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Notiziario Marketpress di Giovedì 26 Giugno 2008
 
   
  ANTITRUST: LA COMMISSIONE EUROPEA INFLIGGE AI PRODUTTORI DI FLUORURO DI ALLUMINIO AMMENDE PER 4.97 MILIONI DI EURO PER UN CARTELLO DI FISSAZIONE DEI PREZZI

 
   
  Bruxelles, 26 giugno 2008 - La Commissione europea ha imposto ammende per 4 970 000 di euro ai produttori di fluoruro di alluminio per aver concordato i prezzi in violazione del trattato Ce (articolo 81) che vieta la costituzione di cartelli e le pratiche commerciali restrittive. Il fluoruro di allumino è un prodotto chimico che consente di abbassare la temperatura di fusione dell´alluminio e di contenere così il consumo energetico nel processo di fusione. Le ammende sono state inflitte a Fluorsid S. P. A. (Italia), Minmet Financing Company S. A. (Svizzera), Société des Industries Chimique du Fluor (Tunisia), Industrial Quimica de Mexico S. A. De C. V. E Q. B. Industrias S. A. B. De C. V. (Messico), tutte aziende che, nel secondo semestre del 2000, hanno deciso obiettivi di prezzo e spartizioni di mercati su scala mondiale. Boliden Odda (Norvegia) ha beneficiato di un´immunità completa dalle ammende in base al programma di trattamento favorevole della Commissione del 2002 (vedi Ip/02/247 e Memo/02/23) per aver fornito per prima informazioni sul cartello. Neelie Kroes, commissario responsabile per la concorrenza, ha dichiarato: "Con questa decisione, la Commissione ha dato prova di prendere sul serio qualsiasi cartello. Indipendentemente dalla portata del mercato interessato, dalla durata del cartello o dalle dimensioni delle imprese coinvolte, saremo inflessibili con chi non rispetta le regole. " Il fluoruro di alluminio è un composto chimico con la formula Alf3. L´aggiunta di fluoruro di alluminio nel processo produttivo dell´alluminio primario consente di abbassare notevolmente il livello di elettricità necessario al processo di fusione, riducendo così i costi di produzione. L´energia è un fattore di costo importante nella produzione dell´alluminio. Il fluoruro di alluminio è utilizzato principalmente dai produttori di alluminio. L´indagine della Commissione è scattata in seguito alla domanda di immunità presentata da Boliden Odda a marzo 2005. Il cartello La decisione della Commissione ha stabilito che, in occasione di una riunione tenutasi il 12 luglio 2000 a Milano, i membri del cartello hanno concordato un obiettivo di aumento mondiale dei prezzi. L´intento era di fissare un livello generale dei prezzi e di concordare, in alcuni casi, spartizioni di mercato per diverse regioni del mondo, tra cui l´Europa, procedendo, nella stessa occasione, ad uno scambio di informazioni commercialmente delicate. Nel secondo semestre del 2000, sulla base di rapporti bilaterali, i membri del cartello hanno imposto il rispetto degli accordi di cartello siglati a Milano. L´infrazione ha avuto luogo dal 12 luglio 2000 al 31 dicembre 2000. Ammende Le ammende sono state calcolate in base agli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006 (vedi Ip/06/857 e Memo/06/256) in vigore al momento della notifica della comunicazione degli addebiti. Le pratiche portate alla luce dall´indagine della Commissione costituiscono un´infrazione grave alle regole antitrust sancite dal trattato Ce. Nel calcolare le ammende, la Commissione ha tenuto conto del fatto che l´infrazione aveva avuto una durata ridotta, che i fatturati sul mercato del fluoruro di alluminio sono relativamente esigui e che le imprese operavano su scala mondiale. Per il calcolo delle ammende, la Commissione ha applicato per la prima volta il punto 18 degli orientamenti del 2006, che prevede un metodo specifico per i cartelli la cui portata geografica è più vasta dello Spazio economico europeo (See). In questo caso, a prescindere dalle vendite realmente realizzate nel See, tutti i membri hanno partecipato ad un cartello che ha inciso sugli scambi all´interno dello Spazio. Secondo il punto 18, il valore delle vendite realizzate nel See dai singoli membri del cartello viene calcolato in base alla percentuale delle vendite dei membri del cartello nell´area geografica interessata. Lo scopo è di tener conto del peso di ciascuna impresa nel cartello. Boliden Odda ha beneficiato di un´immunità completa dalle ammende per aver fornito per prima alla Commissione informazioni sul cartello. La tabella riporta le ammende e le riduzioni in base al trattamento favorevole decise dalla Commissione:
Denominazione e sede dell’impresa Ammenda* (€) Riduzione in base alla comunicazione sul trattamento favorevole (%) Riduzione in base alla comunicazione sul trattamento favorevole (€)
Boliden Odda (Norvegia) 0 100% 1 000 000
Fluorsid (Italia) / Minmet Financing Company (Svizzera) 1 600 000 0% 0
Société des Industries Chimique du Fluor (Tunisia) 1 700 000 0% 0
Industrial Quimica de Mexico (Messico) / Qb Industrias (Messico) 1 670 000 0% 0
Totale 4 970 000
(*) Le persone giuridiche all´interno dell´impresa possono essere ritenute responsabili in solido della totalità o di una parte dell’ammenda comminata. Azioni di risarcimento del danno Qualsiasi privato o impresa vittima di un comportamento anticoncorrenziale, quale quello descritto, può ricorrere ai tribunali degli Stati membri per richiedere il risarcimento del danno. Tanto la giurisprudenza della Corte quanto il regolamento 1/2003 del Consiglio ribadiscono che, nelle cause davanti ai tribunali nazionali, una decisione della Commissione costituisce una prova acquisita del sussistere del comportamento e della sua natura illecita. Anche se la Commissione ha inflitto ammende alle imprese in questione, l´importo del risarcimento non deve necessariamente tenerne conto. La Commissione ha pubblicato un libro bianco in materia di azioni di risarcimento del danno da violazione delle norme antitrust comunitarie (vedi Ip/08/515 e Memo/08/216). Ulteriori informazioni, tra cui una sintesi del Libro bianco, sono disponibili al seguente indirizzo: http://ec. Europa. Eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/documents. Html .
 
   
 

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