L´intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è un mezzo di ricerca della prova disciplinato dall´art. 266 e seguenti del codice di procedura penale. L’intercettazione è consentita solo nei procedimenti relativi ai seguenti reati: delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4; delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4; delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; delitti di contrabbando; reati di ingiuria (594 c. P. ), minaccia (612 c. P. ), molestia o disturbo alle persone (660 c. P. ) col mezzo del telefono; delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale. L’intercettazione è disposta con decreto motivato del pubblico ministero (Pm) dopo autorizzazione del giudice per indagini preliminari (Gip) e compiuta dalla Polizia giudiziaria.