuto di Stato ai sensi del trattato. In questo contesto la Commissione valuterà se un investitore privato avrebbe agito nello stesso modo del governo italiano. L´apertura di un´inchiesta approfondita, che non pregiudica in alcun modo la decisione finale della Commissione, consentirà a tutte le parti interessate al dossier di esprimere il proprio punto di vista. Domande e risposte - Qual è l´oggetto dell´indagine avviata dalla Commissione con la decisione dell´11 giugno 2008? La Commissione intende svolgere un´indagine approfondita sulle misure adottate nelle ultime settimane dal governo italiano a favore di Alitalia. Il procedimento formale di indagine che è stato avviato riguarda il prestito di 300 milioni di euro concesso dallo Stato italiano alla compagnia aerea per fare fronte alla difficile situazione nella quale versa attualmente (decreto legge del 22 aprile 2008). Il procedimento concerne anche la facoltà concessa ad Alitalia di iscrivere l´importo del prestito nel capitale proprio per far fronte alle perdite, preservare il capitale sociale ed evitare una procedura d’insolvenza (decreto legge del 27 maggio 2008). - Che ne è della sospensione della misura in esame? Si ricorda che l´avvio del procedimento di indagine ha, in ogni caso, un effetto sospensivo. Inoltre, la Commissione può, se lo ritiene necessario, adottare una decisione di sospensione dell´aiuto. Si tratta unicamente di una facoltà a sua disposizione, di rado utilizzata. L´ultima volta che la Commissione ha adottato, simultaneamente, una decisione di avvio del procedimento formale di indagine ed una decisione di sospensione è stato nel 2005, in merito ad un regime di aiuti[1] (vantaggio economico concesso a più imprese e distribuito nel tempo). In quel caso, occorreva fermare il procedimento di concessione degli aiuti alle imprese. Nel caso in oggetto, la collaborazione con le autorità italiane è buona e la Commissione non ha pertanto ritenuto necessario ordinare la sospensione. La Commissione è tuttavia libera di valersi di tale facoltà, secondo l´evoluzione del caso. - Quali sono le questioni essenziali riguardanti il prestito alle quali la Commissione dovrà trovare una risposta nel corso dell´indagine? Le due questioni essenziali sono 1) accertare se la misura configuri un aiuto di Stato ai sensi del trattato e 2) stabilire se l´aiuto sia compatibile con il mercato comune. Alitalia ha già beneficiato di aiuti per la ristrutturazione (2001) e per il salvataggio (2004). Pertanto, lo Stato italiano non può più, di norma, concederle aiuti. La Commissione dovrà dunque stabilire se al posto dello Stato italiano un investitore privato operante in normali condizioni di mercato avrebbe adottato la misura in esame. Se così è, la misura in oggetto non costituisce un aiuto. In caso contrario, si tratta di un aiuto di Stato ai sensi del trattato. Nel quadro dell’analisi, la Commissione tiene conto in particolare della situazione finanziaria dell´impresa interessata e delle condizioni per la concessione dell´aiuto (tasso di interesse, condizioni di rimborso). - Nel quadro dell´analisi si terrà conto degli eventuali annunci di acquisto della compagnia da parte di investitori privati? Nell´esaminare il caso la Commissione terrà conto di tutte le informazioni che le saranno trasmesse dalle autorità italiane e dalle parti interessate (concorrenti). Va tuttavia ricordato che il carattere di aiuto di Stato di una misura statale deve essere valutato al momento della sua concessione. - Alitalia può beneficiare di nuovo di un aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione? Secondo gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, un´impresa può beneficiare, in un periodo di 10 anni, soltanto di un aiuto per il salvataggio e/o per la ristrutturazione[2]. È il principio dell’"aiuto una tantum". Avendo beneficiato di un aiuto per il salvataggio nel 2004, Alitalia non può dunque più beneficiarne fino al 2014. - L´eventuale annullamento, il 9 luglio prossimo, della decisione della Commissione del 18 luglio 2001 che ha considerato l´aiuto per la ristrutturazione autorizzato nel 1997 come aiuto compatibile avrà un’influenza sul trattamento dell’aiuto in esame? Nell´ipotesi di un annullamento, l´applicazione ad Alitalia del principio dell’"aiuto una tantum" verrà rimessa in discussione? Non vi sono legami diretti tra la decisione riguardante la ricapitalizzazione del 1997/2001 e l’aiuto oggetto dell´indagine approfondita aperta dalla Commissione l´11 giugno 2008. Anche qualora la prima decisione fosse annullata dal tribunale, Alitalia ha beneficiato di un aiuto per il salvataggio nel 2004 e, secondo il principio dell’aiuto "una tantum", oggi non può più beneficiare di nuovi aiuti per il salvataggio e/o per la ristrutturazione. - L´adozione di un nuovo decreto