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Notiziario Marketpress di Giovedì 19 Giugno 2008
 
   
  PARLAMENTO EUROPEO: MENO MORTI SULLE STRADE GRAZIE AD AUTO PIÙ SICURE

 
   
  Strasburgo, 19 giugno 2008 - Il Parlamento ha approvato definitivamente un regolamento volto a migliorare la sicurezza di pedoni e ciclisti in caso d´urto con veicoli a motore attraverso il rafforzamento di alcune norme per l´omologazione di auto, Suv e veicoli commerciali leggeri. Si tratta, in particolare, di introdurre un dispositivo omologato di assistenza alla frenata (che rafforza l´efficacia dell´Abs) e di garantire minori danni in caso d´urto frontale. Dovranno inoltre essere esaminati i sistemi anticollisione. Si stima che ogni anno, nell´Ue25, vengono uccisi 8. 000 utenti della strada vulnerabili, tra ciclisti e pedoni, mentre 300. 000 riportano lesioni a causa degli incidenti. Obiettivo della proposta è rafforzare i requisiti comunitari volti ad accrescere la sicurezza dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili in caso di lesioni dovute all’urto con un veicolo a motore. Tali requisiti sono attualmente contenuti nella direttiva 2003/102/Ce ma, da una valutazione di fattibilità, è emerso che alcuni di questi «non sono applicabili». Approvando con 642 voti favorevoli, 8 contrari e 7 astensioni la relazione di Francesco Ferrari (Alde/adle, It), il Parlamento ha fatto proprio un maxi-emendamento di compromesso negoziato dal relatore con il Consiglio sul regolamento che stabilisce i requisiti per la costruzione e il funzionamento dei veicoli e dei sistemi di protezione frontale al fine di ridurre il numero e la gravità delle lesioni subite dai pedoni e dagli altri utenti della strada vulnerabili in caso di urto. Il nuovo regolamento, che accoglie gran parte delle richieste dei deputati, è direttamente applicabile e sarà il fondamento giuridico di tutta una serie di prove o test volti a garantire un livello adeguato di sicurezza in casi d´urto. Il regolamento si applica ai veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (categoria M1), ai veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t (categoria N1) e ai sistemi di protezione frontale montati come elementi originali su tali veicoli o commercializzati come entità tecniche separate da montare sugli stessi veicoli. Per i veicoli commerciali e le automobili private derivate dai veicoli commerciali (con una massa superiore a 2. 500 kg) che hanno una specifica caratteristica nella posizione del conducente sono previste delle deroghe. Sistema di assistenza alla frenata - In forza al regolamento, i costruttori dovranno garantire che i veicoli commercializzati saranno dotati di un dispositivo omologato di assistenza alla frenata conforme ai requisiti fissati dal provvedimento stesso. Si tratta del sistema Bas (Brake assistant system) che assiste il conducente nel caso in cui non imprima sul pedale del freno la forza necessaria per attivare l´Abs (Anti-lock braking system). In mancanza, si provoca infatti un allungamento della frenata comportando, perciò, un rischio. In altre parole, se in caso di emergenza il pedale del freno non fosse pigiato con la necessaria forza, il Bas applicherebbe la pressione massima possibile istantaneamente. Sarebbe l´Abs ad occuparsi del non bloccaggio delle ruote, senza il quale il Bas non potrebbe esistere. Per quanto riguarda il calendario d´attuazione di questa norma, il compromesso accoglie la proposta della Commissione di imporre alle case automobilistiche l´obbligo di dotare di tale dispositivo i nuovi "tipi di veicoli" (ossia quelli non ancora sul mercato) entro 9 mesi, ma anticipa da 78 a 72 mesi il termine per quelli commerciali. Nel caso invece dei "nuovi veicoli", quelli già omologati in base alle attuali norme, tale termine è fissato a 24 mesi, anche per le auto di massa superiore al 2. 