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Notiziario Marketpress di Lunedì 14 Luglio 2008
 
   
  GIUSTIZIA EUROPEA: SOCIETÀ DI CONSULENZA ED INTESE

 
   
  Il Tribunale di primo grado con la sentenza 8 luglio 2008 relativa alla causa T-99/04 (Ac-treuhand Ag / Commissione) ha affermato che ad un’impresa di consulenza che abbia contribuito all’attuazione di un’intesa può essere inflitta un’ammenda per complicità. Il fatto che essa non sia attiva sul mercato in cui si concretizza la restrizione di concorrenza non esclude la sua responsabilità per l’insieme dell’infrazione. Nel dicembre 2003, la Commissione ha adottato una decisione nella quale si constatava che, a partire dal 1971, tre produttori di perossidi organici, prodotti chimici utilizzati nell’industria della plastica e della gomma, avevano attuato un’intesa sul mercato europeo di tali prodotti. L’intesa era diretta, in particolare, al mantenimento delle quote di mercato di tali produttori e al coordinamento dei loro aumenti di prezzo. Nella sua decisione, la Commissione ha rilevato che un’impresa di consulenza, la Ac-treuhand Ag, a partire dal 1993 aveva fornito ai detti produttori diversi servizi e aveva svolto un ruolo essenziale nell’ambito dell’intesa, organizzando riunioni e occultando le prove dell’infrazione. La Commissione ha pertanto concluso che l’impresa di consulenza aveva anch’essa violato le regole di concorrenza e le ha inflitto un’ammenda di Eur 1. 000. L’importo limitato dell’ammenda si spiega con il fatto che si tratta di un nuovo orientamento della Commissione in materia di sanzione delle intese. Nella fattispecie, essa ha sanzionato non soltanto le imprese parti contraenti dell’intesa ma anche un’impresa di consulenza che, pur non essendo presente sul mercato di cui trattasi, ha tuttavia contribuito all’attuazione di tale intesa. Avverso la decisione della Commissione la Ac-treuhand Ag ha proposto ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado sostenendo che, non essendo stata parte contraente dell’intesa, essa non poteva essere considerata responsabile. Ritiene inoltre di essere stata informata tardivamente del procedimento avviato nei suoi confronti e di essere stata quindi privata della possibilità di difendersi rapidamente ed efficacemente. Sull’asserita violazione dei diritti della difesa e del diritto a un processo equo. Il Tribunale ricorda che il procedimento amministrativo promosso dalla Commissione per esaminare l’osservanza delle regole di concorrenza si suddivide in due fasi distinte e successive, vale a dire una fase di indagine preliminare, da un lato, e una fase contraddittoria, dall’altro. Per evitare che risulti compromessa l’efficacia dell’indagine della Commissione, l’impresa di cui trattasi viene informata solo all’inizio della fase contraddittoria, mediante la comunicazione degli addebiti, di tutti gli elementi essenziali del procedimento. Di conseguenza, soltanto dopo l’invio della comunicazione degli addebiti tale impresa può pienamente avvalersi dei suoi diritti di difesa. Tuttavia, al momento dell’adozione nei confronti di un’impresa del primo provvedimento istruttorio, come una richiesta di informazioni, diretto ad accertare una presunta intesa, la Commissione è tenuta ad informare l’impresa delle presunte infrazioni che hanno costituito oggetto dell’indagine condotta nonché del fatto che essa potrebbe giungere a formulare contestazioni nei confronti di tale impresa. Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che l’omissione, sotto tale profilo, da parte della Commissione non determini l’annullamento della decisione impugnata, in quanto tale irregolarità non ha pregiudicato l’efficacia della difesa della Ac-treuhand Ag. Se un’impresa possa essere considerata responsabile di un’intesa pur non essendo attiva sul mercato nel quale si è concretizzata la restrizione di concorrenza. Il Tribunale dichiara che qualunque restrizione della concorrenza all’interno del mercato comune può rientrare nella nozione di «accordo tra imprese» qualora la restrizione risulti dalla manifestazione di una comune volontà delle imprese implicate. Il fatto che un’impresa non sia attiva sul mercato sul quale si concretizza la restrizione di concorrenza non ne esclude quindi la responsabilità per aver partecipato all’attuazione di un’intesa. Il Tribunale rileva poi che la semplice circostanza che un’impresa abbia partecipato a un’intesa soltanto in maniera subordinata, accessoria o passiva non basta ad escluderne la responsabilità per il complesso dell’infrazione. L’importanza eventualmente limitata di tale contributo può comunque essere presa in considerazione nell’ambito della determinazione del livello della sanzione. Il Tribunale dichiara che, organizzando riunioni e occultando prove dell’infrazione, la Ac-treuhand Ag ha contribuito attivamente all’attuazione dell’intesa, e che esisteva un nesso di causalità sufficientemente concreto e determinante tra la sua attività e la restrizione di concorrenza sul mercato dei perossidi organici. Per tali motivi, il Tribunale respinge integralmente, in quanto infondato, il ricorso della Ac-treuhand Ag .  
   
 

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