legge, il 3 giugno 2008, relativo alle condizioni applicabili nell´ipotesi di una privatizzazione di Alitalia ha un´influenza sulla presente indagine? Il nuovo decreto legge riguarda, a quanto pare, le condizioni alle quali potrebbe avere luogo una privatizzazione della compagnia. Si tratta di un´ipotesi che finora non si è realizzata. A priori, il decreto non ha un´influenza diretta e immediata sulla misura oggetto dell´indagine avviata oggi. La Commissione intende tuttavia raccogliere informazioni supplementari al riguardo e non è in grado, in questa fase, di fare ulteriori commenti. Antefatti 1. I fatti Nel corso di una riunione tenutasi il 23 aprile 2008 le autorità italiane hanno informato la Commissione che il 22 aprile 2008 il Consiglio dei Ministri italiano aveva approvato la concessione di un prestito di 300 milioni di euro alla compagnia Alitalia per permetterle di fare fronte alla situazione in cui versa attualmente. In quella occasione le autorità italiane avevano consegnato alla Commissione il decreto legge 22 aprile 2008 di concessione del prestito di 300 milioni di euro a Alitalia. Il 27 maggio 2008 le autorità italiane hanno adottato il decreto legge n. 93 che concede ad Alitalia la facoltà di iscrivere l´importo del prestito nel capitale proprio per far fronte alle perdite. Questa facoltà mira a permettere a Alitalia di preservare il valore del suo capitale per impedire che scatti la procedura d’insolvenza ("procedura concorsuale") e a lasciare aperta la prospettiva di una privatizzazione. Molti denunzianti, fra cui alcune compagnie aeree concorrenti, hanno presentato denunce in merito alla concessione alla compagnia del prestito iscrivibile nel capitale proprio. Il 3 giugno 2008 le autorità italiane hanno adottato un terzo decreto legge (n. 97) che consente di derogare, in caso di privatizzazione di Alitalia, alle norme di diritto comune in materia di privatizzazione: in tal caso non sarebbe più necessario che la procedura di selezione dell´acquirente sia trasparente e aperta. 2. Stato del procedimento La Commissione ha deciso, con decisione dell´11 giugno 2008, di avviare il procedimento formale di indagine. Nell´ambito del procedimento, i terzi interessati e le autorità italiane potranno trasmettere le loro osservazioni alla Commissione. La Commissione dovrà analizzare le informazioni che le saranno trasmesse nell´ambito dell’indagine approfondita. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione adotterà la decisione finale. In materia di aiuti di Stato, la Commissione può, in esito all´avvio di un procedimento formale d’indagine, adottare tre tipi di decisioni: 1) una decisione "non aiuto", 2) una decisione "aiuto compatibile con il mercato comune", 3) una decisione negativa: aiuto incompatibile con il mercato comune (con eventuale richiesta di recupero se l´aiuto è illegale, vale a dire se l’aiuto non è stato notificato alla Commissione prima della concessione). Cronologia delle decisioni riguardanti Alitalia adottate dalla Commissione dal 1997 Decisione del 15 luglio 1997: la ricapitalizzazione di Alitalia, conferimento di capitali per 2750 miliardi di lire italiane, è un aiuto di Stato compatibile con il mercato comune ai sensi dell´articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato Ce (a condizione che siano rispettati alcuni impegni). Ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado proposto da Alitalia. Il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione. Decisione del 18 luglio 2001: dato che la decisione del 15 luglio 1997 è stata annullata dal Tribunale di primo grado, la Commissione ha adottato una nuova decisione relativa alla stessa ricapitalizzazione del 15 luglio 1997. Ai sensi di questa decisione, la Commissione è giunta alla stessa conclusione della decisione del 1997: aiuto di stato compatibile con il mercato comune. Alitalia ha nuovamente presentato ricorso, ancora pendente, contro la decisione dinanzi al Tribunale di primo grado (causa T-301/01). La sentenza del tribunale sarà pronunciata il 9 luglio. Decisione del 19 giugno 2002: la Commissione autorizza la terza tranche (129 milioni di euro) dell´aiuto per la ristrutturazione approvato con la decisione del 18 luglio 2001 e autorizza, in quanto non aiuto (il criterio dell´investitore privato è rispettato) una nuova ricapitalizzazione fino a 1,4 miliardi di euro (di cui il 62% da risorse statali). Ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado proposto da Air One (T-344/02). Il ricorso è attualmente pendente. Decisione del 20 luglio 2004: la Commissione autorizza un aiuto per il salvataggio sotto forma di una garanzia dello Stato per un prestito ponte di 400 milioni di euro: aiuto compatibile con il mercato comune. .  
   
 

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