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Notiziario Marketpress di Lunedì 30 Giugno 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE DICHIARA INCOMPATIBILI CON IL MERCATO TALUNI AIUTI ALLA OLIMPIAKI AEROPORIA YPIRESIES

 
   
  Lo scorso 25 giugno con la sentenza pronunciata nella causa T-268/06 (Olympiaki Aeroporia Ypiresies / Commissione 2008) il Tribunale di primo grado ha annullato parzialmente la decisione della commissione che dichiara incompatibili con il mercato comune taluni aiuti versati alla Olympiaki Aeroporia Ypiresies per i danni conseguenti agli avvenimenti dell’11 settembre. L’evento eccezionale e il danno generato possono essere direttamente connessi anche in assenza di simultaneità. In seguito agli attentati dell’11 settembre 2001, la Commissione ha adottato una comunicazione relativa alle loro ripercussioni sull’industria dei trasporti aerei. In tale comunicazione la Commissione ha ritenuto che – considerato il carattere eccezionale degli eventi dell’11 settembre – le disposizioni in materia di aiuti di Stato potevano consentire, a talune condizioni, l´indennizzo dei costi sostenuti per la chiusura dello spazio aereo americano per quattro giorni (dall’11 al 14 settembre 2001) nonché per l´aumento dei premi assicurativi. Nel 2002 le autorità elleniche hanno comunicato alla Commissione le modalità di calcolo dell´indennizzo a favore della Olympiaki Aeroporia Ypiresies: esso riguardava il lucro cessante relativo al trasporto dei passeggeri e delle merci, le spese di distruzione di merci deperibili, le spese di controllo di sicurezza supplementari, le spese di richiamo di un volo Atene-new York e di annullamento del volo di ritorno l’11 settembre 2001, le spese relative all’atterraggio e alla permanenza a Halifax (dall’11 al 15 settembre 2001) di un volo inizialmente previsto a destinazione di Toronto, le spese per voli straordinari di rimpatrio («ferry flights») il 18, il 20 e il 26 settembre 2001, ed infine le spese relative agli straordinari del personale nonché le spese di sicurezza supplementari. L´importo di Eur 4 827 586,21 è stato erogato alla Oay nel luglio 2002. Nel 2006, in esito ad un procedimento formale di esame, la Commissione ha deciso che l’aiuto di Stato era compatibile con il mercato comune con riferimento all´indennizzo versato per il periodo dall’11 al 14 settembre 2001, per un importo massimo pari a Eur 1. 962. 680. Tale importo riguardava l´annullamento dei sette voli andata-ritorno a destinazione di New York, Tel Aviv, Toronto via Montreal e Boston, l´atterraggio e la permanenza ad Halifax del volo inizialmente previsto a destinazione di Toronto ed il richiamo del volo dell’11 settembre 2001. Invece la Commissione ha considerato che l’annullamento dei voli del 15 e 16 settembre 2001, nonché i «ferry flights» erano riconducibili a semplici ripercussioni indirette degli attentati. Essa ha quindi ingiunto il recupero di qualsiasi somma versata a titolo di aiuto superiore ad Eur 1. 962. 680. L’oay ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione della Commissione nella parte in cui fissa l’importo massimo dell’indennizzo compatibile col mercato comune ad Eur 1. 962. 680. Essa ha contestato la tesi secondo cui qualsiasi danno che sia sorto dopo il 14 settembre 2001 non presenterebbe alcun nesso di causalità con gli attentati dell’11 settembre. Il Tribunale ricorda che la stessa decisione della Commissione indica che non soltanto gli attentati, ma anche la chiusura dello spazio aereo americano (11-14 settembre 2001) costituiscono un evento eccezionale. Pertanto un aiuto inteso ad indennizzare un danno sorto dopo il 14 settembre 2001, ma che presenta un nesso diretto di causalità con l’evento eccezionale e che è stato valutato con precisione deve essere dichiarato compatibile con il mercato comune. Peraltro, l’esistenza di un nesso diretto tra l’evento eccezionale e il danno cagionato non presuppone la loro simultaneità. Il Tribunale annulla la decisione della Commissione per quanto riguarda l’indennizzo per l’annullamento, il 15 settembre 2001, del volo a destinazione di Toronto per il motivo che gli elementi su cui si è basata l’istituzione comunitaria al fine di corroborare l’assenza di un nesso di causalità non giustificano la sua valutazione. Peraltro il Tribunale annulla per insufficienza di motivazione la decisione della Commissione per quanto riguarda i danni subiti dall’Oay sulla sua rete al di fuori dell’Atlantico settentrionale e di Israele (circa Eur 1. 212. 000), da un lato, nonché il lucro cessante per il trasporto di merci ed altre spese sostenute, dall’altro, per un importo di circa Eur. 500. 000 .  
   
 

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