500 kg (in pratica i grandi Suv) per le quali la Commissione aveva proposto 78 mesi. Per i veicoli commerciali è invece confermata la scadenza di 78 mesi. Protezione frontale - Le autorità nazionali dovranno rifiutare di rilasciare l’omologazione Ce o l’omologazione nazionale ad un nuovo tipo di veicolo dotato di un sistema di protezione frontale o ad un nuovo tipo di sistema di protezione frontale fornito come entità tecnica separata, che non risulti conforme ai requisiti del regolamento. Le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, dovranno quindi considerare i certificati di conformità non validi, rifiutare l’immatricolazione e vietare la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non rispettano le condizioni stabilite. Questi requisiti riguardano una serie di crash test per valutare le conseguenze di un urto tra il sistema di protezione frontale e un pedone. Più in particolare, si tratta di testare l´urto dell’arto inferiore contro il paraurti, della coscia contro il bordo anteriore del cofano e della testa di bambino e di un adulto contro la superficie del cofano, della coscia contro il bordo anteriore del cofano e della testa di un adulto contro il parabrezza. Occorre anche realizzare delle prove volte ad individuare la soglia di funzionamento in cui si attiva il sistema antibloccaggio dei freni (Abs) e a verificare che il dispositivo di assistenza alla frenata si attivi correttamente in modo da assicurare la massima decelerazione del veicolo. Per quanto riguarda i tempi d´attuazione di tale disposizione, distinta in due fasi, il compromesso anticipa la fine della prima fase per i nuovi veicoli al 31 dicembre 2012, rispetto alla proposta della Commissione che prevedeva 5 anni dall´adozione del provvedimento (ossia giugno 2013). Anche per la seconda fase - che va distinta tra nuovi tipi di veicoli e veicoli nuovi e, all´interno di queste categorie, in funzione della loro massa e della loro destinazione (commerciale o no) - il compromesso anticipa di 6-12 mesi (rispetto alla proposta della Commissione) il periodo entro cui si deve ottemperare ai requisiti fissati dal regolamento. Più in particolare, si va da 48 mesi (contro 56) per i nuovi tipi di auto con massa inferiore a 2. 500 kg a 126 mesi (contro 138) per i nuovi veicoli di peso superiore (i Suv) e per i veicoli commerciali. Sistemi anticollisione - Come richiesto dai deputati, sulla base di una valutazione della Commissione, i veicoli equipaggiati con sistemi anticollisione potranno non essere tenuti a soddisfare alcuni requisiti stabiliti dal regolamento relativi alle prove ai fini del rilascio di un’omologazione Ce o nazionale riguardo alla protezione dei pedoni, oppure per l’immatricolazione e la messa in circolazione. Attualmente, però, non esistono sul mercato sistemi anticollisione che siano effettivamente sempre in grado di identificare correttamente i pedoni o altri utenti vulnerabili e potrebbero essere necessari diversi anni prima che questo dispositivo di sicurezza attiva possa eventualmente sostituire le disposizioni di sicurezza passiva (progettazione dei veicoli). Pertanto, la Commissione, previa valutazione dell´utilizzazione di queste tecnologie, potrà proporre modifiche al regolamento, fermo restando che qualsiasi misura proposta garantisca livelli di protezione almeno equivalenti, in termini di efficacia effettiva, a quelli raggiunti con i requisiti indicati dal regolamento. Valutazione e eventuali modifiche - In forza al regolamento, dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore e in seguito ogni anno, le autorità nazionali saranno tenute a fornire alla Commissione i risultati del monitoraggio sulla prova d´urto della coscia contro il bordo anteriore del cofano ad una velocità d´urto di 40 km/h e sulla prova d´urto della testa di adulto contro il parabrezza a 35 km/h. In base ai risultati del monitoraggio la Commissione potrà adottare opportune misure di attuazione, intese modificare elementi non essenziali del regolamento. Sulla base delle informazioni pertinenti comunicate dalle autorità di omologazione e dalle parti interessate e di studi indipendenti, dovrà inoltre seguire gli sviluppi tecnici del rafforzamento dei requisiti di sicurezza passiva, del servofreno e di altre tecnologie di sicurezza attiva che possano garantire una miglior protezione di utenti della strada vulnerabili. Entro cinque anni dall´entrata in vigore del regolamento, poi dovrà valutare la fattibilità e l´utilizzo di tali requisiti rafforzati di sicurezza passiva, e valutare il funzionamento del provvedimento, con riferimento all´impiego e all´efficacia del servo freno e di altre tecnologie. La Commissione dovrà presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio accompagnata da opportune proposte in materia. .  
   
 

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